Congregazione di carita'
1. AREA DI CONTROLLO DELLO STANDARD
1.1.Codice/i identificativo/i
1.2.Tipo di accesso (ente persona famiglia)
Ente assistenziale
1.3 Accesso autorizzato e relative suddivisioni e qualificazioni
Congregazione di carità, 1811 febbraio 15 - 1937 giugno 30
1.4 Accesso/i parallelo/i
Armenfond
1.5 Forme non prescelte quali accessi autorizzati
1.6. Accesso/i autorizzato/i correlato/i
Gli succede "Ente comunale di assistenza", 1937 luglio 1 - 1993 luglio 1
2. AREA DELLE INFORMAZIONI
2.1 Ente
2.1.1 Eventuale numero di immatricolazione dello stesso
2.1.2 Altre denominazioni
Durante la dominazione austriaca, in alcuni comuni la Congregazione di carità venne designata con le denominazioni "Fondo poveri" (o "Fondo dei poveri"), "Armenfond" o "Congregazione dei poveri".
2.1.3 Date e luoghi di esistenza
Le autorità napoleoniche si dimostrarono assai attente al problema della pubblica assistenza e beneficenza, istituendo in Trentino le Congregazioni di carità in base al Decreto Vicereale del 15 febbraio 1811, n. 49. All'art. 2 si stabiliva che: "in ogni comune del Dipartimento dell'Alto Adige e dei Cantoni di Tobiano e Primiero tutti gli spedali, orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e fondi di pubblica beneficenza ... avranno una sola e medesima amministrazione che prenderà il titolo di Congregazione di carità".
Con l'annessione del Trentino all'Austria venne sostanzialmente confermata la normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica, e l'unica legge che nomina la Congregazione di carità è l'editto del commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814. In base all'art. 118 del suddetto editto si stabiliva che "La Reggenza riconosce i segnalati servizi, che nel corso dei tre ultimi anni hanno essi (si tratta degli "Istituti di beneficenza esistenti sotto il nome di Congregazioni di carità") prestato a favore dell'umanità languente, e pel sostegno, e promozione delle rispettive fondazioni, e si ripromette dai medesimi eguale zelo, ed impegno disinteressato per l'avvenire, ed in questa fiducia Essa non tarda a provvisoriamente confermarli ne' luoghi, ove esistono, e di invitarli ad esporle tutte quelle circostanze, che riguardano il compimento del numero dei Membri, che vi appartengono, l'amministrazione della sostanza, ed il miglioramento di tali istituti." In aggiunta, l'art. 119 estendeva la possibilità di istituzione della Congregazione di carità per quegli Istituti di beneficenza situati nelle frazioni o nei paesi non capoluogo di comune, dimostrando che la rendita lorda dei loro Istituti ammontasse a 500 fiorini o più: alla politica centralistica del Regno d'Italia, che vedeva nelle Congregazioni di carità un valido strumento per controllare meglio il sistema assistenziale pubblico, si opponeva ora una evidente spinta al decentramento amministrativo messa in atto dall'Impero, che intendeva attribuire maggiore facoltà di autodeterminazione alle singole istituzioni piuttosto che all'ente che le amministrava. E ciò pur mantenendo sempre separate l'amministrazione e le competenze della Congregazione - o delle istituzioni che le facevano capo - da quelle dei comuni relativi.
