Cassa mutua comunale coltivatori diretti
1. AREA DI CONTROLLO DELLO STANDARD
1.1.Codice/i identificativo/i
1.2.Tipo di accesso (ente persona famiglia)
Ente sanità, tutela professionale
1.3 Accesso autorizzato e relative suddivisioni e qualificazioni
Cassa mutua comunale coltivatori diretti, 14 dicembre 1954 - 1° luglio 1975
1.4 Accesso/i parallelo/i
1.5 Forme non prescelte quali accessi autorizzati
Cassa, Cassa Mutua, Mutua comunale, Mutua coltivatori.
1.6. Accesso/i autorizzato/i correlato/i
"Alla cui gestione concorre" Comune
"Vedi anche" Cassa mutua provinciale
"Vedi anche" Cassa mutua frazionale
"Vedi anche" Cassa mutua intercomunale
2. AREA DELLE INFORMAZIONI
2.1 Ente
2.1.1 Eventuale numero di immatricolazione dello stesso
2.1.2 Altre denominazioni
2.1.3 Date e luoghi di esistenza
La Cassa mutua comunale coltivatori diretti doveva provvedere a quanto era necessario affinché i coltivatori diretti avessero l'assistenza medico-generica a domicilio ed in ambulatorio e l'assistenza ostetrica generica. Con la legge n. 1136/1954 venne resa obbligatoria l'assicurazione malattia per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari che direttamente e abitualmente si dedicavano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari. La medesima legge disponeva anche l'organizzazione della Cassa mutua comunale (cfr. art.5 e sg.).
L'art. 12-bis della legge n. 386/1974 prevedeva che un tramite un D.P.R. da emanarsi entro il 1° luglio 1975 fossero sciolti i Consigli di amministrazione di vari enti e delle Federazioni nazionali delle Casse mutue coltivatori diretti. Inoltre la legge imponeva che con un Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento venissero sciolti anche i consigli di amministrazione della Cassa mutua provinciale di Trento.
2.1.4 Sede
2.1.5 Stato giuridico
Il R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, unificava e semplificava l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari.
Il R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e il R.D. 24 settembre 1940, n. 1954 dettavano le modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari e modalità per l'accertamento dei lavori dell'agricoltura.
La legge 11 gennaio 1943, n. 138 dettava le norme per la costituzione dell'Ente "Mutualità fascista" - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.
Il D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75 istituiva una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.
Il D.L.L. 9 aprile 1946, n. 212 modificava le disposizioni vigenti sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.
La legge 22 novembre 1954, n. 1136, per l'estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti (in vigore dal 14 dicembre 1954),
dettava dall'art. 5 le norme per l'organizzazione della Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti.
La legge 4 agosto 1955, n. 692 estendeva l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.
La legge 26 ottobre 1957, n. 1047 estendeva l'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
La legge 19 giugno 1961, n. 576, stabiliva un aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
La legge 9 gennaio 1963, n. 9 regolava l'elevazione dei trattamenti minimi di pensione e il riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri.
La legge 26 luglio 1965, n. 975 regolava l'ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia.
La legge 6 agosto 1966, n. 635 imponeva un'integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
La legge 29 maggio 1967, n. 369 dettava nuove norme per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro.
Il D.L. 30 ottobre 1967, n. 968 stanziava un contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
La legge 12 marzo 1968, n. 334 regolava le norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.
Il Trentino-Alto Adige con la legge regionale 3 settembre 1958, n. 21 concorreva con un contributo annuo al rimborso ai coltivatori mutuati delle province di Trento e Bolzano delle spese per le visite mediche urgenti notturne e per il trasporto dei malati; al pagamento delle prestazioni extra; all'assistenza agli immaturi; all'assistenza odontoiatrica curativa; all'assistenza ai mutuati affetti da malattie congenite recuperabili; all'assistenza dei mutuati affetti da malattie contratte precedentemente al rapporto assicurativo; a particolari iniziative intese a perfezionare l'attività assistenziale.
