UFFICIO DEL GIUDICE CONCILIATORE

1. AREA DI CONTROLLO DELLO STANDARD

1.1.Codice/i identificativo/i

1.2.Tipo di accesso (ente persona famiglia)


Ente diritto-amministrativo

1.3 Accesso autorizzato e relative suddivisioni e qualificazioni

Ufficio del Giudice Conciliatore, 1°luglio 1929 - 1° maggio 1995

1.4 Accesso/i parallelo/i

1.5 Forme non prescelte quali accessi autorizzati


Giudice conciliatore; Conciliatore

1.6. Accesso/i autorizzato/i correlato/i

2. AREA DELLE INFORMAZIONI

2.1 Ente

2.1.1 Eventuale numero di immatricolazione dello stesso

2.1.2 Altre denominazioni


Oltre alla forma "Giudice conciliatore" e alla più usuale "Conciliatore", usate comunemente per indicare la persona che rappresenta l'ufficio, si trova la definizione "istituto conciliativo".

2.1.3 Date e luoghi di esistenza

Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325, in vigore dal 1° luglio 1929 venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia, che seguiva i dettami del R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626.
La legge datata 21 novembre 1991, n. 347, in vigore dal 1° maggio 1995, sopprimeva l'ufficio del giudice conciliatore, istituendo il giudice di pace.

2.1.4 Sede

2.1.5 Stato giuridico


Unificata nella sua maggior parte l'Italia, il nuovo Regno aveva il procedimento civile regolato da quattro codici diversi: quello delle Due Sicilie del 1819, il Regolamento toscano del 1814, il Regolamento lombardo del 1796, il Codice sardo del 1859.
Con la legge sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, si scelse di istituire in tutto il territorio nazionale la figura del conciliatore, sulla cui esistenza si armonizzò poi il codice di procedura civile.
Successivamente alla sua estensione in tutto il territorio nazionale, l'istituto conciliativo fu oggetto di proposte di riforma al fine di renderlo sempre più agile ed efficiente.
Dopo la legge del 26 giugno 1868 relativa alle sentenze dei conciliatori, fu operata una prima riforma con la legge del 23 dicembre 1875, n. 2839, la quale, tra l'altro, istituì i vice conciliatori.
Con la legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione e furono aumentati i requisiti necessari per la nomina a giudice conciliatore.
Il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 era il regolamento di applicazione alla legge sopracitata.
Alla legge n. 261/1892 fece seguito, ultima nel riordino sostanziale dell'istituto, la legge del 28 luglio 1895, n. 455, la quale dettava norme semplificate di procedura innanzi ai conciliatori.
Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia.
La legge datata 18 dicembre 1941, n. 1368 organizzava nuovamente gli uffici di conciliazione.
Il D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 dettava norme sugli uscieri di conciliazione.
Le attribuzioni degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti erano regolate dalla legge del 18 ottobre 1951, n. 1128.
Per gli uscieri, chiamati "messi" di conciliazione in seguito alla legge del 3 febbraio 1957 (art.1), rimasero invece in vigore le norme anteriori ( R.D. 26 dicembre 1892, n. 728; L. 24 marzo 1921, n. 298; T.U. 28 dicembre 1924, n. 2271; L. 22 dicembre 1931, n. 1677; R.D. 8 giugno 1933, n. 61; D.L.L. 1° febbraio 1946, n.122).
Le leggi del 18 luglio 1956, n. 761 e del 25 luglio 1966, n. 571 stabilivano l'ammontare del limite di valore nella competenza dei conciliatori e del pretore e disponevano il limite di inappellabilità delle sentenze del conciliatore.
La legge del 3 febbraio 1957, n. 16 dettava norme sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività

Inseriti in ogni comune, i conciliatori e i vice conciliatori sono giudici singoli, non appartenenti alla magistratura professionale, sono cioè cittadini incaricati, temporaneamente e a titolo gratuito, dell'esercizio di funzioni giudiziarie. Essi amministrano la giustizia nell'ambito del territorio di competenza che coincide col territorio del comune cui sono addetti.
Con la legge del 18 dicembre 1941, n. 1368 venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che presso l'ufficio fossero tenuti: 1) il "ruolo generale" degli affari civili, nel quale erano segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione; 2) una "rubrica alfabetica" generale degli affari civili; 3) il "ruolo di udienza", nel quale erano segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore e riportate le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza; 4) il "registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; 7) il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "registro di carico dei depositi " per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; 9) il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore, ed in qualunque momento egli poteva farseli presentare per controllarne la tenuta.
Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore, doveva tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: 1) registro dei depositi giudiziari; 2) registro dei mandati su depositi giudiziari; 3) registro di scarico dei depositi di carta bollata; 4) registro dei proventi di cancelleria.
Se il numero degli affari era rilevante, il conciliatore, su proposta del dirigente di cancelleria, poteva autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente; e poteva autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