La legislazione italiana che era estesa al Trentino in seguito al nuovo ordinamento non apportava significativi cambiamenti né alla struttura né agli scopi dell'istituzione. Essa prevedeva comunque un riordino amministrativo delle Congregazioni di carità e degli enti di pubblica assistenza e beneficenza ed il ritorno ad un loro maggior controllo da parte dello Stato, in base a diversi provvedimenti di carattere generale (legge del 3 agosto 1862, n. 753, entrata in vigore col 1° gennaio 1863; relativo Regolamento di esecuzione del 27 novembre 1862, n. 1007; legge del 17 luglio 1890, n. 697, modificata con la legge del 4 marzo 1928, n. 413, entrata in vigore col 19 maggio 1928; regolamento di attuazione - ossia R.D. - del 5 febbraio 1891, n. 99; R.D. del 26 aprile 1923, n. 976).In particolare, il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982 entrato in vigore col 16 maggio 1923 estendeva al Trentino la legge del 17 luglio 1890, n. 6972, precisando: l'obbligo di provvedere entro sei mesi alla nomina dei componenti delle Congregazioni di carità e alla compilazione curata dai Prefetti di "elenchi, inventari e stati" previsti nel R.D. del 12 gennaio 1890, n. 6594; l'affidamento entro un anno di tutti gli istituti attualmente amministrati dai comuni, provincie e da altri enti pubblici a speciali amministrazioni autonome (previa l'erezione in ente morale se ve ne fosse stata necessità), quando non ricorressero gli estremi della legge del 17 luglio 1890, n. 6972 per il concentramento nella Congregazione di carità o sotto un'unica amministrazione. I fondi di beneficenza, in precedenza amministrati dai comuni e dagli altri enti pubblici, venivano dunque concentrati nella Congregazione di carità. Inoltre nella Circolare della Regia Prefettura della Venezia Tridentina datata 27 giugno 1923 si ricordava l'obbligo di istituire la Congregazione di carità in ogni comune entro il termine di sei mesi. In base alla legge del 3 giugno 1937, n. 847, veniva infine istituito l'Ente comunale di assistenza che avrebbe assunto tutte le competenze assenate alla Congregazione di carità, "intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione". Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una Circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento nel 28 giugno 1937 precisava che a partire dal 1° luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge del 3 giugno 1937 e dunque del passaggio di competenze tra la Congregazione di carità e l'Ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i Comuni, da una Commissione presieduta dal Podestà e composta da un Delegato del Segretario del Fascio e dalla Segreteria del Fascio Femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".
2.1.4 Sede
2.1.5 Stato giuridico
Ordinamento italico
In Trentino la Congregazione di carità venne istituita e regolamentata con il Decreto Vicereale datato 15 febbraio 1811, n. 49, seguito poi da un'analoga disposizione datata 28 dicembre 1811, n. 305.
Ordinamento austriaco
La normativa austriaca in fatto di pubblica assistenza e beneficenza trattò della Congregazione di carità soltanto negli artt. 118-125 dell'editto del De Roschmann datato 1° marzo 1814. Successivamente le normative generali riguardarono l'amministrazione e l'organizzazione dei singoli enti o fondazioni pie amministrate dalle Congregazioni (cfr. B. Bortoli-C. Grandi, Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814 - 1918), Trento 1983) e la tutela dei poveri direttamente da parte dei comuni (leggi del 17 marzo 1849, del 30 gennaio 1860, n. 28, del 3 dicembre 1863, n. 105 e del 22 gennaio 1879, n. 13); l'organizzazione e la gestione delle Congregazioni venne invece regolamentata con le diverse Circolari inviate dalle autorità ai comuni e con gli statuti delle Congregazioni stesse, sottoposti all'approvazione superiore.
Ordinamento italiano
Per quanto concerne la legislazione italiana in materia di pubblica assistenza e beneficenza, il R.D. del 26 aprile 1923, n. 976, regolamentava l'amministrazione delle Congregazioni e degli enti che vi facevano capo, mentre il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982, determinava l'estensione al Trentino della legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Le principali leggi dello Stato italiano che regolavano tale materia erano state, fino ad allora, la legge del 3 agosto 1862, n. 753, sull'amministrazione delle opere pie e la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972 (modificata in seguito con il D.L. n. 2841 del 30 dicembre 1923 che cambiò la dizione "istituzioni pubbliche di beneficenza" in "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e poi con la legge del 4 marzo 1928, n. 413 ). Nel 1891 era stato inoltre emanato il regolamento di attuazione (R.D. del 5 febbraio 1891, n. 99) che precisava ulteriori norme per l'amministrazione delle Congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La legge del 4 marzo 1928 riformava per l'ultima volta le Congregazioni, finché, in base all'art. 5 della legge del 3 giugno 1937, n. 847, esse vennero dichiarate soppresse e sostituite con gli Enti Comunali di Assistenza.
2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività
Nel corso della sua storia, indipendentemente dai passaggi di ordinamento statuale, la Congregazione di carità in Trentino ebbe quale compito fondamentale l'assistenza e la beneficenza di persone in particolari difficoltà economiche (poveri, anziani, inabili al lavoro, fanciulli esposti, donne partorienti) o fisico - psichiche (malati e mentecatti) che da essa ricevevano sussidi in modo diretto - generi di prima necessità - o, molto spesso, attraverso l'assistenza e le cure prestate in apposite istituzioni di cui la Congregazione curava l'amministrazione patrimoniale. Le entrate della Congregazione provenivano da lasciti, donazioni, legati pii e, in seguito, avrebbero costituito anche una voce di bilancio del comune di appartenenza. La Congregazione teneva una contabilità unica e generale, redigendo però registri separati che davano conto delle attività e passività degli enti da essa amministrati.
