Consiglio scolastico locale

1. AREA DI CONTROLLO DELLO STANDARD

1.1.Codice/i identificativo/i

1.2.Tipo di accesso (ente persona famiglia)

Ente istruzione; amministrazione

1.3 Accesso autorizzato e relative suddivisioni e qualificazioni

Consiglio scolastico locale, 1° gennaio 1894 - 1° ottobre 1924

1.4 Accesso/i parallelo/i

1.5 Forme non prescelte quali accessi autorizzati

1.6. Accesso/i autorizzato/i correlato/i


"Alla cui gestione concorre" Comune
"Vedi anche" Consiglio scolastico distrettuale
"Vedi anche" Consiglio scolastico provinciale

2. AREA DELLE INFORMAZIONI

2.1 Ente

2.1.1 Eventuale numero di immatricolazione dello stesso

2.1.2 Altre denominazioni

2.1.3 Date e luoghi di esistenza


Il Consiglio scolastico locale aveva funzioni di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili.
Prima della legge n. 7/1892 era in vigore il "Regolamento politico per le scuole elementari" pubblicato l'11 agosto 1805: la scuola aveva carattere conservativo-religioso-morale-politico; era affidata alla chiesa la sorveglianza scolastica, l'approvazione dei programmi e dei libri di testo, la proposta dei maestri definitivi e la nomina degli assistenti e dei supplenti; erano addossate ai comuni le spese per gli edifici e gli stipendi dei maestri. In seguito, la legge del 25 maggio 1868, n. 48, recante le disposizioni di massima sui rapporti della scuola con la chiesa, demandava la suprema direzione e sorveglianza su tutto ciò che riguardava l'istruzione e l'educazione al Ministero dell'istruzione, al Consiglio scolastico provinciale, al Consiglio scolastico distrettuale e al Consiglio scolastico locale (cfr. E. Leonardi, La scuola elementare trentina..., p.234).
Con la legge del 30 aprile 1892, n. 7, entrata in vigore il 1° gennaio 1894, veniva nominato un Consiglio scolastico locale in ogni comunità scolastica.
Negli anni del primo conflitto mondiale, tra il 1915 e il 1918, il Trentino era diviso in territori occupati dal Regio Esercito austriaco e territori non occupati. In questi ultimi giunse in data 20 maggio 1915 l'ordine telegrafico di chiudere immediatamente le scuole nelle città e nei paesi dichiarati zona di guerra e lo stesso giorno molti maestri irredentisti furono imprigionati dai gendarmi austriaci. Invece nel periodo di massima occupazione del Trentino da parte del Regio Esercito, alla fine dell'anno scolastico 1916, il Segretario Generale per gli affari civili aveva organizzato la scuola elementare in 72 località appartenenti al distretto di Borgo, Primiero, Rovereto e Tione (cfr. E. Leonardi, La scuola elementare trentina..., pp. 41-2). I restanti distretti erano Cavalese, Cles, Trento città, Trento distretto e Riva (cfr. E. Leonardi, La scuola elementare trentina..., p.191).
Con la riforma scolastica promossa tramite numerosi decreti da Giovanni Gentile nel corso del 1923 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1924, si sopprimeva ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale e si riformava lo stato giuridico della scuola (cfr. Q. Antonelli, Per una scuola elementare trentina..., pp.217-8): l'organizzazione gestionale prevedeva dunque una struttura amministrativa verticalizzata in vista del rafforzamento del potere centrale (cfr. Q. Antonelli, Per una scuola elementare trentina..., pp.247-8).

