Ente Comunale di Assistenza: scheda generale
1. AREA DI CONTROLLO DELLO STANDARD
1.1.Codice/i identificativo/i
1.2.Tipo di accesso (ente persona famiglia)
Ente assistenza / beneficenza
1.3 Accesso autorizzato e relative suddivisioni e qualificazioni
Ente comunale di assistenza, 1937 luglio 1 - 1993 luglio 1
1.4 Accesso/i parallelo/i
1.5 Forme non prescelte quali accessi autorizzati
1.6. Accesso/i autorizzato/i correlato/i
Succede a Congregazione di Carità, 1811 febbraio 15 - 30 giugno 1937
Alla cui gestione concorre Comune di ..., 13 gennaio 1923 - ...
2. AREA DELLE INFORMAZIONI
2.1 Ente
2.1.1 Eventuale numero di immatricolazione dello stesso
2.1.2 Altre denominazioni
2.1.3 Date e luoghi di esistenza
Gli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) sono istituiti con la legge datata 3 giugno 1937, n. 847, entrata in vigore il 1° luglio 1937, in ogni comune del regno in sostituzione delle precedenti Congregazioni di Carità che contestualmente erano soppresse. Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una Circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento nel 28 giugno 1937 precisava che a partire dal 1° luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge del 3 giugno 1937 e dunque del passaggio di competenze tra la Congregazione di carità e l'Ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i Comuni, da una Commissione presieduta dal Podestà e composta da un Delegato del Segretario del Fascio e dalla Segreteria del Fascio Femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".
Il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 che sanciva la soppressione del partito nazionale fascista.
La Legge Regionale del 25 febbraio 1982 dettava le norme per lo scioglimento degli E.C.A., con effetto dal 3 marzo 1983. Spettava dunque alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 dello statuto speciale di autonomia ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), disciplinare con proprie leggi l'assunzione delle funzioni degli E.C.A. da parte dei comuni, singoli o associati.
Con la L. P. datata 12 luglio 1991, n. 14 che disponeva l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento, era stabilito (art.10) che "le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza" fossero delegate ai comuni e che per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avvenisse in forma associata da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza. Per quanto riguardava l'indirizzo, il coordinamento, la programmazione e l'attuazione dell'assistenza tutte le funzioni venivano delegate alla Giunta provinciale.
Ciononostante i Comitati E.C.A. del Trentino-Alto Adige hanno continuato ad operare in qualità di commissari straordinari; l'effettivo passaggio di competenze ai comuni (Trento e Rovereto) o ai Comprensori, nel caso di comuni con meno di 20.000 abitanti è avvenuto a partire dal 1° luglio 1993.
Nel caso della riunione di più comuni in uno solo, i rispettivi enti di assistenza cessavano di esistere, e si doveva nominarne uno "ex novo" nel comune ampliato territorialmente; nella eventualità inversa della costituzione in un comune autonomo di una frazione prima aggregata ad altro comune, si doveva costituire l'E.C.A. nel nuovo comune, e rinnovarlo nel vecchio comune smembrato.
2.1.4 Sede
2.1.5 Stato giuridico
Ente pubblico assistenziale. La legge datata 3 giugno 1937, n. 847 ed entrata in vigore dal 1° luglio 1937, sopprimeva la Congregazione di Carità e istituiva in ogni comune del regno l'Ente comunale di assistenza, demandandogli tutte le attribuzioni già assegnate dalle leggi allora vigenti alla Congregazione di Carità. Ciononostante, restava in vigore la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("legge Crispi") con le modificazioni precedenti (legge speciale 20 novembre 1859, legge organica 3 agosto 1862, n.753) e quelle successive (R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; legge 17 giugno 1926, n.1187.
Con il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, che modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, si davano nuove normative per l'elezione del Comitato di amministrazione dell'E.C.A.
Con il D.P.R. datato 19 agosto 1954, n. 968 riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, è sostituito l'art.3 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi; appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore ai 30 milioni di lire. Tutte le altre appartengono alla seconda classe (art.11).
Con la legge regionale datata 25 febbraio 1982, n. 2, con effetto dal 3 marzo 1982, sono dettate le norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza. Tuttavia la circolare della Provincia Autonoma di Trento, in data 23 giugno 1993, comunica nuove disposizioni per lo scioglimento degli E.C.A. Nella circolare è specificato che i comuni di Trento e Rovereto o i Comprensori diventano i nuovi Enti gestori dei servizi socio-assistenziali.
2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività
La legge del 3 giugno 1937, n. 847, disponeva l'istituzione in ogni comune dell'Ente comunale di assistenza con "lo scopo di assistere gl'individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità" (art.1) e con l'intento di perfezionare il sistema assistenziale nella sua organizzazione periferica. La legge ne regolava la costituzione e il funzionamento, ne adeguava la denominazione alla coeva funzione di soccorso agli indigenti e imprimeva una forma di attività assistenziale unitaria e organica.
