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| CBT: l'OPAC delle biblioteche trentine | Home | | ![]() |
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1. La Provincia Autonoma di Trento, allo scopo di favorire la conoscenza, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio bibliografico del Trentino, promuove e cura l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio medesimo, nonché la formazione di appropriati strumenti di informazione secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.
ARTICOLO 2 1. Per le finalità di cui al precedente articolo, è istituito il catalogo bibliografico trentino, riguardante le opere a stampa, i manoscritti, i periodici e gli altri strumenti di informazione posseduti dalle biblioteche pubbliche e private della provincia di Trento.ARTICOLO 3
1. Alle operazioni connesse alla formazione e all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino provvede l'assessorato provinciale al quale è affidata la materia delle biblioteche. Il medesimo assessorato provvederà, altresì, alla realizzazione di un servizio di informazione bibliografica da attuarsi anche mediante pubblicazioni.ARTICOLO 4
1. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino nonché per l'informazione bibliografica si provvede in particolare:
ARTICOLO 5
1. Alla realizzazione e all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche di cui all'articolo 23 del provvedimento legislativo concernente "Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino" e, secondo apposite convenzioni, le altre biblioteche anche non comprese nel piano di cui all'articolo 4 e nelle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento legislativo. A tal fine per l'attività di inventariazione e di catalogazione effettuata dalle biblioteche, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme di importo pari all'ammontare della spesa ammessa, a carico delle autorizzazioni di spesa relative al provvedimento legislativo.ARTICOLO 6
1. Per l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino, la giunta provinciale può avvalersi anche della collaborazione di imprese operanti nel settore, di enti, istituti universitari, associazioni culturali e di singoli esperti, nonché di persone ritenute idonee, anche riunite in cooperativa.ARTICOLO 7
1. La raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al catalogo bibliografico trentino è realizzata avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.