Inoltre con la legge regionale 12 novembre 1966, n. 20, il Trentino-Alto Adige aveva esteso l'assistenza malattia ai pensionati coltivatori delle province di Trento e Bolzano assumendo a proprio carico il relativo onere entro il limite massimo di 40 milioni annui.
La legge 17 agosto 1977, n. 386, che tra l'altro avviava la riforma sanitaria, dettava all'art. 12-bis le norme per lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle Casse mutue.
La legge 29 giugno 1977, n. 349, dettava le norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
La legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale, dettava le norme per l'esercizio finanziario 1979 in base alle spese sostenute da vari enti, fra i quali anche le Casse mutue (art. 52); unificava i livelli delle prestazioni sanitarie erogate dalle disciolte Casse mutue (art. 57) e attribuiva,
per i servizi delle unità sanitarie locali, i beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (art. 65).
2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività
L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione dei coltivatori diretti era effettuata mediante l'iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali (cfr. R.D. n. 1949/1940) e l'organizzazione mutualistica era stratificata:
secondo l'ordinamento dettato dalla legge n. 1136/1954 essa era suddivisa fra le Casse mutue comunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale.
Ognuno di questi enti aveva una personalità giuridica. Questo sistema stratificato, organizzato con il conseguente decentramento funzionale, attuava l'assistenza malattia in maniera tale da consentire che gli enti preposti all'erogazione delle prestazioni fossero quanto più possibile vicino agli assistibili. Gli stessi beneficiari dell'assistenza, inoltre, con formula eminentemente democratica, erano chiamati ad assumere la diretta responsabilità dell'amministrazione delle loro Casse.
Il compito della Cassa mutua comunale era dunque di provvedere a quanto necessario affinché i coltivatori diretti avessero l'assistenza medico-generica.
L'attribuzione fatta dall'art.5 della legge n. 1136/1954, trovava la sua ragione d'essere nel fatto che si trattava di un'assistenza espletabile in loco, con elementi ed organi a diretta disposizione nella sfera del comune e che non richiedeva attrezzature speciali o complesse organizzazioni. L'assistenza inoltre, era erogabile e resa funzionante mediante l'istituzione di rapporti che secondo il legislatore dovevano sorgere e svilupparsi nell'ambito della giurisdizione della Cassa comunale, sotto il governo e il controllo di quanti erano direttamente interessati al suo funzionamento e alla gestione della Cassa.
Affinché le Casse potessero organizzare l'assistenza rientrante nelle proprie competenze, l'art. 23 della legge n. 1136/1954 aveva demandato al Consiglio direttivo della Mutua il compito di fissare modalità e limiti di erogazione dell'assistenza e al Comitato di gestione (art. 25) quello di regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari. Da ciò derivava il "potere-dovere" della Mutua comunale di servirsi dei mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e quindi, avendone piena capacità giuridica come ente di diritto pubblico, di stipulare convenzioni con coloro che avevano i titoli per erogare le prestazioni, medici generici, cioè, disposti a prestare la propria opera professionale a favore dei coltivatori assistibili. Gli accordi raggiunti in sede nazionale avevano offerto alle Casse mutue comunali direttive di carattere generale, in base alle quali le stesse Mutue, senza alcun pregiudizio per la loro autonomia e per quella dei Consigli direttivi, avrebbero potuto fissare le modalità e i limiti dell'assistenza medico-generica. I soggetti del rapporto che gli accordi nazionali ponevano in essere rimanevano le Casse mutue comunali e i medici: la Cassa che si impegnava a corrispondere al medico, secondo determinate modalità, il compenso pattuito e il medico che, come corrispettivo, si impegnava ad assistere i mutuati.