2.1.7 Organizzazione amministrativa
Ordinamento italico
Il Decreto Vicereale datato 15 febbraio 1811, n. 49, stabilisce l'organigramma e la gestione amministrativa delle Congregazioni di carità. Con la loro istituzione in ogni comune, cessavano le parziali amministrazioni in precedenza esercitate dalle corporazioni o dai privati, salvo i patronati di famiglie private che avrebbero conservato i propri diritti amministrandoli secondo le norme della propria fondazione; essi infatti erano soggetti all'autorità tutoria per la suprema vigilanza, in modo che le volontà dei testatori fossero perfettamente rispettate. In caso contrario l'amministrazione sarebbe stata demandata alle Congregazioni per verificare lo stato della sostanza e per permettere all'autorità tutoria di provvedere alla sua conservazione secondo le istruzioni governative.
Le Congregazioni dunque assumevano l'amministrazione di tutti gli enti di pubblica assistenza e beneficenza, che benché riuniti avrebbero conservato tuttavia propri bilanci distinti. Ogni Congregazione sottoponeva i piani di regolamento ed organizzazione dei propri uffici all'approvazione del Prefetto - secondo le normative prescritte dal Ministro dell'Interno - se si trattava di Congregazioni aventi un reddito pari od inferiore a lire 10.000, in caso contrario, l'approvazione sarebbe spettata direttamente al Ministro, una volta sentito il parere del consiglio di beneficenza.
I beni fondiari degli enti riuniti nelle Congregazioni di carità dovevano essere ceduti - totalmente o parzialmente, a seconda dell'utilità - in affitto monetario sotto la responsabilità delle Congregazioni stesse. I canoni d'affitto venivano approvati dal Prefetto o dai Viceprefetti che ne avrebbero reso conto periodicamente al Ministro, al quale spettava l'approvazione degli affitti superiori a lire 300. I pagamenti degli affitti dovevano comunque essere deliberati in seguito a regolare svolgimento di asta pubblica le cui condizioni erano fissate dal Decreto del 1 maggio 1807. In casi straordinari il Ministro dell'Interno, sentito il parere del consiglio di beneficenza, poteva comunque permettere che, per motivazioni economiche, qualche fondo venisse amministrato direttamente dai singoli enti. Nel caso di vendita, permuta o livello perpetuo per il quale si rendesse necessaria l'approvazione del Governo, il Prefetto doveva sottoporre la domanda al Ministro. I nuovi livelli istituiti dalle Congregazioni avevano un canone in denaro ed erano riscattabili a condizioni variabili a seconda delle diverse esigenze degli enti.
Per l'impiego dei capitali necessari come per gli interessi da praticare e riscuotere sui capitali attivi e passivi, per le Congregazioni di carità valeva quanto espresso nel Decreto del 4 agosto 1807. Le Congregazioni, prima di procedere a qualsiasi investimento, dovevano "convertire le somme scadenti nella dimissione dei debiti liquidi e portanti interesse" sui quali l'interesse non avrebbe dovuto essere inferiore al 5%; dovevano inoltre sollevare, con le stesse somme, gli enti che esse amministravano dalle imposizioni fiscali fisse. Per saldare i debiti provenienti da un'amministrazione non si sarebbero dovuti impiegare i capitali riscossi, bensì soltanto le rendite approvate dal bilancio e la somma frutto dell'attività del bilancio annuale; la durata dell'impiego dei capitali non avrebbe dovuto superare il decennio. Le Congregazioni dovevano vigilare, amichevolmente o per via giudiziaria, affinché i debitori fossero obbligati al pagamento delle somme che spettavano agli enti da esse amministrati.