Come si deduce dagli articoli 7 e 8 della legge del 1937, l'assistenza cui sono destinati gli E.C.A. era quella "generica", la quale si concretizzava in soccorsi o prestazioni immediate e temporanee (ad esempio piccoli sussidi, razioni di vitto, ricovero notturno, etc.). La stessa legge (art.5) aveva soppresso in ogni comune la Congregazione di Carità ed aveva affidato all'E.C.A. "tutte le attribuzioni...assegnate dalle leggi... alla Congregazione di Carità, intendendosi sostituto in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione con l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di Carità". Pertanto (art.6) "con l'entrata in vigore della... legge sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di Carità del rispettivo comune; le attività a quella spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate". L'art. 7 della medesima legge 1937 disponeva la fusione "con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine", affinché provvedessero "all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in denaro, o in natura o con prestazioni". Dalla fusione erano escluse perciò le istituzioni aventi scopi differenti: infatti l'art. 8 della legge prevedeva anzi la separazione dagli Enti comunali di assistenza delle istituzioni già amministrate dalla Congregazione di Carità aventi fini diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, orfanotrofi, ricoveri di vecchi, inabili etc. Con la legge del 1937 la personalità delle istituzioni fuse nell'Ente comunale di assistenza si estingueva e il patrimonio dei vari enti fusi diveniva un tutto unico.
Fra le attribuzioni e le facoltà trasferite al nuovo ente "ope legis" prevalevano quelle già esercitate dalla Congregazione di Carità in forza degli art. 3, 4, 7 e 8 della legge del 1937. Infatti, secondo l'art. 3 della succitata legge l'E.C.A. aveva capacità di acquistare e possedere beni, di ricevere lasciti e donazioni e ad esso erano devolute le disposizioni a favore dei poveri espresse genericamente. In particolare se si trattava di beni di scarsa entità patrimoniale destinati a scopo di beneficenza generica, non era necessaria l'erezione in ente morale del lascito, ma era sufficiente, dopo che il prefetto ne avesse autorizzata l'accettazione, inserire le norme per l'erogazione delle rendite nello statuto organico dell'E.C.A. Qualora invece il lascito avesse avuto un'importante consistenza economica ed uno scopo particolarmente distinto dai fini generici dell'ente di assistenza, poteva essere eretto un ente morale, per dare ad esso una personalità propria e distinta. Ed in base all'art.4 della stessa legge del 1937, l'E.C.A. poteva amministrare, per renderne più semplice ed economica la gestione, un ente autonomo, senza che questo perdesse la sua personalità giuridica, né i suoi fini, né il suo patrimonio, finché l'istituzione non avesse un'amministrazione propria. A tal fine l'E.C.A. doveva tenere, con bilancio separato, distinte le rendite del proprio patrimonio da quelle delle istituzioni amministrate.
A norma dell'art. della succitata legge, l'E.C.A. doveva curare gli interessi dei poveri del comune e assumerne la rappresentanza legale dinnanzi all'autorità amministrativa e giudiziaria.
In forza dell'art.8, l'E.C.A. era incaricato di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela legale degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, e di assumere provvisoriamente la loro cura nei casi di urgenza con la prestazione di soccorsi immediati.
Poiché dunque l'E.C.A. era il centro intorno al quale si svolgeva l'organizzazione pubblica di assistenza nel comune, esso doveva essere costituito in ogni comune, anche quando non avesse patrimonio da amministrare, perché doveva in ogni caso provvedere all'erogazione dei fondi che il Ministero dell'Interno, tramite le prefetture, assegnava per il raggiungimento delle finalità assistenziali demandategli per legge.
Per quanto concerneva gli scopi assistenziali, l'E.C.A. aveva il compito di intervenire nei casi di bisogni urgenti, dipendenti da circostanze transitorie, nelle quali era necessaria la pronta somministrazione di soccorsi in denaro o in natura o prestazioni personali o altre immediate e improrogabili forme assistenziali, in attesa che gli enti e gli altri organi competenti intervenissero con le più appropriate forme di assistenza sociale; doveva comunque terminare lo stato di disagio che aveva determinato il ricorso all'assistenza.