2.1.4 Sede

2.1.5 Stato giuridico


In seguito alla riforma attuata da Maria Teresa d'Austria con l'emanazione dell'"Allgemeine Schulordnung" del 6 dicembre 1774 e da Francesco I con il "Regolamento politico per le scuole elementari" dell' 11 agosto 1805 (che riprendeva l'Ordinanza aulica del febbraio 1787), entrata in vigore nei circoli di Bolzano, Trento e Rovereto dopo la pace di Vienna del 1818, si delinea la legislazione scolastica trentina che restò in vigore fino al 1869.
Soltanto con le due leggi del 1982 si attuava una riforma scolastica giunta fino agli anni Trenta del '900: la legge del 30 aprile 1892, n. 8 per la Contea principesca del Tirolo concernente le scuole popolari pubbliche e la legge del 30 aprile 1892, n.7, in vigore il 1° gennaio 1894 e concernente la sorveglianza sulla scuole, con la quale era istituito il Consiglio scolastico locale (artt. 1-20).
La riforma Gentile del 1923, che comprendeva un vasto numero di decreti e ordinanze riguardanti l'istruzione ad ogni livello, entrata in vigore dal 1° luglio 1924, sopprimeva il Consiglio scolastico locale. In particolare la soppressione del Consiglio scolastico locale rientrava fra le norme dettate dal R.D. datato 20 dicembre 1923, n. 3113 (anch'esso in vigore dal 1° febbraio 1924) concernente le scuole popolari nei territori annessi al Regno italiano.
Fra gli atti ufficiali degli anni 1923-1924 si trova una circolare del Regio Provveditorato che in data 6 marzo 1924 dettava le norme per la liquidazione del Consiglio scolastico locale. In essa è detto che in seguito alla profonda riforma apportata alla legislazione scolastica preesistente con i regi decreti dal 1° ottobre 1923 in poi, quasi tutte le mansioni, affidate dalla legge del 30 aprile 1892, n. 7 ai Consigli scolastici locali, furono assegnate ad altri organi (patronati, sindaci, direttori didattici, ispettori).

2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività

Il Consiglio scolastico locale, nominato dal 1892 in ogni comunità scolastica, aveva la funzione di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili, sui corsi speciali di insegnamento collegati alle scuole popolari pubbliche ed infine, sui corsi di perfezionamento per ragazze del circondario scolastico.
Il Consiglio scolastico controllava l'ordinamento scolastico locale e l'osservanza delle leggi scolastiche e delle disposizioni delle autorità superiori. In particolare controllava la retribuzione corrisposta e i contributi, pagati con fondi locali, ai maestri; amministrava il fondo scolastico locale, se esisteva, e il patrimonio delle fondazioni scolastiche (o ne sorvegliava l'amministrazione); vigilava sull'edificio, sui fondi e sulle suppellettili della scuola e ne teneva l'inventario; custodiva i documenti della scuola; compilava annualmente il rapporto sull'andamento della scuola; decideva l'accettazione di scolari di altri circondari scolastici e dei bambini inferiori ai sei anni; promuoveva la frequentazione della scuola e proponeva al Consiglio scolastico distrettuale le punizioni per la mancata frequenza; ripartiva sui singoli giorni della settimana le ore d'insegnamento stabilite dal piano d'istruzione e stabiliva in quali ore del giorno si dovesse impartire l'istruzione; sorvegliava che l'istruzione durasse effettivamente quanto stabilito; vigilava sulla disciplina scolastica e sul comportamento degli alunni fuori della scuola; controllava il comportamento di maestri; accordava ai maestri i permessi (fino a tre giorni) per personali incombenze; risolveva le divergenze fra maestri e fra maestri e comune o autorità; informava, dava pareri e faceva proposte alle rappresentanze comunali e alle varie autorità; determinava in base alla legge il numero di maestri necessario.
Secondo il D.R. n. 3113/1923 (art. 4), fino al 30 giugno 1924 la gestione dei servizi scolastici doveva continuare a funzionare con il concorso finanziario degli enti scolastici locali, territoriali e istituzionali esistenti. Detti enti dovevano contribuire alle spese per le scuole pubbliche popolari nella misura risultante dai relativi bilanci dell'anno 1923.
Invece, secondo la circolare del R. Provveditorato della Venezia Tridentina datata 6 marzo 1924 i Consigli scolastici locali, come dettato dal R.D. n. 3113/1923, dovevano funzionare dal 1° febbraio al 1° luglio 1924 quali "uffici di stralcio", cioè l'opera dei suddetti Consigli si doveva limitare a liquidare gestioni arretrate o a trattare vertenze di indole economico-amministrativa. Dunque vi rientravano i Consigli scolastici locali che amministravano eventuali patrimoni quali speciali fondazioni scolastiche, stabili intavolati a nome del Consiglio scolastico locale, patrimoni speciali ecc. e i Consigli che si occupavano della gestione amministrativa dei fondi necessari al coprimento delle spese richieste dal regolare funzionamento di scuole il cui mantenimento spettava a più comuni insieme (riparto della spesa fra comuni, riscossione quote relative, provvista di mezzi didattici, di arredi scolastici, di materiale per il riscaldamento ecc.). La circolare aggiunge che i Consigli rappresentanti un solo comune, cui non spettavano le incombenze sopra citate, dovevano già considerarsi sciolti, con l'incarico di passare, entro il mese di marzo, alla consegna degli atti e degli eventuali avanzi di gestione ordinaria al rispettivo comune.