Dato che la contabilità delle Congregazioni era unica, pur mantenendo registri separati per i bilanci dei singoli enti amministrati, esse dovevano, unitamente ai Prefetti e ai Viceprefetti, verificare mensilmente se i registri di contabilità venivano aggiornati e compilati con le dovute modalità, provvedendo e riferendone in caso contrario. Nel mese di febbraio di ogni anno ciascuna Congregazione doveva presentare al Prefetto o al Ministro dell'Interno (se si trattava di enti con reddito cospicuo) il conto consuntivo relativo all'anno precedente, accompagnato dai conti particolari dei redditi e delle spese di ogni ente che restavano, nella sede della Congregazione, a disposizione delle autorità superiori. In caso di ritardo nella consegna dei conti consuntivi superiore ai due mesi, il Prefetto avrebbe inviato un proprio ragioniere per provvedere alla loro compilazione secondo le istruzioni del Ministero dell'Interno. Le Congregazioni di carità non potevano contrarre debiti o impegnarsi in spese straordinarie superiori alla somma di lire 150 senza previo consenso del Ministro dell'Interno: nel caso di bilancio in passivo esse potevano proporre un resoconto con le modalità per procedere al riequilibrio. Il Ministero dell'Interno, valutati i bilanci, poteva prescrivere le opportune riforme secondo le sue autorità competenti e ordinare per qualsiasi atto di deliberazione l'assistenza di un delegato d'ufficio; a costui spettavano inoltre le norme sulle stime. Ogni Congregazione doveva trasmettere sollecitamente secondo tempi e modi prescritti i "conti giustificati
di credito" degli ospedali per la cura dei malati militari e precisamente: al Ministero della Guerra del Regno i conti per i militari italiani; al Commissario Ordinatore in capo dell'armata francese i conti per i militari francesi. Una copia del riassunto di tali conti veniva trasmessa ogni tre mesi al Ministro dell'Interno.
Nel caso in cui un ente amministrato dalla Congregazione fosse obbligato a corresponsioni annue o a prestazioni in favore di altri enti laici o ecclesiastici, la Congregazione avrebbe cercato di fare in modo che il capitale dovuto per la prestazione annua passasse dall'ente debitore a quello creditore, con l'approvazione dei rispettivi ministeri dai quali essi dipendevano. Per supplire al deficit degli enti le cui rendite non bastavano alle proprie spese, si poteva proporre l'erogazione dell'attivo proveniente dal bilancio di altri enti, fermo restando il rimborso della sovvenzione comprensiva del relativo interesse legale. Per riparazioni o adattamenti necessari, gli enti amministrati dalla Congregazione dovevano presentare: la relazione del perito in cui si dimostrasse la necessità dei lavori con la relativa stima; la descrizione delle opere; le fasi dei lavori.
Qualsiasi donazione di valore superiore a lire 300, compiuta da persone vive o come ultima volontà, a favore degli enti assistenziali e le "disposizioni a titolo oneroso" non avrebbe avuto effetto se l'accettazione non veniva autorizzata dal governo. Le donazioni inferiori a lire 300 potevano invece essere accettate ed impiegate a vantaggio degli enti con la sola autorizzazione del Prefetto o del Viceprefetto che ne avrebbero dato poi notizia al Ministro. Le Congregazioni di carità potevano comunque intraprendere atti per conservare ed assicurare le donazioni e i lasciti prima della loro accettazione da parte delle autorità. Ogniqualvolta si rendesse necessaria l'autorizzazione superiore per eredità e donazioni in favore degli enti assistenziali, si sarebbero dovuto inviare al Ministro: la domanda della relativa Congregazione o degli esecutori testamentari o dei donanti o degli eredi; l'indicazione della quantità, certa o approssimativa, della donazione, eredità o legato precisando se essa fosse controversa o incerta; l'indicazione di eventuali reclami e il nome del reclamante.
Ogni Congregazione era divisa in tre sezioni - denominate "degli ospitali", "degli ospizi" e "delle limosine" -, ognuna incaricata dell'esecuzione dell'amministrazione affidatale, di cui avrebbe reso conto alla Congregazione. Le sezioni si radunavano ordinariamente due volte alla settimana, mentre la Congregazione una volta soltanto. Un membro almeno di ogni sezione e ognuno a rotazione doveva prestare giornalmente servizio permanente nel locale della Congregazione per provvedere agli affari più urgenti e per garantire l'ordinata ed aggiornata tenuta della cassa e dei registri di amministrazione; le funzioni dei membri erano essenzialmente gratuite. Esisteva una sola cassa in cui dovevano entrare i proventi e da cui uscivano i pagamenti per gli enti amministrati dalla Congregazione, mantenendo comunque registri separati per ciascun ente.
