Comune periodo postunitario

1. AREA DI CONTROLLO DELLO STANDARD

1.1.Codice/i identificativo/i

1.2.Tipo di accesso (ente persona famiglia)
ente politico-amministrativo

1.3 Accesso autorizzato e relative suddivisioni e qualificazioni
Comune di XY, 1923 gennaio 13-

1.4 Accesso/i parallelo/i

1.5 Forme non prescelte quali accessi autorizzati
XY (comune)

1.6. Accesso/i autorizzato/i correlato/i
lo precede Comune di XY, 1818 gennaio 1-1923 gennaio 12 (Circolo di Trento)
lo precede Comune di XY, 1821 gennaio 1-1923 gennaio 12 (Circolo di Rovereto)

2. AREA DELLE INFORMAZIONI

2.1 Ente

2.1.1 Eventuale numero di immatricolazione dello stesso
ISTAT n.#
Codice fiscale n.#

2.1.2 Altre denominazioni

2.1.3 Date e luoghi di esistenza

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St.Germain di data 10.9.1919, approvato con R.D. di data 6.10.1919 n. 1804 e convertito in legge il 26.9.1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. di data 11.1.1923 n. 9, che estese alle nuove Province l'ordinamento comunale italiano.

Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana pubblicata con R.D. del 30 dicembre 1923, n. 1923, la legge del 4 febbraio 1926, n.237, riguardante l'istituzione del Podestà e della Consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti ed, infine, il Regio Decreto del 3 settembre 1926, n. 1910, in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno, operavano la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo non solo nel Trentino, ma in tutta Italia. Subito dopo si ebbe, con interventi di autorità, l'aggregazione dei comuni (R.D. 29.11.1928 n. 2970), fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-29).

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali: i motivi allegati alle domande di disaggregazione erano sempre gli stessi (tradizione storica, ingiustizie arrecate dal Fascismo, danno economico, subordinazione agli interessi del centro). Finalmente con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7.1.1946, n. 1, le Amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica. Nello stesso mese di gennaio da Roma giunse l'ispettore generale Tranchida per prendere in esame le richieste giunte alla Prefettura e valutare la possibilità finanziaria di vita autonoma per la frazione che intendesse ridiventare comune, congiunta alla valutazione delle conseguenze della disaggregazione sul centro.
Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre. Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i Comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223.
La Provincia di Trento fu ristretta entro i confini attuali in seguito al passaggio ad altre Province di vari comuni e precisamente: i comuni di Casotto e Pedemonte passavano alla Provincia di Vicenza, con legge di data 2.7.1929, n. 1111; il comune di Valvestino veniva aggregato alla Provincia di Brescia con R.D.L. 15.3.1934, n. 586; i comuni della zona mistilingue passavano una prima volta alla Provincia di Bolzano durante la seconda guerra mondiale con ordinanza di data 20.9.1943, n. 6, del Commissariato Supremo per la zona di operazione nelle Prealpi, ma furono restituiti a quella di Trento per disposizione del Governo militare alleato a partire dal 1°.6.1945; infine con l'istituzione della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in forza della legge Costituzionale di data 26.2.1948, n.5 (art.3), i Comuni di Proves, Lauregno, Senale, S.Felice, Trodena, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo venivano aggregati alla Provincia di Bolzano.
Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. del 21 ottobre 1963, n. 29, con DPRG del 12 luglio 1984, n.12/L, con LR del 4 gennaio 1993, n.1, e infine con il recente DPRG del 27 febbraio 1995, n.4/L.

2.1.4 Sede

La sede del comune di XY è il Municipio, sito a XY in via...(tel...)