L'E.C.A. non faceva beneficenza, ma attività di assistenza sociale, intesa a sottrarre da momentanee difficoltà gli individui, che per ragioni di età o di salute, erano inabili al lavoro, o non lo trovavano e non potevano usufruire dell'assistenza sindacale, né delle assicurazioni sociali. La legge del 1937 non richiedeva lo stato di povertà, per l'intervento assistenziale. Successivamente, con l'art. 15 del D.D.L. datato 22 marzo 1945, n. 173 (art. 15) che istituiva i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici, è istituito in ogni comune, a cura dell'E.C.A., un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovavano in stato di povertà o di bisogno. Sulla base dell'iscrizione in detto elenco veniva rilasciato agli interessati, d'ufficio o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale erano annotate le singole prestazioni. Era obbligo degli E.C.A. di esigere, da coloro che ne richiedevano l'assistenza, il possesso del libretto e di annotarvi i procedimenti adottati.
Il patrimonio di ogni E.C.A. era formato (L. 3 giugno 1937, n. 847, art.4) dalle rendite del suo patrimonio e da quelle delle istituzioni amministrate (non destinate a particolari scopi istituzionali); dalle elargizioni delle province, dei comuni e di altri enti pubblici e privati. Inoltre l'art.4 della legge 1937 si richiamava al provento dell'addizionale di un centesimo, istituita con il R.D.L. 30 dicembre 1936, n. 2171: addizionale sull'imposta di ricchezza mobile (e altre imposte dirette e sovrimposte), e sulle imposte di registro, di successione, di manomorta e ipotecaria. Tale addizionale fu elevata al 2% (D.L. 27 ottobre 1937, n. 2144) e poi ancora al 5% (D.L. 18 febbraio 1946, n. 100, art.7): ma in base al citato decreto del 1946, questa aggiunta del 3% non profittava agli E.C.A., bensì alle Amministrazioni provinciali. Per di più agli E.C.A. non era destinato tutto il 2% del ricavato dell'addizionale, ma soltanto la parte stabilita con la legge del bilancio. La somma relativa veniva così ripartita tra le province e messa a disposizione dei prefetti; essi a loro volta la ripartivano fra gli E.C.A. della provincia. Infatti con il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, era stabilito (art. 17) che "i quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A., ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del D.L. 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli E.C.A. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti". Un'altra fonte di integrazione finanziaria era costituita dai contributi assegnati agli E.C.A. sul fondo nazionale di soccorso invernale, regolato in via permanente con la L. 3 novembre 1954, n. 1042.
2.1.7 Organizzazione amministrativa
L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847 prevedeva che l'E.C.A. fosse amministrato da un Comitato presieduto dal podestà e cui facevano parte un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio; la segretaria del fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Detti rappresentanti erano nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione era compreso il comune per il quale la proposta veniva fatta; dovevano appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; duravano in carica quattro anni, e potevano sempre essere confermati.
Il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n.125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937: l'E.C.A. aveva un Comitato per l'Amministrazione composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri. I membri del Comitato erano nominati a votazione segreta con deliberazione della Giunta municipale (solo in seguito al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e alla L. 9 giugno 1947, n. 530 l'elezione spettava al Consiglio). La votazione era approvata dal Prefetto; i membri duravano in carica quattro anni e avevano mansioni gratuite. Il Comitato nominava il presidente tra i suoi membri nella prima riunione. Non potevano essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione dell'E.C.A. coloro che, a norma dell'art. 7 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111, non potevano essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto. L'elezione del Comitato era libera: ogni consigliere poteva votare tanti nomi quanti erano i membri da eleggere; oppure si poteva procedere a successive elezioni singole, votando ogni volta un solo nome; in entrambi i casi erano eletti coloro che conseguivano la maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti era eletto il più anziano d'età. Dopo due votazioni libere, si procedeva al ballottaggio (art.6 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99): si poteva cioè votare solo per uno dei due nomi che nella precedente elezione avevano riportato il maggior numero di voti. Le adunanze del Comitato amministratore erano ordinarie e straordinarie. Le prime avevano luogo in maggio e in settembre, o nelle epoche stabilite dalla legge del 3 giugno 1937, n. 837 per l'esame del conto consuntivo; per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo; le altre, straordinarie, erano convocate ogniqualvolta ci fosse un'urgente necessità, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il Comitato stesso, sia per invito dell'autorità governativa. Il Comitato amministratore dell'E.C.A. esercitava tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'ente ed alla sua attività assistenziale e deliberava, collegialmente, su tutti gli affari che interessavano l'istituzione stessa. In particolare spettava al Comitato: deliberare entro settembre il bilancio di previsione, ed entro maggio il conto proprio e quello delle istituzioni che amministrava; predisporre il preventivo programma assistenziale per il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Prefetto; prendere le deliberazioni per stare in giudizio; deliberare sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivassero da obbligazioni civili accertate; promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e di doni, per il riconoscimento legale di nuove fondazioni di beneficenza, sostituendosi, se necessario, agli amministratori ed esecutori testamentari che non potevano o non volevano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservativi occorrenti; proporre gli statuti e formulare i regolamenti di amministrazione e servizio interno; nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e i salariati; provvedere al servizio di esazione e di tesoreria; nominare persone e comitati per l'attuazione dell'assistenza e accertamenti necessari; promuovere le riforme nell'amministrazione e le mutazioni del fine delle locali istituzioni di assistenza e beneficenza; deliberare su tutti gli atti che riguardavano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'istituzione rappresentata; promuovere, in relazione alle esigenze locali, le opportune iniziative per il coordinamento dell'azione propria dell'ente con quella perseguita, in forza delle disposizioni statutarie o fondazionali, dalle altre istituzioni a carattere generico o specifico del luogo. Il Presidente e i membri del Comitato non potevano percepire assegni o remunerazioni per il loro operato all'interno dell'ente.