Per quanto riguarda l'organico della Congregazione durante l'amministrazione italica, il Decreto Vicereale del 15 febbraio 1811 stabiliva che essa era composta da "probi e distinti cittadini del comune, scelti fra i proprietari, i commercianti e gli uomini di legge più distinti". Il numero dei membri era compreso tra i quattro e i sei ed essi venivano nominati dal podestà o sindaco. Nel capoluogo di Dipartimento la Congregazione era presieduta dal Prefetto e vi partecipavano quali membri di diritto il vescovo ed il podestà; nei capoluoghi dei distretti essa era retta dal Viceprefetto o, in sua vece, dal membro più anziano della Congregazione stessa; in tutti gli altri comuni, infine, essa era presieduta dal podestà o sindaco e, in loro mancanza, dal membro più anziano. Inoltre in tutti i comuni erano ugualmente membri di diritto il podestà od il sindaco, oppure un parroco del luogo. Ogni Congregazione aveva un cassiere che doveva fornire una garanzia in proporzione ai proventi che avrebbe percepito; tale garanzia, una volta sottoposta all'accettazione della Congregazione, avrebbe dovuto essere definitivamente approvata dal Ministro dell'Interno. Gli uffici di contabilità delle Congregazioni dovevano essere ordinati in modo che a ogni richiesta del Prefetto, del Consigliere di Stato o del Ministero, potesse essere presentato lo stato patrimoniale attivo e passivo della Congregazione come di ogni singolo ente. Le Congregazioni non dovevano accrescere il numero degli impiegati dei propri uffici e degli stipendiati per il servizio interno nei singoli enti, né aumentare i loro salari al di là delle possibilità delle Congregazioni e del bilancio di ciascun ente amministrato. Il successivo Decreto datato 28 dicembre 1811 precisava inoltre che i membri della Congregazione erano nominati per tre anni e, per un terzo, rinnovati ogni anno; una volta esauriti i tre anni potevano comunque essere rieletti. Quanto alla pretesa partecipazione alla Congregazione di famiglie, viene stabilito che, se una famiglia avesse avuto diritto ad entrare nell'amministrazione di un ente pubblico, sarebbe stato compito del Ministro dell'Interno chiamare uno o più membri della famiglia a far parte della Congregazione ogniqualvolta essi possedessero le qualità richieste; in caso contrario il Ministro avrebbe preso gli opportuni provvedimenti.
Ordinamento austriaco
In seguito al passaggio del Trentino all'ordinamento austriaco, l'editto del De Roschmann del 1° marzo 1814 confermava sostanzialmente la normativa vigente in materia di pubblica assistenza e beneficenza regolamentata. Tutte le Congregazioni di carità dovevano, entro un mese dalla data di pubblicazione del suddetto editto, fornire all'Autorità da cui dipendevano i conti arretrati esaminati dal consiglio comunale che ne redigeva un verbale ed in particolare un elenco sommario di tutte le spese sostenute per "somministrazioni fatte al Militare durante il soggiorno delle Imp. Reg. Truppe, indicando ingenuinamente (ossia secondo verità) le anticipazioni avute, ed i pagamenti ricevuti a conto". Le Congregazioni dovevano inoltre presentare, sempre entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Editto, un prospetto dettagliato delle attività e passività degli enti da esse amministrati, accompagnato dalle proprie proposte per una migliore amministrazione patrimoniale. L'attivo di bilancio e le sostanze disponibili dovevano essere reinvestiti in capitali fruttiferi dalle Congregazioni per un termine variabile secondo le circostanze e in modo che queste liquidità non venissero usate per risanare debiti urgenti e pesanti. Durante questa amministrazione le disposizioni fondamentali erano previste nello statuto che ogni Congregazione di carità doveva darsi (cfr., a titolo di esempio, nell'Archivio del Comune di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, "Carteggio e atti", 1833).
Le direttive date dalle autorità austriache prevedevano che la rappresentanza della Congregazione - che doveva riunirsi almeno una volta al mese - fosse composta da un preside (o presidente), possibilmente il curatore d'anime locale, da due consiglieri e da un cassiere; anche se non eletti come membri con voto attivo nelle deliberazioni, il curatore d'anime ed il capocomune locali dovevano comunque far parte dell'organo direttivo della Congregazione. La nomina del preside, dei consiglieri e del cassiere spettava alla rappresentanza comunale con l'approvazione dell'autorità superiore (cfr., a titolo di esempio, lo statuto della Congregazione contenuto nell'Archivio del Comune di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, la Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e la Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, "Carteggio e atti", 1833). Le Congregazioni aventi una rendita lorda di fiorini 2000 o più, se la loro proposta era fondata, avevano facoltà di assumere un proprio cursore ovvero un messo per l'esecuzione: per fare ciò esse dovevano rendere noto l'importo dei loro crediti e il numero dei debitori da perseguire; anche questo cursore non avrebbe potuto comunque ricevere ed eseguire che mandati convalidati dal comune e dal giudice locale.