2.1.5 Stato giuridico

Ente pubblico territoriale.
Con il Regio decreto di data 11 gennaio 1923, n.9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto di data 4.2.1915, n. 148; i Decreti luogotenenziali di data 4.1.1917, n. 129, di data13.2.1919, n.156, e di data 23.3.1919, n.504; i Regi decreti di data 18.9.1919, n.1825 e 20.10.1921, n.1576; i Regi decreti-legge di data 8.9.1922, n. 1285 e di data 21.12.1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto di data 12.2.1911, n.297, modificato con Regi decreti di data 18.4.1920, n.585, e di data 7.4.1921, n.559.
L'art. 25 del Decreto di data 11 gennaio 1923, n. 9, suddetto stabilisce che entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i Consigli provinciali, nonché per i Consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.
Con R.D. di data 24.9.1923, n. 2013 sono estese alle nuove Province le disposizioni relative allo stato civile.
Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 1923, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce delle modifiche al testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n.237, ed, infine, con il Regio Decreto del 3 settembre 1926, n. 1910, fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.
Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il Regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale".
Con Decreto Legislativo luogotenenziale di data 7 gennaio 1946, n.1, furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva.
Con la legge datata 9 giugno 1947, n. 530, viene abrogato l'art. 383 del Testo unico del R.D. del 3 marzo 1934 e si stabilisce che le deliberazioni dei comuni, dei consorzi e delle province siano provvedimenti definitivi e debbano essere pubblicati all'albo pretorio.
Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:
-L.R. di data 1.6.1954, n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
-L.R. di data 21.10.1963, n. 29 "Ordinamento dei comuni";
-D.P.G.R. di data 12.7.1984, n.12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. di data 19 gennaio 1984, n. 6/L";
-L.R. di data 4.1.1993, n.1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige";
-L.R. di data 31.7.1993, n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
-L.P. di data 8.11.1993, n.32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
-D.P.G.R. di data 27.2.1995, n.4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività

Si deve sottolineare una differenza sostanziale introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente ordinamento austriaco: infatti mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e ogni classe aveva determinate competenze, ora invece tutti i comuni di qualsiasi entità hanno i medesimi compiti.
Genericamente, le competenze del Comune emergono dall'esame del titolario di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1 marzo 1897, tuttora in vigore, di cui elenchiamo le 15 categorie:
-Categoria I: Amministrazione;
-Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;
-Categoria III: Polizia urbana e rurale; -Categoria IV: Sanità e Igiene;
-Categoria V: Finanze;
-Categoria VI: Governo;
-Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;
-Categoria VIII: Leva e Truppe;
-Categoria IX: Istruzione pubblica;
-Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
-Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
-Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
-Categoria XIII: Esteri;
-Categoria XIV: Varie;
-Categoria XV: Sicurezza pubblica.
In base al Regio Decreto di data 4.2.1915, n.148, (Nuovo Testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11.1.1923 n. 9, il comune ha come organismi il Consiglio, con funzioni deliberative, la Giunta, con funzioni esecutive, il Sindaco, un segretario e un ufficio comunale. Il Consiglio ha il compito di esaminare il consuntivo dell'anno precedente e di deliberarne l'approvazione, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale.
Il Consiglio delibera su tutte le materie proprie dell'Amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a Giunta o Sindaco (cfr. art.131: stipendi, personale, lasciti, acquisti-salva autorizzazione del prefetto- alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati).
La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti, se è presente la metà dei componenti, in varie materie (art. 139: spese impreviste, storni, preparazione dei ruoli delle tasse, proposta dei regolamenti al Consiglio, conclusione dei contratti deliberati dal Consiglio); essa rende conto al Consiglio della sua gestione.
Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art.151), convoca il Consiglio e la Giunta, esegue le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali ecc.; quale ufficiale di governo (art.152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene pubblica.
Il segretario comunale dev'essere dotato di apposita patente di abilitazione e, conseguentemente, di un titolo di studio superiore, e può rogare i contratti.
Sono previsti infine gli impiegati comunali le cui competenze sono stabilite da apposito regolamento.
In ogni comune c'è obbligo di tenere un inventario dei beni mobili e immobili.
I comuni possono contrarre mutui, pur con una certa garanzia, e, in conformità alle leggi imporre dazi e alcuni tipi di tasse.
Sono obbligati a fare spese per gli uffici e l'archivio comunali; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per servizio sanitario (medici, levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale ecc.

Con l'avvento del Fascismo, il Podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco. Il Podestà dunque è ufficiale di Governo, rappresenta e amministra il comune, convoca e presiede la Consulta municipale (che tuttavia è un organo di importanza secondaria dato che si riunisce raramente e ha il compito di approvare un indirizzo già stabilito d'autorità), delibera, ed è incaricato di adempiere alle funzioni relative allo stato civile, vigilare sull'ordine pubblico, provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione, esaminare i bilanci ed i conti delle istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti, nonché delle amministrazioni delle chiese parrocchiali. Un segretario comunale inoltre lo assiste per l'esame delle deliberazioni.
Nel R.D. di data 3.3.1934, n.383, art. 91, sono elencate le spese obbligatorie del comune fascista: per oneri patrimoniali, per spese generali, per polizia locale, sanità ed igiene, per sicurezza pubblica e giustizia, per opere pubbliche, per educazione nazionale (scuole), per agricoltura, per assistenza e beneficenza, per culto ecc. Per quanto riguarda finanza e contabilità la normativa rimane molto simile a quella dettata nel R.D. del '15.
Il depotenziamento della vita amministrativa dei Comuni della Provincia caratterizza l'epoca fascista: spariscono le iniziative per le quali mancano risorse finanziarie a causa di un intenzionale abbandono da parte del regime e si moltiplicano gli ordini dal centro, tanto che l'amministrazione avviene solo in base a circolari prefettizie. "Trattasi esclusivamente di provvedimenti presi in applicazione alle disposizioni di legge o di regolamenti e in seguito a ordine della Prefettura, essendo il comune in regime podestarile esclusivamente un organo consultivo", dice il prosindaco di Trento Pietro Ziglio nel maggio 1945.