2.1.7 Organizzazione amministrativa

Il Consiglio scolastico locale era composto dai rappresentanti della chiesa cattolica, della scuola, dei comuni formanti la comunità scolastica, dal sorvegliante della scuola locale ed infine, dal patrono della scuola, se c'era.
Il patrono della scuola, membro del Consiglio scolastico, aveva il diritto di voto e poteva nominare un suo sostituto.
Il curatore d'anime del territorio cui apparteneva la scuola rappresentava gli interessi religiosi della scolaresca e aveva diritto di voto; al suo posto poteva essere nominato dall'autorità ecclesiastica superiore un sacerdote. Se nella comunità scolastica vi erano diverse scuole situate in diversi territori ecclesiastici, era compito dell'autorità ecclesiastica superiore affidare un curatore d'anime al Consiglio scolastico locale.
Il dirigente della scuola rappresentava la scuola nel Consiglio. Se al Consiglio scolastico sottostavano più scuole, entrava nel Consiglio il dirigente della scuola di categoria più alta; nel caso in cui ci fossero più scuole della stessa categoria, spettava al Consiglio scolastico distrettuale scegliere il dirigente; tuttavia i dirigenti esclusi avevano diritto di partecipare e votare alle riunioni in cui si fosse trattato del loro istituto. Inoltre se una scuola pubblica era condotta da docenti appartenenti ad un ordine di religiose, la dirigente poteva nominare un sostituto per partecipare alle riunioni del Consiglio; questi aveva soltanto diritto di voto consultivo.
I rappresentanti del comune locale erano eletti dalla rappresentanza comunale. Nel caso in cui alla stessa comunità scolastica appartenessero diversi comuni, il rappresentante era eletto da tutte le rappresentanze comunali, con l'interessamento del preside del Consiglio scolastico distrettuale.
Nel Consiglio entrava anche il capocomune locale e la rappresentanza comunale locale eleggeva anche due sostituti. Tutti gli eleggibili nella rappresentanza comunale erano anche eleggibili nel Consiglio scolastico locale.
Secondo la decisione del Consiglio scolastico distrettuale, il Consiglio scolastico locale era composto di un numero di membri fra 2 e 5 e ripartito sui rispettivi comuni in base al censo e al numero della popolazione.
Le elezioni erano fissate ogni sei anni e gli eletti duravano in carica finché non si fosse formato un nuovo Consiglio scolastico; tutti i membri erano rieleggibili. Nel caso di dimissioni di un membro, si effettuava un'elezione per sostituirlo fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
L'ingiustificato rifiuto ad entrare nel Consiglio o ad assumere la carica di presidente era punito dal Consiglio scolastico distrettuale con una multa in denaro e si dovevano indire nuove elezioni. Le multe inflitte erano versate nel fondo scolastico locale.
I membri del Consiglio scolastico locale eleggevano a maggioranza assoluta di voti un presidente (detto anche preside) ed il suo sostituto. Il rappresentante della chiesa potava rifiutare l'elezione; i maestri delle scuole popolari non potevano ricoprire la carica di presidente o sostituto. Nel caso in cui il presidente e il sostituto fossero impediti ad assumere la direzione del Consiglio, la presidenza era assegnata al più anziano fra i membri del Consiglio. Il presidente rappresentava il Consiglio scolastico locale all'esterno e doveva aver cura del corretto adempimento delle attribuzioni del Consiglio; distribuiva gli affari da trattare agli altri membri, metteva in esecuzione le deliberazioni e si occupava degli affari correnti; aveva il diritto di sospendere le esecuzioni delle deliberazioni in contrasto con la legge purché entro otto giorni rimettesse al Consiglio scolastico distrettuale l'oggetto sospeso. In caso di vertenze urgentissime di affari non correnti, il presidente poteva prendere da solo le disposizioni senza convocare il Consiglio in seduta straordinaria, ma era tenuto a farle approvare nella seduta di Consiglio successiva.
Secondo le norme dettate dalla legge n. 7/1892 (artt. 1-20), la costituzione del Consigli scolastico locale doveva essere notificata alle rappresentanze comunali della comunità scolastica e al Consiglio scolastico distrettuale.
Nelle scuole popolari con lingua d'insegnamento tedesca ed italiana o ladina, si dovevano scegliere i rappresentanti comunali appartenenti ad entrambe le nazionalità ed il loro numero era fissato dal Consiglio scolastico distrettuale.