La rappresentanza della Congregazione si doveva occupare della conservazione del patrimonio e di decidere riguardo all'elargizione dei sussidi; le sue deliberazioni dovevano sempre essere redatte su apposito protocollo. I compiti specifici del cassiere erano quelli di tenere un giornale di tutti i pagamenti effettuati e un registro della contabilità riportante i capitali investiti e i nomi dei debitori con gli interessi da loro dovuti e le somme mano a mano versate; in tale registro dovevano poi comparire gli incassi dedotti dal giornale e le spese (per sussidi o altro) dedotte anch'esse dal giornale ma divise per mese. Il cassiere era altresì autorizzato a incassare gli interessi sui capitali e le rendite dei beni immobili e a rilasciare le relative quietanze. Egli doveva inoltre, sulla base di mandati rilasciati dal preside, pagare puntualmente le sovvenzioni ai poveri secondo l'importo stabilito. Era incaricato di presentare ogni anno al preside la resa di conto (corredata dalle relative pezze d'appoggio) affinché la esaminasse con i consiglieri e la passasse poi per la liquidazione alla rappresentanza comunale. Tale resa di conto veniva infine passata all'autorità superiore per la definitiva revisione ed approvazione.
Ordinamento italiano
Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, il R.D. del 22 aprile 1923, n. 982 e, per specifiche competenze amministrative, il R.D. del 24 settembre 1923, determinavano l'adeguamento alla legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
La Congregazione di carità e le istituzioni da essa amministrate erano regolamentate in Italia con la legge del 3 agosto 1862, n. 753, in base alla quale in ogni comune dello Stato vi era una Congregazione di carità che amministrava genericamente tutti i beni destinati a favore dei poveri per legge, o quando, nell'atto di fondazione, non venisse determinata l'amministrazione, l'opera pia o l'ente pubblico destinatario della disposizione, o ancora quando la persona incaricata della gestione fosse impossibilitata ad accettare l'incarico. Anche in questi casi, tuttavia, il consiglio comunale avrebbe potuto proporre, a vantaggio dei propri abitanti, l'istituzione di una amministrazione speciale. Le singole istituzioni erano regolamentate agli artt. 1-25 e 30-38 e nel Regolamento di esecuzione della suddetta legge emesso nel 27 novembre 1862, n. 1007. Si ricordava inoltre che la sorveglianza su di esse spettava all'autorità governativa, alle deputazioni provinciali e ai consigli comunali; l'amministrazione competeva invece alle Congregazioni di carità o ad altre persone e istituzioni per quelle opere i cui statuti non contemplassero le deliberazioni di nomina degli amministratori della Congregazione. La designazione delle istituzioni amministrate dalle Congregazioni di carità spettava principalmente, in via di proposta, al consiglio comunale che ne avrebbe fatto la consegna con apposita deliberazione. L'autorità comunale doveva indagare se nel comune vi fossero lasciti o beni destinati a favore dei poveri e impediti alla loro destinazione: riconoscendone l'esistenza, avrebbe informato il Prefetto fornendo inoltre notizie dettagliate circa l'entità e la destinazione della fondazione. Le Congregazioni dovevano avvisare il consiglio comunale del rifiuto o impossibilità degli amministratori ed esecutori testamentari a promuovere la costituzione in ente morale di una pia fondazione locale. La Congregazione o il consiglio comunale dovevano inoltre procedere all'esecuzione dei testamenti che indicassero un'opera assistenziale, qualora gli incaricati di costituirla quale "ente morale" ne fossero impossibilitati.
Successivamente, la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972, stabiliva che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fossero amministrate dalla Congregazione di carità o da "corpi morali, consigli, direzioni ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati". Tale legge veniva posta in esecuzione con i Regolamenti approvati con R. D. del 5 febbraio 1891, n. 9. In base al Regolamento amministrativo, la Congregazione di carità doveva essere costituita in ogni comune, anche se non aveva beni da amministrare e doveva tenere: un archivio per conservare i registri di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza e per altri atti di gestione amministrativa e contabile; una rubrica alfabetica divisa per materie per facilitare la ricerca degli atti; un registro cronologico delle deliberazioni; un elenco preciso ed aggiornato, diviso per categorie a seconda della natura dei beni, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi del patrimonio amministrato; un inventario altrettanto ordinato ed aggiornato di tutti i beni che costituivano il patrimonio di ogni singola istituzione amministrata. Nel Regolamento di contabilità venivano descritte le norme relative alla gestione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza, all'"esercizio annuale", al "bilancio di previsione", al "servizio di riscossione, di cassa e dei depositi", al "rendimento dei conti". Le normative che succedevano alla legge del 1890 e ai Regolamenti del 1891 non avrebbero portato rilevanti cambiamenti nell'amministrazione delle Congregazioni di carità fino al R.D. del 26 aprile 1923, n. 976, col quale il Ministro dell'Interno dichiarava sciolte le amministrazioni delle Congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e imponeva di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni incaricate di proporre le opportune riforme.
