Comitato di patronato per la protezione della maternità e dell'infanzia
1. AREA DI CONTROLLO DELLO STANDARD
1.1.Codice/i identificativo/i
1.2.Tipo di accesso (ente persona famiglia)
Ente assistenza / beneficenza, sanità.
1.3 Accesso autorizzato e relative suddivisioni e qualificazioni
Comitato comunale per la protezione della maternità e dell'infanzia, 7 gennaio 1926 - 23 agosto 1977
1.4 Accesso/i parallelo/i
1.5 Forme non prescelte quali accessi autorizzati
Comitato di patronato.
1.6. Accesso/i autorizzato/i correlato/i
"Alla cui gestione concorre" Comune
"Vedi anche" Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
"Vedi anche" Federazione provinciale per la protezione della maternità e dell'infanzia
"Vedi anche" Opera nazionale assistenza infanzia regioni confine
2. AREA DELLE INFORMAZIONI
2.1 Ente
2.1.1 Eventuale numero di immatricolazione dello stesso
2.1.2 Altre denominazioni
2.1.3 Date e luoghi di esistenza
La legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (in vigore entro quattro mesi dal 7 gennaio del 1926) istituiva in ogni comune il Comitato di patronato che, in qualità di organo locale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, doveva provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia. Il Comitato di patronato aveva sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune.
La legge 1° dicembre 1966, n. 1081, modificando il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008, dettava nuove norme per l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia a livello nazionale, provinciale e locale e mutava la denominazione del "Comitato di patronato" in "Comitato comunale".
La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglieva e trasferiva le funzioni dell'Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'art. 5 del R.D. n. 2316/1934.
2.1.4 Sede
2.1.5 Stato giuridico
Il R.D. 14 giugno 1923, n. 1396, Riforme alla legge 4 maggio 1898 sui monti di pietà, disponeva all'art. 3 che un decimo degli utili di gestione fosse erogato a favore di istituzioni di beneficenza e assistenza locale del luogo.
La legge 10 dicembre 1925, n. 2277 istituiva l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
Il R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904, apportava modificazioni alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277.
Il R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 creava un ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.
La legge 23 giugno 1927, n. 1485 concedeva esenzioni fiscali e tributarie all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
La Relazione e il R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, Testo unico per la finanza locale, al capo X, sez. III, disponeva lo stanziamento di quote per l'assistenza della maternità e infanzia.
La legge 13 aprile 1933, n. 298 apportava modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
Il R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654 tutelava la maternità delle lavoratrici.
La legge 26 aprile 1934, n. 653 tutelava il lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, all'art. 26 dettava i provvedimenti relativi al traviamento dei minorenni abbandonati.
Il R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 approvava il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.
Il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008 dettava nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
La legge 1° dicembre 1966, n. 1081, modificando il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008, dettava nuove norme per l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia.
La legge 23 dicembre 1975, n. 698, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, dettava le norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale aveva luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
La legge 1° agosto 1977, n. 563 apportava modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698.
2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività
Il Comitato di patronato per la protezione della maternità e dell'infanzia fu istituito in ogni comune con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277 per organizzare e attuare l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati, adoperandosi perché le madri allattassero i loro figli e perché questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e dopo lo svezzamento, anche con l'aiuto di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e da visitatrici volontarie. Inoltre era compito del Comitato esercitare una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di assistenza e beneficenza e provvedere all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati; curare l'assistenza e la protezione dei minori anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso con le Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; vigilare sugli adolescenti, denunciando all'autorità giudiziaria fatti che potessero importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore e curare la legale rappresentanza dei minorenni; denunciare fatti in contrasto con la legge sul lavoro dei fanciulli e con altre disposizioni emanate a loro tutela; assumere le iniziative necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia nei singoli comuni e promuovere presso i Prefetti i provvedimenti di cui all'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 (R.D. n. 2316/1934, art. 13).
Per la vigilanza sopra indicata, una persona che allevasse o custodisse un minore fuori della dimora dei genitori o del tutore, doveva farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, comunicando anche eventuali cambiamenti di residenza o eventuale morte o ritiro del minorenne. Anche gli istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza dovevano comunicare al Comitato l'elenco dei fanciulli ricoverati, di quelli affidati a privati allevatori e dovevano notificarne l'eventuale dimissione (art.20).
Secondo la legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 10 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), il fondo destinato all'Opera nazionale e suoi organi locali veniva ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.
Le regioni, con legge di bilancio, dovevano assegnare alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Il Ministro per il tesoro era autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Inoltre l'art. 11 stabiliva che le regioni, le province ed i comuni si sostituivano all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.
La medesima legge n. 698/1975 disponeva che restassero attribuite allo Stato e venissero esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.
2.1.7 Organizzazione amministrativa
Secondo la legge n. 2277/1925, il Comitato di patronato per la protezione della maternità e dell'infanzia era composto da membri di diritto e da altri membri scelti dal presidente della Federazione provinciale, tra persone di indiscussa probità ed esperte in materia di assistenza materna ed infantile e si avvalevano dell'opera del segretario e degli altri impiegati del comune.