Dopo la caduta del Fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vengono ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.
Le numerose istanze di separazione delle frazioni dai comuni sono prudentemente prese in considerazione solo previa verifica della consistenza patrimoniale e degli introiti delle frazioni stesse: è chiaro il fatto che i tempi sono cambiati e i compiti dei comuni si sono ampliati, per cui deve essere messa in piedi una vera e propria nuova macchina amministrativa.
Va fatta a tal punto una breve premessa per quanto riguarda le competenze comunali in materia di usi civici. A inizio '800 sia il Governo bavarese, sia quello napoleonico tengono separata l'amministrazione degli usi civici delle frazioni da quelli dei comuni di appartenenza, mentre la legge austriaca considera tali diritti delle "servitù prediali". Se la legge n. 9 di data 11 gennaio 1923 mantiene il rispetto di questi diritti d'uso comune dei beni la legge n.1766 di data16 giugno 1927 e il regolamento di applicazione n. 332 di data 26 febbraio 1928 vogliono abolire ogni forma di promiscuo godimento delle terre, disciplinandone la proprietà.
La legge del '34 comunque affida al Prefetto il compito di nominare un commissario per l'amministrazione dei beni della singola frazione. Con la circolare del Ministero dell'Interno n. 15100/15.1 del 21 maggio 1947 si dispone la ricostituzione, previa consultazione elettorale, dei comitati di amministrazione separata usi civici (ASUC) nelle singole frazioni: nel '49 in Trentino esistono ben 200 di queste amministrazioni separate. Passata la materia di competenza primaria della Provincia, con le norme di attuazione dello statuto speciale (DPR n. 1064 di data 17 luglio 1952), essa viene regolamentata con circolare del Presidente della Giunta provinciale n.18365/1.III di data 23 novembre 1951 e poi dalla legge provinciale n. 1 del 16 settembre 1952, modificata poi dalla legge n.6 del 9 maggio 1956, che affidò definitivamente al Consiglio comunale l'amministrazione dei beni di uso civico del comune, mentre quelli appartenenti alle frazioni erano amministrati separatamente da un comitato di 3 o 5 membri. Con la ricostituzione di molti comuni soppressi si sciolsero molte ASUC, ma in alcune frazioni esistono tuttora (cfr. Mortaso, Borzago).
Attraverso vari provvedimenti legislativi provinciali o regionali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 27 febbraio 1995, n. 4/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo Comune viene emesso con deliberazione del Consiglio comunale e approvato dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale.
Il Consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso delibera: lo statuto, i programmi, le assunzioni di personale, le convenzioni tra Comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28).
La Giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio ev non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla Giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno (i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre anche un bilancio pluriennale).
Il Sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della Giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco svolge funzioni di ufficiale di Governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.
Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di Giunta e Consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente, può rogare i contratti.
Nel Comune è prevista l'istituzione di un servizio di economato per le piccole spese e i servizi gestiti in economia, nonché la figura di un economo, e di un servizio di tesoreria. I consiglieri eleggono un collegio di revisori composto da tre membri, che dura in carica tre anni (i revisori sono rieleggibili per una sola volta).
I Comuni possono inoltre gestire dei servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione e a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale.