In base alla legge del 17 luglio 1890, n. 6972 le Congregazioni di carità erano composte da un presidente e da 4 membri nei comuni con popolazioni non superiore a 10.000 abitanti e di 8 membri, oltre al presidente, negli altri. Inoltre, per decisione del Prefetto, in caso di donazione o lascito, poteva essere ammesso a far parte della Congregazione il benefattore o la persona da esso designata per la gestione di tale bene. Il presidente era nominato dal consiglio comunale e in carica per 4 anni. Anche gli altri membri erano eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno e, per assumere o continuare il loro ufficio, erano obbligati a rendere il conto di una eventuale precedente amministrazione e a non avere avuto vertenze con la Congregazione. Essi inoltre assumevano l'incarico appena eletti, si rinnovavano per un quarto ogni anno ed erano sempre rieleggibili; nei primi tre anni la scadenza del loro mandato era estratta a sorte, in seguito determinata dall'anzianità. Nei Regolamenti per l'esecuzione della legge del 17 luglio 1890 emessi con R.D. del 5 febbraio 1891, n. 99, venivano stabilite, tra l'altro, molte norme relative a casi particolari in cui potevano variare il numero e l'elezione degli amministratori delle Congregazioni.
La legge del 4 marzo 1928, n. 413, riformava l'amministrazione della Congregazione di carità in quanto prevedeva che essa fosse amministrata da un presidente assistito da un comitato di "patroni" composto da: 4 membri nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; 6 per quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Il presidente veniva nominato dal Prefetto "tra le persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza"; i "patroni" venivano nominati dallo stesso Prefetto "su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563". Nei comuni dove mancassero queste "Associazioni sindacali", le terne venivano designate dalle "Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione è richiesta". Le persone designate dovevano però appartenere, "per residenza o per esercizio di attività produttiva", al comune stesso. Il presidente e i "patroni" duravano in carica per 4 anni e potevano essere sempre rieletti, tenendo però presente le condizioni di ineleggibilità già previste dalla legge del 17 luglio 1890, n. 6972. Su deliberazione del presidente e sentito il parere del comitato dei "patroni", poteva comunque essere ammesso al suddetto comitato il benefattore o una persona da esso designata per la gestione del bene donato; tenuto conto della natura dell'istituzione e del valore del patrimonio, poteva inoltre esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità. Il Prefetto aveva facoltà di: sospendere o revocare il presidente con decreto motivato; disporre, "per gravi ragioni di opportunità amministrativa", lo scioglimento del comitato dei "patroni" o sospenderne la nomina (in tal caso avrebbe provveduto il presidente o, se impossibilitato, una persona da lui delegata con i requisiti per la nomina a "patrono"); delegare uno dei "patroni" per le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; dichiarare decaduti, su proposta del presidente o anche d'ufficio con provvedimento definitivo, i "patroni" che, senza giustificati motivi, non intervenissero alle sedute per più di tre mesi consecutivi. Il presidente convocava o presiedeva il comitato dei "patroni"; per la validità delle delibere era necessaria la presenza della metà dei componenti, oltre il presidente: i pareri venivano emessi con la maggioranza assoluta dei voti. Il presidente doveva comunque provvedere nei casi di impossibilità di pronunciamento per mancanza del numero legale. Egli esercitava tutte le funzioni e deliberava su tutti gli affari riguardanti la gestione della Congregazione, mentre il comitato dei "patroni" aveva funzioni esclusivamente consultive. Il parere dei "patroni" era obbligatorio per le deliberazioni soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e per tutte le proposte di riforma relative agli istituti amministrati dalla Congregazione. In caso di discordia tra il parere del comitato e le proposte del presidente, costui doveva darne conto nel verbale di deliberazione.