Diverso era nei comuni in cui c'erano scolari non appartenenti alla religione cattolica: il Consiglio scolastico locale era tenuto ad eleggere ed invitare un consultore della rispettiva religione per trattare degli interessi religiosi.
Il Consiglio scolastico locale esercitava la sorveglianza tramite il sorvegliante scolastico locale, nominato dal Consiglio scolastico distrettuale, dopo la consultazione dei comuni formanti la comunità scolastica. Il sorvegliante doveva abitare nel luogo della scuola e durava in carica per tutto il tempo dell'attività del Consiglio. Se il Consiglio scolastico sorvegliava più scuole, potevano essere eletti due sorveglianti. Inoltre se nelle scuole si avevano più lingue di insegnamento (italiano, tedesco e ladino) veniva nominato anche uno speciale sorvegliante per la rispettiva nazionalità.
Il sorvegliante scolastico, in forza della sua nomina, era membro del Consiglio scolastico locale; egli non poteva rappresentare due persone nel Consiglio quindi le cariche di presidente del Consiglio e di sorvegliante non potevano essere riunite in una sola persona.
Il sorvegliante aveva l'obbligo di visitare frequentemente la scuola, doveva consultarsi con il dirigente della scuola e portare in Consiglio le osservazioni fatte.
Tutti i membri del Consiglio scolastico locale potevano visitare la scuola ma in particolare il rappresentante della chiesa cattolica doveva controllare frequentemente lo stato dell'educazione morale-religiosa, portando a conoscenza il Consiglio delle mancanze riscontrate e delle proposte da considerare. Spettava però esclusivamente al Consiglio scolastico locale prendere disposizioni, all'interno della sfera di sua competenza.
Il Consiglio si riuniva di regola una volta al mese a seduta ordinaria, ma il presidente poteva convocare un'assemblea straordinaria dietro richiesta di due membri. I membri del Consiglio dovevano essere invitati ad ogni assemblea e, perché questa fosse valida, dovevano intervenire la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni erano prese a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità era decisivo il voto del presidente. Ogni seduta doveva essere messa a protocollo.
I membri del Consiglio scolastico locale non potevano essere presenti a discussioni e votazioni riguardanti i loro propri interessi personali; essi inoltre non avevano diritto a nessuna retribuzione per il disbrigo degli affari, ma la comunità scolastica li risarciva per eventuali spese sostenute.
Nel periodo di transizione dall'Austria all'Italia, il Trentino conserva l'organizzazione scolastica austriaca, compresi gli organismi di sorveglianza. Nacque un acceso dibattito fra cattolici e laici per le questioni organizzative, fra le quali anche il Consiglio scolastico locale. Secondo la relazione del maestro Miorelli del 1919 "...la scuola appartiene giuridicamente al Comune, il quale nomina i propri maestri, quantunque i contributi comunali per il mantenimento della scuola siano minimi e gravino sul distretto e sulla provincia... Della propria scuola il Comune è sommamente geloso" (cfr. "Diritti e doveri...", 1919). Datato 15 dicembre 1920 è l'intervento sulla rivista "La scuola redenta" nella quale i maestri laici chiedevano una scuola laica e sollecitavano l'abolizione dei Consigli scolastici locali che rappresentavano un'ingerenza della gerarchia ecclesiastica nel governo della scuola. La "Riforma Gentile" sopprimeva infine ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale sostituendoli con i Consigli scolastici regionali e i Consigli di disciplina di nomina ministeriale.
Con il R.D. n. 3113/1923 concernente le disposizioni per le scuole elementari nei territori annessi, l'amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, era affidata al Regio Provveditorato (art.3). Secondo l'art. 5 del succitato R.D. i prefetti interessati per ragioni di territorio erano incaricati di provvedere, inteso il provveditore competente, alla nomina di commissari straordinari con l'incarico di liquidare e ripartire fra i comuni, che facevano parte della medesima circoscrizione scolastica amministrativa, il patrimonio mobiliare e immobiliare, e la quota dei crediti e dei debiti in dipendenza dei rapporti preesistenti, così di diritto pubblico come di diritto privato. A Commissari per la predetta liquidazione e ripartizione dovevano essere preferibilmente nominati i sottoprefetti nel cui territorio era compreso il maggior numero di comuni.