Ai fini dell'assistenza medico-generica ed, in particolare, dei compensi da corrispondere ai medici convenzionati, le Mutue comunali erano divise in tre raggruppamenti. Nel primo gruppo, nel quale le tariffe erano più alte, v'erano tutti i capoluoghi di provincia ed i comuni delle 15 province che denunciavano il più elevato reddito pro-capite;
al secondo gruppo appartenevano tutti i comuni non capoluoghi con popolazione superiore ai 25.000 abitanti ed i comuni non compresi nei territori di cui alla legislazione della Cassa del Mezzogiorno e sulle aree depresse; il terzo gruppo infine era formato da tutti gli altri comuni. Tre erano le forme di compenso per il medico: a "quota capitaria", a "notula" o in "forma mista": la prima era una quota annua forfettaria che l'ente si impegnava a corrispondere al medico in dodicesimi per ciascun assistibile che lo avesse scelto e l'importo della quota era predeterminato indipendentemente dal numero delle prestazioni effettuate; a "notula" era il pagamento per ogni singola prestazione effettuata; il "sistema misto" prevedeva il pagamento a "notula" per le visite a domicilio ed a "forfait" pro-capite annuo per le prestazioni ambulatoriali. Le prestazioni rientranti nell'assistenza generica erano: la visita a scopo diagnostico e terapeutico; il pronto soccorso; le prestazioni di natura extra e cioè tutte quella serie di piccoli interventi (dall'incisione di un piccolo ascesso alla sutura ed all'intervento di urgenza per un parto) che rientravano nel consuetudinario esercizio del medico generico. Le prestazioni venivano erogate o presso l'ambulatorio del medico o a domicilio dell'ammalato.
La legge n. 1136/1954 prevedeva anche l'eventuale concessione di prestazioni integrative della Mutua comunale. In particolare (art. 22) l'Assemblea comunale poteva decidere a maggioranza sull'eventuale estensione dei compiti della Cassa in ordine alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa determinandone i limiti e le modalità di attuazione.
Spettava al Consiglio direttivo (art. 23) determinare la misura della quota integrativa che si rendeva necessaria per assicurare agli assistibili le prestazioni nelle forme integrative deliberate dall'Assemblea. Il Comitato di gestione infine aveva il compito di regolare l'eventuale funzionamento dei servizi farmaceutici.
Dopo la legge n. 1136/1954 si venne creando un'impossibilità di adeguare ai costi i bilanci delle Mutue: secondo l'art. 22 della sopracitata legge infatti il contributo statale doveva essere pari al doppio del gettito del contributo aziendale; di qui la necessità di stanziare contributi straordinari dello Stato nel 1963, nel 1966, e nel 1967. Il Trentino-Alto Adige con la legge 3 settembre 1958, n. 21 concorreva con un contributo annuo al rimborso ai coltivatori mutuati delle province di Trento e Bolzano delle spese per le visite mediche urgenti notturne e per il trasporto dei malati; al pagamento delle prestazioni extra; all'assistenza agli immaturi; all'assistenza odontoiatrica curativa; all'assistenza ai mutuati affetti da malattie congenite recuperabili; all'assistenza dei mutuati affetti da malattie contratte precedentemente al rapporto assicurativo; a particolari iniziative intese a perfezionare l'attività assistenziale. Inoltre con la legge regionale 12 novembre 1966, n. 20, il Trentino-Alto Adige aveva esteso l'assistenza malattia ai pensionati coltivatori delle province di Trento e Bolzano assumendo a proprio carico il relativo onere entro il limite massimo di 40 milioni annui.
Le Casse mutue comunali a richiesta della maggioranza delle proprie assemblee potevano essere autorizzate a scindersi in Casse mutue frazionali - composte da non meno di cento titolari di azienda - o a fondersi con altre per formare Casse mutue intercomunali nel caso in cui le Mutue che chiedevano di essere unite risultassero costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a cento.
Per quanto riguardava le riunioni della Cassa mutua, sia il Consiglio direttivo che il Comitato di gestione dovevano tenere il verbale, in cui doveva risultare: 1) data e luogo della riunione; 2) l'ordine del giorno; 3) nomi dei membri e dei sindaci partecipanti;
4) nomi degli assenti; 5) riassunto delle discussioni; 6) testo preciso delle deliberazioni prese; 7) firme del presidente e del segretario. Ogni verbale doveva tenere distinte le singole delibere prese: così ne derivava una doppia numerazione progressiva, una dei verbali ed una delle delibere.
2.1.7 Organizzazione amministrativa
Per l'attuazione dei compiti istituzionali della Cassa mutua comunale, la legge n. 1136/1954 prevedeva l'Assemblea comunale, il Consiglio direttivo, il Comitato di gestione, il Collegio sindacale, il presidente ed un segretario.