Secondo il dettato del R.D. n. 2316/1934 erano patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del Tribunale, l'ufficiale sanitario del comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote avente cura delle anime e designato dal Prefetto ed infine,la segretaria del Fascio femminile. I patroni potevano richiedere il diretto intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi. I patroni non diligenti o che non eseguivano gli incarichi ricevuti decadevano dalla carica. La decadenza era pronunciata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente. I patroni dovevano, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, ritirare e collocare il minore in luogo sicuro, quando fosse allevato in locali insalubri o pericolosi, o da persone che non fossero capaci di provvedere all'educazione e istruzione. I patroni potevano allontanare i minori anche nel caso in cui le nutrici, gli allevatori, gli amministratori e i direttori degli istituti si fossero opposti alle loro visite. I patroni erano considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali.
Nei comuni nei quali occorresse costituire più di un Comitato, secondo la legge n. 2277/1925 il numero di tali comitati e dei componenti di ciascuno di essi erano stabiliti, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. Invece, secondo il R.D. n. 2316/1934, i componenti dei Comitati aggiunti erano nominati dal Comitato, cui spettava determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti. La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti doveva essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione (R.D. n. 2316/1934, art. 11).
Per il R.D. n. 2316/1934 il podestà o suo delegato era di diritto presidente del Comitato di patronato; per assenze o impedimenti veniva sostituito dalla segretaria del Fascio femminile.
Le nomine del presidente e del vice-presidente dei Comitati aggiunti erano fatte, rispettivamente, dal podestà e dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione (art. 11); le cariche erano gratuite (art. 16).
Con la legge del 1° dicembre 1966, n. 1081, art. 3, oltre al mutamento di denominazione del Comitato di patronato in Comitato comunale, era previsto una diversa composizione di detto organo locale: esso era composto infatti dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, con l'incarico di presidente; da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale; da due membri designati dalla Federazione provinciale; da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza; dal presidente dell'Ente comunale di assistenza; dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco; da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi; dal presidente del patronato scolastico; da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio; da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale. Le funzioni di segretario erano esercitate da un impiegato del comune. Il Comitato comunale era nominato dal presidente della Federazione provinciale; i membri duravano in carica per cinque anni e potevano essere riconfermati. Il Comitato comunale nominava un vicepresidente scelto tra i consiglieri comunali membri del comitato stesso o tra i membri designati dal Consiglio comunale.
2.1.8 Rapporti esterni
La legge n. 2277/1925 aveva istituito l'ente morale denominato "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia" con sede a Roma, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno che ne approvava conti e bilanci. Essa era amministrata da un Consiglio centrale composto di ventisette membri secondo la legge n. 2277/1925, ridotti a tredici con il R.D. n. 2316/1934, in carica per un quadriennio e riconfermabili. In seno al Consiglio centrale era nominata una Giunta esecutiva, composta dal presidente, dal vice-presidente, sette membri del Consiglio (L. n. 2277/1925, art.2), ridotto a uno scelto tra i consiglieri (R.D. n. 2316/1934, art.2). Erano considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e contributi periodici concorrevano al conseguimento dei fini dell'Ente. I soci si distinguevano in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili, a seconda delle somme devolute. L'Opera nazionale provvedeva a organizzare, tramite i suoi organi provinciali e comunali, tutte le forme di assistenza e protezione specifiche dei Comitati di patronato locali e ne favoriva le iniziative. Istituiva ambulatori per la sorveglianza e la cura delle gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile. Organizzava, di concerto con le amministrazioni provinciali, con gli ufficiali sanitari comunali, con le autorità scolastiche l'opera di profilassi antitubercolare e la lotta contro le altre malattie infantili. Vigilava infine sull'applicazione delle disposizioni legislative sulla protezione della maternità e infanzia e promuoveva le riforme necessarie (R.D. n. 2316/1934, artt. 1-7).
La Federazione provinciale, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, attuava i compiti dell'Opera nazionale. Essa aveva sede nel comune capolu ogo, era retta, secondo la legge n. 2277/1925 da un Consiglio composto dal presidente e otto consiglieri (fra i quali il medico provinciale e l'ispettore scolastico) scelti, da parte della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate. Con il R.D. n. 2316/1934 il Consiglio era invece composto di undici membri; fra questi il presidente e il vice-presidente erano di diritto, rispettivamente, il preside dell'Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata. Inoltre facevano parte del Consiglio per diritto un consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica, il medico provinciale, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato ed altri sei componenti nominati da diverse autorità. I compiti delle Federazioni provinciali erano, fra gli altri, quelli di dirigere, coordinare e vigilare sulle attività dei Comitati comunali di patronato (artt. 8-10).
2.1.9 Altre informazioni significative
3. AREA DELLE NOTE
3.1 Note dell'archivista
La presente scheda è stata compilata sulla base delle seguenti fonti:
Fonti inedite:
L. BERTAGNOLLI, a cura di, Cassa Mutua comunale coltivatori diretti, in Inventario del comune di Smarano, Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, 1999.
Fonti edite:
De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA (testo vigente), Aggiornamento alla GU 06/08/99.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1974
Lex, anni 1938, 1966.
Bibliografia:
R. ALESSI, Scopi dell'ONMI e leggi che ne regolano il funzionamento, in Corriere Amministrativo, 1968.
A. PAPALDO, L'ONMI nel sistema costituzionale italiano, in Maternità e infanzia, 1963.
B. PRIMICERIO, Lineamenti di diritto sanitario, Roma, 1972.
3.2 Norme o convenzioni
L'accesso autorizzato è stato realizzato secondo le regole espresse nel "Documento del Gruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica", coordinato dal Servizio Beni Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento, 1999.
3.3 Data di creazione dell'accesso autorizzato
Scheda compilata da Anna Guastalla in data 22 febbraio 2000.