2.1.7 Organizzazione amministrativa

In base al Regio decreto di data 04.02.1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11.1.1923, n. 9, ogni Comune ha un Consiglio, che elegge nel suo seno una Giunta, che si rinnova ogni 4 anni e si compone di un numero pari (da 2 a 8) di assessori, e un Sindaco, che è eletto a scrutinio segreto e dura in carica 4 anni, un segretario, nominato dal Consiglio, e un ufficio comunale.
Gli organi di Consiglio e Giunta sono istituiti nei Comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865, n.2248.
Il numero di membri del Consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del Comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri. Un regolamento interno determina numero, stipendio e attribuzioni degli impiegati comunali (fra gli altri c'è l'esattore o il tesoriere comunale).
Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il 21° anno che paghi annualmente al Comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.
Nel 1926 in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno (R.D.L. 03.09.1926, n. 1910) i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del Podestà. Egli era affiancato, nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei Comuni capoluoghi di Provincia, da una Consulta municipale, composta di un numero di membri fissati dal Prefetto, con particolari requisiti (in particolare se donne, cfr. art.68), che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei consultori viene fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della Consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di Podestà o Consultore municipale è generalmente gratuito.
Il R.D. di data 3.3.1934, n.383, stabilisce che il Podestà possa essere affiancato dal Vice podestà e da altri consultori. E' prevista inoltre la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal Podestà e ne esegue gli ordini. L'apposito regolamento comunale provvede a disciplinare infine lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati dipendenti comunali, oltre che l'ordinamento d'ufficio.

La Giunta e il Consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n.1, e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare Consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (Presidenti di Province o Podestà). La Giunta municipale è eletta dal Consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può essere data un'indennità di carica. I Consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.
Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di data 27 febbraio 1995, n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni viene stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino Alto- Adige.
Organi del Comune sono Consiglio, Giunta e Sindaco. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.
Lo statuto comunale può prevedere la figura del difensore civico, che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
Sono inoltre previste le figure dei dirigenti, cui sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.
Il segretario comunale è un dipendente comunale, iscritto ad apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale: egli è laureato in materie specifiche, è il funzionario di più alto livello del Comune e ha responsabilità in merito al controllo della legittimità delle deliberazioni comunali.
Con L.R. 11.12.1975 i segretari comunali diventano dipendenti comunali.

2.1.8 Rapporti esterni

Con Ordine di servizio di data 29.5.1915 del Comando supremo del Regio esercito italiano viene costituito un Segretariato generale per gli affari civili come organo tecnico politico amministrativo per i territori occupati. A ciascun distretto politico è destinato un Commissario civile. Finita la guerra, con ordinanza di data 19.11.1918 del Capo di Stato maggiore del Regio esercito, l'amministrazione della Venezia Tridentina viene affidata ad un Governatore degli affari civili, il quale con R.D. di data 24.7.1919, n. 1251, viene sostituito da un Commissario generale civile, coadiuvato da vice Commissari.
Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuano la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia, sancita ufficialmente con la legge di data 26 settembre 1920 che converte in legge il Regio Decreto 6 ottobre 1919, n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria (ciò sulla base delle norme di diritto internazionale). Comunque, fin dal novembre del 1918 i Capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di Sindaci.
Fin dall'instaurarsi del Governo provvisorio militare guidato dal Pecori Giraldi emerge il non facile impatto fra due realtà istituzionali diverse: quella centralista e verticista dello Stato italiano e quella austriaca caratterizzata dal decentramento delle funzioni e delle competenze legislative. Il passaggio dal governatorato militare a quello civile, avvenuto nell'agosto 1919 con l'arrivo di Luigi Credaro sembra acuire i problemi sorti nel dopoguerra riguardo all'incertezza nell'attribuzione delle competenze e delle funzioni alle istituzioni periferiche: i Trentini continuano a chiedere il mantenimento delle ampie autonomie amministrative provinciali e comunali e tali istanze sono recepite nel testo della legge di annessione. L'opera di Credaro e l'attività delle Commissioni consultive centrali e periferiche investite di compiti costituenti per l'assetto delle nuove province, non valgono a realizzare l'ordinamento auspicato per il precipitare della situazione politica italiana dove il sistema liberale sta sgretolandosi sotto i colpi delle forze nazionaliste e fasciste. La marcia su Bolzano e Trento nei primi giorni dell'ottobre 1922 e successivamente quella su Roma e l'instaurarsi del governo Mussolini, troncano ogni speranza di mantenere in vita l'assetto autonomistico, incompatibile con un regime teso a trasformarsi da autoritario in totalitario e quindi a eliminare ogni spazio di libertà decisionale.
In base al Regio Decreto di data 04.02.1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11.1.1923 n. 9, il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. In ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un Vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.
In ogni Circondario vi è un Sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto.
Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è praticamente confermata dal R.D. di data 3.3.1934, n.383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.
Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. di data 30.12.1923)
Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di Comune interesse.
Con R.D. 21.1.1923, n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. di data 2.1.1927, n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture.
Il Regio Decreto Legge datato 23 ottobre 1925, n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui Comuni e sulle Province: gli ispettori, vcon visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del Governo.

Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina vregia nei Comuni del Regno (R.D.L. 03.09.1926, n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di Mussolini del 13 giugno 1923). A Roma viene invece istituito un Governatorato che svolge le competenze del Comune (cfr. R.D. di data 3.3.1934, n.383, titolo VIII).
La perdita delle libertà assicurate dal sistema decentrato è vissuta dalle popolazioni come una violazione della loro stessa identità e l'aggregazione dei Comuni è vista come la fine del diritto di gestire in proprio gli interessi della Comunità, fiera della propria autonomia, per cui si genera una diffusa opposizione al Fascismo, raramente scoppiata in atti eclatanti, ma capace di costruire un vuoto intorno al regime.
La fine del Fascismo viene dunque salutata nel Trentino in primo luogo come la fine del dirigismo e la possibilità del ritorno all'autogoverno vcon la cancellazione della pesante burocrazia del regime: il rimedio contro il centralismo e il totalitarismo viene quindi identificato in un ideale di Stato basato sul decentramento, l'autogoverno, lo sviluppo delle autonomie, la riconsegna delle popolazioni ai loro interessi diretti.
L'entusiasmo per la riconquistata libertà ha una vita effimera, stroncata dalla costituzione della zona dell'Alpenvorland, avvenuta con ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943 e che, di fatto, porta all'annessione del Trentino alla Germania.
La fine della guerra e la liberazione da nazismo e Fascismo significa innanzitutto, per il Trentino, dare corso alla democrazia con la distruzione dell'apparato centralistico cominciando dalla periferia anziché dal vertice: si chiede pertanto il ritorno immediato alla situazione dei Comuni antecedente all'aggregazione operata dal regime e il ripristino dell'autonomia. Queste richieste diffuse a tutto il territorio sono addirittura antecedenti a quelle concernenti l'autonomia regionale che pure era ai vertici delle generali aspettative.
Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2.6.1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore vdal 1°.1.1948, sancisce la creazione di un nuovo ente territoriale, la Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto Adige viene ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26.2.1948, n.5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo).
Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui Comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei Comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei Comuni.
La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993.
La legge regionale di data 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i Comuni di notevole entità costituiscano Consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base.Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: Convenzioni fra Comuni, Consorzi di Comuni, Unione di Comuni.
La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi del Comuni.
Si deve infine far cenno all'esperienza dei comprensori, creati per diventare sia enti di governo che di gestione, intermedi tra Comuni e Provincia, e ormai ridotti a una funzione secondaria di gestione.
Gli 11 Comprensori della Provincia sono fondati con la L.P. di data 2 marzo 1964, n. 2, "Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento", allo scopo principale di meglio coordinare lo sviluppo urbanistico del territorio. Le competenze di questi organismi aumentano notevolmente con la L.P. di data 7.12.1973, n.62, e con il Testo unico approvato con D.P.G.P. di data 9.11.1981, n. 20-60/leg, che riassume i compiti istituzionali del Comprensorio in materia di programmazione urbanistica e socio-economica. Oltre a questi compiti primari il Comprensorio gestisce funzioni delegate dalla Provincia e dai Comuni
Le ragioni della attuale limitazione della funzione dei Comprensori si possono individuare principalmente nella profonda e radicale presenza del Comune come strumento primo e diretto dell'autonomia.

2.1.9 Altre informazioni significative

3. AREA DELLE NOTE

3.1 Note dell'archivista


La presente scheda è stata compilata sulla base delle seguenti fonti:

Fonti inedite:
Fonti d'archivio...
Disposizioni normative sui comuni a cura del Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T.

Fonti edite
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Firenze 1861

Bibliografia:
Bollettino delle leggi del regno d'Italia, Milano 1805? - 1814?
BORTOLI B., GRANDI C., Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino, Trento 1983
CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento 1961
Diritto degli enti locali, Napoli 1988
FRANCHI L. (a cura di), Leggi usuali d'Italia, Milano 1932
GARBARI M., Le strutture amministrative del Trentino sotto la sovranità asburgica e italiana, in DE FINIS L. (a cura di), Atti del convegno di studi 27 gennaio - 2 giugno 1994, Trento 1994
PACE S., Usi civici nella legislazione provinciale di Trento, Trento 1953
PACE S., Usi civici, associazioni agrarie e comunioni familiari nella Regione Trentino Alto Adige, Trento 1976

3.2 Norme o convenzioni

L'accesso autorizzato è stato realizzato secondo le regole espresse nel "Documento del Gruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica", coordinato dal Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, 1999

3.3 Data di creazione dell'accesso autorizzato

Scheda compilata da Margherita Faes in data 4 marzo 1999, aggiornata in data 15 giugno 1999..