Il Presidente del Comitato amministratore rappresentava l'ente; predisponeva gli atti deliberativi; organizzava, in collaborazione con il Comitato, l'attività assistenziale; spediva avvisi per la convocazione del Comitato, presiedendone e dirigendone le adunanze; provvedeva agli affitti e agli appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi; curava la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni; procedeva alle ordinarie verifiche di cassa; vigilava che nei tempi stabiliti il tesoriere redigesse il conto; poteva sospendere, per gravi e urgenti motivi, gli impiegati e i salariati, riferendo al Comitato adunato in breve tempo; prendeva, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari; aveva facoltà di affidare ai membri del Comitato speciali incarichi per lo svolgimento dell'attività dell'ente.
2.1.8 Rapporti esterni
L'E.C.A., a norma dell'art. 9 della legge istitutiva del 3 giugno 1937, n. 847, era sottoposto ad uno speciale controllo, che abbracciava tutta l'attività tecnica dell'ente, e che si esercitava mediante l'approvazione del prefetto di una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale svolta durante l'anno, sulle erogazioni disposte e sul programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo. Il prefetto dunque, tramite l'esercizio di un potere di direzione e di coordinamento dell'indirizzo, formale e sostanziale, dell'attività assistenziale, interveniva per regolare, disciplinare e attuare il finanziamento dei programmi dei singoli enti comunali.
Già la legge del 1890 prevedeva l'azione popolare a tutela dell'integrità del patrimonio degli indigenti, ed affidava al Ministro dell'interno un potere di alta vigilanza sulla pubblica beneficenza. In seguito, con la riforma effettuata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, veniva riconosciuto allo stesso Ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza. Questo diritto fu poi attribuito al prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (art.14), come conseguenza del decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno.
L'E.C.A. doveva far approvare le deliberazioni dell'elezione dei membri del suo comitato dal prefetto fino al 1944, come risulta dal sistema di controllo vigente fino a quella data (il prefetto cioè esercitava sulle deliberazioni comunali un controllo pieno, di merito e di approvazione); in seguito alla L. 9 giugno 1947, n. 530, art.3, il prefetto esercitava solo un controllo di legittimità sulla deliberazione consiliare.
Per quanto concerneva la gestione del patrimonio proprio e di quello delle istituzioni amministrate, l'E.C.A. era soggetto alle norme che regolavano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed erano pertanto sottoposte alla vigilanza dell'autorità provinciale.
Con D.D.L. datato 22 marzo 1945, n. 173 erano istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: oltre ad altri compiti specifici, essi "vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972" (art.3); inoltre "per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con l'obbligo di riferirne subito al Comitato stesso" (art.14).
2.1.9 Altre informazioni significative
Generalmente gli archivi degli E.C.A si trovano aggregati ad archivi comunali
3. AREA DELLE NOTE
3.1 Note dell'archivista
La presente scheda è stata compilata sulla base delle seguenti fonti:
Fonti inedite:
L. BERTAGNOLLI (a cura di), Inventario della sezione separata dell'Archivio comunale di Romallo, Trento 1997.
Indagine conoscitiva sugli archivi delle I.P.A.B. della Provincia Autonoma di Trento, 1996-7.
Fonti edite:
Lex, 1923-1983
Bibliografia:
G. CALDONAZZI, Legislazione sanitaria e assistenziale nella Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1975.
A. CARUSO, Gli archivi degli Enti comunali di assistenza, in Notizie degli Archivi di Stato, 1954
Enciclopedia del diritto
E. NASALLI ROCCA, Per la tutela degli archivi minori, in Notizie degli Archivi di Stato, 1951
Novissimo Digesto Italiano
3.2 Norme o convenzioni
L'accesso autorizzato è stato realizzato secondo le regole espresse nel "Documento del Gruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica", coordinato dal Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, 1999.
3.3 Data di creazione dell'accesso autorizzato
Scheda compilata da Anna Guastalla in data 28 settembre 1999.