L'art. 18 della legge n. 1136/1954 prescriveva che i coltivatori diretti titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 22 lett. b) riuniti in assemblea comunale provvedessero ogni tre anni all'elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua.
L'Assemblea comunale era alla base di tutto l'ordinamento assistenziale; era costituita dai titolari d'azienda iscritti negli elenchi compilati dal Servizio per i contributi unificati (CAU) ed aveva il compito di eleggere ogni tre anni il Consiglio direttivo della Cassa mutua comunale nonché due sindaci effettivi e due supplenti e di deliberare, a maggioranza, sull'eventuale estensione dei compiti della Cassa in ordine alle forme facoltative di assistenza, determinandone i limiti e le modalità di attuazione (art. 18, 1° e 4° comma legge n. 1136/1954). L'Assemblea doveva essere convocata dal presidente almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; essa si riuniva in via ordinaria una volta l'anno per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta e, in via straordinaria quando fosse stato richiesto da un terzo dei suoi componenti o dalla maggioranza del Consiglio.
Per quanto concerneva le elezioni (con voto diretto a scrutinio segreto per tutte le cariche direttive), nelle due settimane prima delle elezioni doveva essere affisso all'albo della Cassa mutua comunale l'elenco dei titolari d'impresa aventi diritto di voto; si affiggeva il manifesto con il quale si dava notizia della data delle elezioni e si spediva agli elettori un avviso personale di convocazione all'assemblea; il presidente uscente presentava le liste dei candidati e si verificava la regolarità delle candidature e delle liste; si nominavano i componenti dei seggi elettorali. Immediatamente dopo le elezioni i verbali elettorali dovevano essere recapitati alla Mutua provinciale e otto giorni dopo erano convocati gli eletti. Era cura del sindaco del comune affiggere le liste elettorali all'albo comunale per quindici giorni, mentre la presentazione dei nominativi dei candidati o liste doveva essere fatta dal segretario comunale; quest'ultimo doveva inoltre rilasciare una ricevuta dell'avvenuta presentazione e convocare un rappresentante per ogni lista per formare i seggi elettorali (artt. 31 e 33, legge n. 1136/1954).
L'elettorato era diviso in attivo e passivo: quello attivo era formato dai coltivatori diretti che avessero i due requisiti di essere soggetti all'assicurazione e di essere titolari di azienda. I titolari di azienda non soggetti personalmente all'assicurazione obbligatoria, erano sostituiti nell'esercizio del diritto di voto dal primo iscritto, anche se donna, nell'elenco dei familiari aventi diritto all'assistenza. Le liste di coloro che avevano diritto di voto erano compilate a cura del Servizio CAU e detti servizi provinciali provvedevano a trasmettere tre esemplari di elenchi quali risultavano dagli elenchi principali e suppletivi compilati e definiti ai fini della contribuzione, contrassegnando i nominativi di coloro che non avevano il duplice requisito richiesto per votare, cioè i titolari d'impresa e contribuenti non assistibili in quanto, essendo il fondo coltivato dai familiari, non avevano la qualifica di coltivatori diretti. Per quanto riguardava l'elettorato passivo, erano eleggibili alla carica di consigliere gli assicurati titolari di azienda elettori della Mutua comunale, ovvero gli appartenenti ai loro nuclei familiari che si trovassero nelle condizioni dettate dall'art. 1 della legge n. 1136/1954 e dall'art. 2 della legge n. 9/1963.
Erano eleggibili a sindaco della Mutua i cittadini residenti nel comune. Per l'eleggibilità alle suddette cariche era necessario il requisito della iscrizione nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati (legge n. 1136/1954, art. 29, 7° co.).
Le liste dei candidati erano presentate dai "presentatori di lista"; essi dovevano essere in numero non inferiore al 5% degli elettori della Cassa e non superiore a trenta; dovevano essere titolari d'azienda elettori; la loro firma doveva essere autenticata da un notaio o dal Pretore, dal Giudice conciliatore o dal segretario comunale.