2.1.8 Rapporti esterni
Ordinamento italico
Nel corso della loro esistenza le Congregazioni di carità dipesero in un primo tempo dal Ministro dell'Interno del Regno d'Italia che vigilava direttamente sugli enti riuniti nella Congregazione tramite il consigliere di stato (cfr. Decreto Vicereale del 15 febbraio 1811, n. 49, artt. 1, 5, 6). La gerarchia è precisata dall'art. 64 dello stesso Decreto in cui si stabilisce che le Congregazioni di carità "non corrispondono al Ministro in via ordinaria, se non col mezzo dei prefetti, esclusi i casi di riclamo o di ritardato provvedimento, o quando sieno particolarmente o direttamente interpellate". Le Congregazioni intrattenevano con i comuni rapporti assai stretti secondo gli artt. 47-48 del suddetto Decreto ove si stabilisce che i comuni dovevano farsi carico di supplire ai bisogni degli "ospitali, orfanotrofi, conservatori d'esposti, e degl'istituti elemosinieri"; se si trattava di un comune in cui non esisteva alcuno dei suddetti enti, esso avrebbe potuto comunque servirsi di enti situati in altri comuni, contribuendone al mantenimento. Ciononostante, nella legislazione napoleonica - come del resto nei successivi ordinamenti - non si fa riferimento alla partecipazione diretta dei comuni alla gestione delle Congregazioni. Ai comuni spettavano funzioni di controllo operativo e, in casi di particolare bisogno, anche di supporto finanziario nei confronti delle Congregazioni che, però, avrebbero continuato a mantenere sempre un'amministrazione indipendente.
Ordinamento austriaco
Con il passaggio del Trentino all'Austria, le Congregazioni di carità furono sottoposte direttamente all'I.R. Giudizio Distrettuale, mentre i rapporti tra le Congregazioni e i comuni divennero più stretti. A partire dalla metà del secolo XIX, alcune leggi stabilivano che, non bastando i mezzi forniti dalle società di beneficenza e dagli istituiti esistenti, la rappresentanza comunale avrebbe dovuto sopperire all'importo occorrente per le sovvenzioni ai poveri con i fondi della cassa comunale, potendo decidere in quale modo impiegarli (Leggi del 24 marzo 1849 e del 3 dicembre 1863, n. 105). Gli istituti dei poveri, oltre agli eventuali lasciti o donazioni di cui beneficiavano, venivano inoltre finanziati con alcune entrate straordinarie del comune stesso come multe campestri, indennizzi forestali, incassi sui pubblici spettacoli, percentuali sulle vendite di legname e sulle vendite all'incanto di oggetti sequestrati (leggi del 24 marzo 1849, del 30 gennaio 1860, n. 28 e del 22 gennaio 1879, n. 13).
Ordinamento italiano
Con il R.D. del 26 aprile 1923 lo Stato italiano pose l'amministrazione delle Congregazioni di carità nelle mani di appositi commissari o commissioni, a loro volta dipendenti dal Ministero dell'Interno, mentre già con la legge del 17 luglio 1890, n. 6972 alle Congregazioni furono sottoposte tutte le istituzioni pubbliche benefiche. Il comune, attraverso il suo consiglio, operava una funzione di controllo sul consiglio di amministrazione della Congregazione.
2.1.9 Altre informazioni significative
3. AREA DELLE NOTE
3.1 Note dell'archivista
La presente scheda è stata compilata sulla base delle seguenti fonti:
Fonti edite:
Bollettino delle leggi del Regno d'Italia.
Raccolta delle Leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg.
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.
Archivio della Congregazione di carità poi Ente Comunale Assistenza, in Inventario della sezione separata dell'Archivio comunale di Romallo (1815-1956), a cura di L. Bertagnolli su incarico della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Beni Librari e Archivistici.
Bibliografia:
Archivio (L') vecchio della Congregazione di carità di Trento, "Archivio Trentino", III (1884).
BORTOLI B. - GRANDI C., Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814 - 1918), Trento 1983.
COPPOLA G., Note sull'assistenza in Trentino nell'Ottocento, in AA.VV., Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza, Roma 1982.
PASTORI BASSETTO I., La Congregazione di carità di Trento nella prima metà dell'Ottocento, in GRANDI C. - LEONARDI A. - PASTORI BASSETTO I., Popolazione, assistenza e struttura agraria nell'Ottocento trentino, Trento 1978.
PISCEL A., Contributo al problema della beneficenza pubblica nel Trentino, "Tridentum", III (1900).
Regolamento interno dell'ufficio amministrativo della Congregazione di carità di Trento, Trento 1892.
Regolamento organico per il personale amministrativo. Congregazione di carità di Trento, Trento 1929.
TANI G. - PICCIOLI F., Legislazione italiana. Prontuario delle leggi e dei decreti pubblicati al 31 dicembre 1972, Firenze 1980.
3.2 Norme o convenzioni
L'accesso autorizzato è stato realizzato seguendo le regole formulate dal Gruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica, coordinato dal Servizio Beni Librari e Archivistici della P.A.T., raccolte nel Manuale-Guida per la descrizione dei soggetti produttori di archivi sulla base dello standard ISAAR, 1999.
3.3 Data di creazione dell'accesso autorizzato
Scheda compilata da Corrado Sala in data 27 settembre 1999.