2.1.8 Rapporti esterni

Il Consiglio scolastico locale aveva una fitta rete di rapporti esterni per la struttura organizzativa della scuola popolare austriaca.
L'autorità immediatamente superiore al Consiglio scolastico locale era l'I.R. Consiglio scolastico distrettuale che incaricato della sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli istituti sottostanti al Consiglio locale. I distretti scolastici coincidevano con i distretti politici ed in Trentino erano 10: Borgo, Cavalese, Cles, Primiero, Riva, Rovereto città, Rovereto distretto, Tione, Trento città e Trento distretto. Le città con proprio statuto comunale infatti formavano un proprio distretto. Il Consiglio scolastico distrettuale, fra le sue numerose competenze (cfr. art. 27 della legge n.7/1892), doveva dettare disposizioni per la costituzione dei Consigli scolastici locali, nominava i sorveglianti locali e vigilava sull'attività degli stessi; disponeva ispezioni straordinarie nelle scuole e stabiliva, sentito il consiglio scolastico locale, l'epoca per le ferie legali presso le scuole popolari pubbliche, in considerazioni dei luoghi dove esse erano situate. In pratica il Consiglio scolastico distrettuale, con sede nel capoluogo del distretto, funzionava da tramite fra l'organo superiore con sede ad Innsbruck e la moltitudine di consigli scolatici locali dispersi sul territorio.
L' I.R. Consiglio scolastico provinciale era, nella provincia, la suprema autorità di sorveglianza sulle scuole e vi sottostavano tutti gli istituti di educazione ed insegnamento di ogni ordine e grado. Esso rifletteva per struttura interna la diversa composizione nazionale del Tirolo ed era il diretto interlocutore del Ministero di culto e istruzione.
Al vertice della struttura statale vi era il Ministero del culto e dell'istruzione dal quale dipendevano gerarchicamente le autorità sopracitate.

2.1.9 Altre informazioni significative

L'archivio si trova provvisoriamente presso l'Archivio provinciale di Trento in località Melta di Gardolo (TN).
L'ultimo intervento di ordinamento ed inventariazione è stato realizzato nel 1996 e ha prodotto "L'inventario della sezione separata dell'Archivio comunale di Caldes 1384-1955" a cura della A.R.Coop. su incarico della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Beni Librari e Archivistici, 1996; l'inventario è disponibile presso il Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento e in vari archivi e biblioteche (cfr. Catalogo Bibliografico Trentino).

3. AREA DELLE NOTE

3.1 Note dell'archivista

La presente scheda è stata compilata sulla base delle seguenti fonti:

Fonti inedite:

Q. ANTONELLI, Storia della scuola trentina e formazione degli archivi scolastici nel Trentino, bozza di stampa in corso di pubblicazione per la "Guida degli archivi delle scuole elementari", a cura del Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento.

Fonti edite:

Bollettino delle leggi dell'Impero, 1869.
Bollettino delle leggi provinciali, 1892.
Bollettino delle leggi e delle ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Vorarlberg, 1904, 1910.
Lex, 1923.

Bibliografia:

Q. ANTONELLI (a cura di), Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione ed istruzione dal Concilio di Trento ai giorni nostri, Trento 1998.
E. DE FORT, La scuola elementare dall'Unità alla caduta del fascismo, Bologna 1996.
G. GENTILE, La riforma della scuola in Italia, Firenze 1989.
Le condizioni della scuola e dei maestri nelle terre redente. La relazione del maestro Miorelli al Congresso di Modena, in "Diritti e Doveri. Organo della sezione magistrale trentina della Nicolò Tommaseo", Trento 1919.
E. LEONARDI, La scuola elementare trentina dal Concilio di Trento all'annessione alla Patria, Trento 1959.
F. RASERA, Dopoguerra e primo fascismo in Trentino nella storiografia locale, "Materiali di lavoro", n. 3, Trento 1978.
Ricostruzione dei consigli scolastici, in "La scuola redenta", Trento, 1924
A. SEMERARO, Il sistema scolastico italiano. Profilo storico, Roma 1996.
"Schola", Bollettino del R. Provveditorato agli studi della Venezia Tridentina, Trento 1923-4.
A. SPADA, Per la nostra sistemazione giuridica. L'Amministrazione della scuola, in "Diritti e doveri. Organo della sezione magistrale trentina della Nicolò Tommaseo", Trento 1921.

3.2 Norme o convenzioni

L'accesso autorizzato è stato realizzato secondo le regole espresse nel "Documento del Gruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica", coordinato dal Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, 1999.

3.3 Data di creazione dell'accesso autorizzato

Scheda compilata da Anna Guastalla in data 7 dicembre 1999.