Le liste non potevano contenere più di quindici nominativi per i consiglieri, più di due per i sindaci effettivi e più di due per i sindaci supplenti. Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o delle candidature singole, dovevano essere allegati le dichiarazioni di accettazione della candidatura e il certificato, anche collettivo, che attestasse l'iscrizione nelle liste elettorali della Camera dei Deputati. I candidati non potevano presentarsi in più di una lista.
Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea, era composto da quindici membri; esso eleggeva nel suo seno il presidente, il vice presidente e tre membri; i cinque eletti formavano il Comitato di gestione. Il Consiglio direttivo approvava il conto preventivo e consuntivo della Mutua secondo le direttive indicate dalla Cassa mutua provinciale; determinava la misura della quota integrativa necessaria per coprire l'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per l'estensione delle prestazioni nelle forme facoltative decise dall'Assemblea; fissava, in base alle direttive generali emanate dalla Federazione Nazionale, le modalità ed i limiti di erogazione dell'assistenza sanitaria medico-generica ed ostetrica; deliberava su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.
Nel caso di vacanza del Consiglio direttivo, o quando il numero dei componenti dello stesso, causa dimissioni o altro, fosse ridotto a meno della metà, o infine in caso di necessità funzionali, spettava alla Giunta della Cassa mutua provinciale nominare un commissario per la normale amministrazione della Cassa. La gestione commissariale non poteva durare più di cinque mesi, ed entro tale termine il commissario doveva convocare l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio direttivo. Il commissario sostituiva a tutti gli effetti il presidente ed aveva in più i poteri del Consiglio direttivo e del Comitato di gestione. Il provvedimento con il quale la Giunta esecutiva provinciale scioglieva il Consiglio direttivo di una Mutua comunale non si estendeva al Collegio sindacale che, come organo di controllo, era autonomo ed indipendente dagli organi di amministrazione.
Il Comitato di gestione, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri, eletti dal Consiglio direttivo; suo compito era predisporre il conto preventivo e quello consuntivo; regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale; adottare i provvedimenti amministrativi necessari, anche nei confronti degli iscritti, per il buon funzionamento della Mutua; decidere in prima istanza sui ricorsi presentati dagli assicurati in materia di assistenza generica e ostetrica; deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso.
Il Collegio sindacale, composto di un membro effettivo nominato dalla Giunta esecutiva della Mutua provinciale e da due effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea comunale, controllava la gestione della Cassa mutua; esso partecipava a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato di gestione. Il Collegio sindacale era convocato dal proprio presidente. L'avviso di convocazione doveva indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e doveva essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione doveva essere diramato per telegramma almeno tre giorni prima della riunione e, anche in questo caso, doveva contenere, sia pure in forma sommaria, l'indicazione degli argomenti da trattare. A tutte le riunioni dovevano essere sempre invitati i sindaci effettivi che potevano intervenire nelle discussioni e fare i loro rilievi di carattere amministrativo, per il merito e la legittimità, relativamente alla gestione della Cassa. Non prendevano però parte alle votazioni, costituendo un organo a se stante e partecipando alla riunione non come membri ma come invitati.
Il presidente era il rappresentante legale della Cassa mutua, di cui sovrintendeva al funzionamento.
Il segretario, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno o, se opportuno, anche al di fuori degli iscritti, coadiuvava il presidente nell'attività necessaria per assicurare alla Mutua un regolare funzionamento. Il segretario non era un funzionario né un impiegato della Mutua con la quale egli non era legato da alcun rapporto di impiego; era solo un collaboratore del presidente; se era eletto fuori dal Consiglio partecipava alle riunioni degli organi della Mutua comunale solo con voto consultivo; cessava le sue funzioni all'atto stesso in cui decadeva il presidente per compiuto triennio o altra causa.
Per la validità delle deliberazione degli organi di amministrazione e del Collegio sindacale occorreva la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti. Constatato il numero legale il presidente dichiarava aperta la riunione e portava in discussione i vari punti previsti dall'ordine del giorno. Le deliberazioni erano adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevaleva il voto del presidente.