2.1.7 Organizzazione amministrativa

Il R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.
Con disposizioni successive alla legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.
Con il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 si stabiliva che il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali, e nominato dal presidente del Tribunale su proposta del Procuratore regio.
Nei comuni divisi in borgate, frazioni, quartieri, o anche ripartiti in circoscrizioni, potevano essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, uffici distinti di giudice conciliatore. Ogni ufficio era retto da un conciliatore e vi era addetto, di regola, un vice conciliatore; se era necessario potevano esservi addetti più vice conciliatori.
I conciliatori e i vice conciliatori erano magistrati onorari che ricoprivano un ufficio gratuito per la durata di tre anni (ma potevano essere riconfermati), a seguito di nomina deliberata dal Consiglio superiore della Magistratura ed adottata - secondo la regola prevista per le deliberazioni del Consiglio superiore - con decreto del Presidente della Repubblica. Era anche previsto che il Consiglio superiore, sempre con decreto presidenziale, delegasse la nomina dei conciliatori ai presidenti delle corti di appello. Nei fatti, il Consiglio si avvaleva largamente di tale facoltà e la scelta del conciliatore avveniva sostanzialmente in sede locale: la stessa proposta di nomina era attribuita al pretore, che chiedeva, preventivamente, il parere degli organi di polizia, dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, nonchè, quando i candidati erano pubblici dipendenti, dei rispettivi capi ufficio. I requisiti per la nomina a giudice conciliatore erano i seguenti: cittadinanza italiana, residenza nel comune, età non inferiore ai 25 anni. Era peraltro invalsa la prassi, contrariamente anche a disposizioni ministeriali (cfr. circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio IV, n. 1765/11356 del 19 settembre 1959), che le proposte per la nomina dell'ufficio venissero avanzate al pretore da parte dei sindaci. Ciò comportava la possibilità di conservare quel particolare nesso tra conciliatore e municipalità, nesso che, prima del vigente sistema di scelta, era sancito attraverso l'invio di terne periodicamente avanzate dalla municipalità, sottoposte all'autorità regia ed entro le quali si doveva scegliere il giudice.
La scelta doveva naturalmente ricadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario. Le cause di incompatibilità con le funzioni di conciliatore erano soltanto di due qualità. La prima: di magistrato professionista e, in genere, di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario; la seconda: di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.
Dopo la nomina, il conciliatore ed il vice conciliatore ricevevano dal pretore il relativo decreto e prima di assumere le loro funzioni dovevano prestare giuramento secondo la formula di cui alla legge del 23 dicembre 1946, n. 473, davanti al pretore. Il giuramento non si ripeteva nel caso di riconferma della carica.
Fino al 1984 il codice civile abilitava il giudice conciliatore a decidere determinate categorie di controversie entro un limite di valore, cioè cause relative a beni mobili e a contratti di locazione di beni immobili.
Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.
Tra il conciliatore ed il vice conciliatore non vi era alcun rapporto di subordinazione stante il dettato costituzionale per cui il giudice è soggetto "solo alla legge". Pertanto il giudice conciliatore per così dire "titolare" aveva, rispetto al vice conciliatore, esclusivamente il compito di coordinare l'attività dell'ufficio distribuendo tra i vari giudici le cause che sopravvenivano.
Le funzioni di cancelliere di conciliazione erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria o da altre persone residenti nel comune, che presentassero le necessarie garanzie di idoneità. In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere spettava al sindaco provvedere a delegare un altro impiegato del comune. Il cancelliere, anche se assunto in via provvisoria, doveva prestare giuramento davanti al conciliatore. Nell'esercizio delle sue funzioni, il cancelliere diventava funzionario dell'ordine giudiziario ed era soggetto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa; assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere formato processo verbale. Il cancelliere inoltre redigeva il processo verbale di udienza sotto la direzione del conciliatore.
I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", e delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione", separatamente per le cause fino e oltre le 50 lire, le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".
Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.
Le funzioni di ufficiale giudiziario detto anche messo o usciere, ausiliario dell'ordine giudiziario, presso ogni ufficio di conciliazione erano esercitate dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune, con le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente del tribunale. Prima dell'esercizio delle sue funzioni l'ufficiale giudiziario doveva prestare giuramento con la stessa formula del cancelliere.
La denominazione "usciere", usata da tutte le leggi che hanno preceduto l'ordinamento giudiziario del 1941, venne da questo abbandonata, ma riapparve nel D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che ne modificò la competenza e migliorò il loro trattamento economico.
Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639).
Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.

2.1.8 Rapporti esterni

Il controllo sugli uffici di conciliazione spettava di norma (eccezion fatta per le regioni Trentino- Alto Adige e Val d'Aosta per le quali la vigilanza spettava alle Giunte provinciali) al presidente della Corte d'Appello, al presidente del Tribunale ed al Pretore secondo le rispettive competenze territoriali: distretto, circondario, mandamento (art. 229 dell'ordinamento giudiziario)….
Anche la nomina dei conciliatori spettava in Trentino-Alto Adige ai presidenti delle Giunte provinciali, ai quali era fatto solo l'obbligo di comunicare i nomi dei prescelti alle Corti d'Appello ed al Ministero di Grazia e Giustizia.

2.1.9 Altre informazioni significative

3. AREA DELLE NOTE

3.1 Note dell'archivista


La presente scheda è stata compilata sulla base delle seguenti fonti:

Fonti inedite:

G. CRISTOFORETTI, A. SERRA (a cura di), Inventario della sezione separata dell'Archivio comunale di Imer, 1474 - 1956, Trento 1997.

Fonti edite:

Lex, 1923-1997
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Bibliografia:

A. ANTONIELLA, L'archivio comunale postunitario, Firenze 1979.
C. CARCERERI DE PRATI, La giustizia minore a Colognola ai Colli: dal vicario al giudice conciliatore, Verona 1992.
L. DI NANNI, G. FUSCO, G. VACCA, Giudizio civile innanzi al conciliatore e competenza del pretore nella legge 339/1984, Napoli 1985.
Novissimo Digesto Italiano, sub vocem "Giudice conciliatore".
A. PALLADINO, G. GALLI, Il procedimento civile avanti al giudice conciliatore, Piacenza 1962.
M. PASCASIO, Formulario del conciliatore, Milano 1985.

3.2 Norme o convenzioni

L'accesso autorizzato è stato realizzato secondo le regole espresse nel "Documento del Gruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica", coordinato dal Servizio Beni librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento, 1999.

3.3 Data di creazione dell'accesso autorizzato

Scheda compilata da Anna Guastalla in data 15 novembre 1999.