Con la legge 17 agosto 1974, n. 386, art. 12-bis, oltre a decretare lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle Federazioni nazionali e delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, si imponeva che entro il 1° luglio 1977 fossero estinti tutti gli enti e le gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, le cui funzioni e relative strutture venivano ripartite, secondo le rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale.
Inoltre la legge 29 giugno 1977, n. 349, che dettava le norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici, stabiliva che dal 1° luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria già proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione individuati ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, erano trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Erano sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli organi di amministrazione delle casse mutue anche aziendali, comunque denominate e strutturate, preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.
A decorrere dal 1° luglio 1977, i commissari straordinari di cui all'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, assumevano la funzione di commissari liquidatori.
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari liquidatori dovevano adottare i provvedimenti compatibili con la legge n. 349/1977 già riservati alla competenza dei disciolti organi ordinari di amministrazione e compiere qualsiasi atto di gestione, al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi istituzionali già propri delle rispettive casse preposte all'assistenza sanitaria, attraverso la riscossione dei contributi assicurativi o delle altre entrate, l'erogazione delle spese, comprese quelle riferite alle funzioni trasferite, l'amministrazione del personale secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, il pagamento delle competenze, comprese quelle relative al personale comandato ai sensi di detta legge e ai titolari dei trattamenti di quiescenza e di previdenza in applicazione delle rispettive norme regolamentari, la rappresentanza anche in giudizio e quant'altro necessario. Per tutta la durata della gestione commissariale di liquidazione continuavano ad esercitare le loro funzioni i collegi dei sindaci degli enti estinti. Era istituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Il comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, era presieduto dal Ministro per la sanità o un suo delegato ed era composto da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano,da due rappresentanti del Ministero della sanità, da un rappresentante per ognuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione e della marina mercantile, designati dai rispettivi Ministri, da cinque commissari liquidatori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da cinque membri proposti dal CNEL e da tre membri proposti dall'ANCI. Il comitato provvedeva fra l'altro ad emanare direttive vincolanti per programmare, coordinare e unificare le attività volte alla liquidazione degli enti, istituti e gestioni autonome preposti all'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in attesa della riforma sanitaria.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni del comitato, dovevano programmare e coordinare l'organizzazione dei servizi, presidii e attività degli enti, istituti e gestioni autonome posti in liquidazione, con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio. Le direttive delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla gestione dei servizi sanitari erano assunte nei limiti della spesa prevista dai bilanci dei singoli enti e gestioni rese autonome, riferiti al territorio della regione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite si dovevano avvalere di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione. Il personale veniva comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale.
2.1.8 Rapporti esterni
La Cassa mutua provinciale coltivatori diretti (cfr. legge 1136/1954, art.6) aveva il compito di erogare agli assicurati le prestazioni relative all'assistenza ospedaliera e specialistica. Essa era retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea. Fra le varie competenze, in relazione alla Cassa mutua comunale (art.8), doveva approvarne, nei termini previsti, le deliberazioni adottate; decideva in seconda istanza sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali; provvedeva alla nomina del Commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo della Mutua comunale.
Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti (art. 13) aveva il compito di stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 36) esercitava la vigilanza su tutte le disposizioni dettate dalla legge n. 1136/1954 e poteva ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.
2.1.9 Altre informazioni significative
3. AREA DELLE NOTE
3.1 Note dell'archivista
La presente scheda è stata compilata sulla base delle seguenti fonti:
Fonti inedite:
L. BERTAGNOLLI, a cura di, Cassa Mutua comunale coltivatori diretti, in Inventario del comune di Smarano, Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, 1999.
Fonti edite:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1974
De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA (testo vigente), Aggiornamento alla GU 06/08/99.
Bibliografia:
V. PETRONI, L'assicurazione malattia dei coltivatori diretti, Roma 1968.
3.2 Norme o convenzioni
L'accesso autorizzato è stato realizzato secondo le regole espresse nel "Documento del Gruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica",
coordinato dal Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, 1999.
3.3 Data di creazione dell'accesso autorizzato
Scheda compilata da Anna Guastalla in data 29 dicembre 1999.