Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR
(versione al 10.4.2002)

a cura di M. Nequirito e M. Faes, Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, 2002


PERIODO COMUNITARIO

2.1.3 Date e luoghi di esistenza

Nell'area trentina lo sfruttamento collettivo delle risorse naturali, che in quanto zona di montagna costituì il fondamento dell'organizzazione delle locali comunità di villaggio, è probabile risalisse a tempi antichi, non essendo cessato interamente neppure in età romana e avendo ricevuto un nuovo impulso in età longobarda. Incerta appare invece nell'ambito italiano più generale l'origine delle comunità di villaggio, sulla quale è stato a lungo dibattuto nelle diverse stagioni storiografiche. La fase di transizione da più antiche forme comunitarie alla comunità rurale vera e propria, dotata delle forme istituzionali che poi ne accompagnarono l'esistenza attraverso il medioevo e l'età moderna, fu assai diversificata da luogo a luogo e si estese all'incirca dall'XI al XIII secolo.
Le comunità rurali trentine (una realtà non sempre uniforme) assunsero il nome di regole, mentre carte di regola erano detti gli statuti che, originati da antiche consuetudini fissate per iscritto a partire dal XIII secolo, normavano lo sfruttamento dei beni collettivi, prescrivendo inoltre modi e termini del governo delle comunità.
L'organizzazione in regole caratterizzò, con mutamenti poco percettibili e di lungo periodo, la vita delle vallate della regione durante tutta l'età medievale e l'antico regime. Solo verso la fine del Settecento il governo asburgico, e in parte anche quelli vescovili di Trento e Bressanone per le comunità trentine che erano a essi sottoposte, operarono per ricondurre tali forme di autogoverno entro l'alveo dell'amministrazione statale in via di consolidamento.
L'istituzione in Tirolo degli Uffici circolari (Kreisämter) nel 1754, regnante l'imperatrice Maria Teresa, determinò nel Circolo ai Confini d'Italia - con capoluogo Rovereto e comprendente gran parte dei territori dell'attuale provincia di Trento facenti capo alla contea del Tirolo (1) - un maggior controllo da parte del Capitano di Circolo anche nei confronti delle comunità.
Mediante ordinanza del 10 maggio 1787, sotto l'imperatore Giuseppe II, le adunanze regoliere collettive nei feudi trentino-tirolesi (Circolo ai Confini d'Italia) furono sottoposte ad autorizzazione dell'autorità superiore; il 5 gennaio 1805, dopo la secolarizzazione del principato vescovile, detta norma venne estesa anche al resto del territorio. Altre limitazioni (soppressione delle regolanie maggiori e minori) giunsero da parte del governo bavarese il 4 gennaio 1807.
Con l'editto del 24 luglio 1808, in concomitanza con la ristrutturazione del regno di Baviera sulla base dell'esperienza istituzionale francese, pur rimanendo formalmente ancora in vigore le carte di regola, quelle che erano ormai definite 'le comuni' furono interamente sottomesse alle autorità statali.
Gli atti finali dell'esistenza delle antiche comunità rurali si compirono sotto il Regno italico. Nel Regio Decreto del 24 luglio 1810, che stabiliva la ristrutturazione amministrativa operata nel neoistituito Dipartimento dell'Alto Adige sulla base di quella vigente nel Regno, venivano anche proposte (e poi realizzate con l'attivazione del Dipartimento il 1 settembre 1810) le aggregazioni delle molte comunità sparse sul territorio in un numero fortemente ridotto di comuni amministrativi, posti sotto un diretto e rigido controllo da parte delle autorità statali.
Mediante un decreto successivo, datato 23 agosto 1810, veniva esteso al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico.


2.1.5 Stato giuridico

L'antica organizzazione regoliera si fondava su un patrimonio consuetudinario che solo in tempi successivi venne codificato in forma scritta nelle cosiddette carte di regola. Esse costituirono il fondamentale strumento legislativo dell'organizzazione comunitaria e garantirono alla stessa l'esercizio autonomo di una sorta di bassa giurisdizione riguardo ai contenziosi di natura economica e nell'uso dei beni comuni che si sviluppavano con frequenza all'interno delle comunità.
Dal punto di vista normativo la materia regoliera si situava al livello più basso di un contesto statutario assai composito, sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, che da quello della varietà degli esempi locali, ai cui vertici stavano gli statuti per la materia civile e 'criminale' (penale).
Caratteristiche comuni agli statuti regolieri, pur all'interno di un panorama assai vario fatto di adattamenti alle esigenze e alle realtà dei singoli villaggi, furono una stesura (così come eventuali riforme e aggiunte) scaturita da esigenze e decisioni collettive e la necessità dell'approvazione da parte dell'autorità superiore competente per territorio: il principe vescovo, il conte del Tirolo, il dinasta feudale, gli organismi preposti all'amministrazione delle due preture cittadine di Trento e Rovereto.
Oltre alle carte di regola, negli archivi comunali si rinvengono spesso normative accessorie per gli ambiti economici più diversi (acque, incendi, vettovaglie e così via), insieme ad altri atti di carattere amministrativo. Per ricostruire la vita delle antiche comunità si deve dunque fare riferimento a una documentazione complessiva assai composita.


2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività

L'organizzazione in regole delle comunità rurali era diffusa su tutto il territorio trentino, indipendentemente dal contesto politico di appartenenza (vescovile o tirolese) dei diversi villaggi e dal tipo di vincolo degli stessi nei confronti delle due superiorità: diretto - talvolta mitigato da privilegi - o mediato dall'investitura concessa a favore di qualche casato nobiliare).
Scopo dell'amministrazione regoliera era provvedere all'organizzazione interna di ogni comunità, secondo moduli improntati all'autogoverno, e inoltre disciplinare lo sfruttamento dei beni comuni e tutelare gli ambiti di possesso familiari, nonché dirimere i relativi frequenti contenziosi che ne derivavano, punendo le altrettanto numerose infrazioni che venivano commesse.
Il territorio delle antiche comunità trentine, in origine indivisibile e inalienabile, era costituito:

  • in misura minore da beni cosiddetti 'divisi', poderi situati nei pressi dell'abitato assegnati ai diversi nuclei famigliari (fuochi) e nel corso del tempo divenuti simili a proprietà private, benché in parte ancora sottoposti a vincoli collettivi; in questo caso la normativa tutelava diritti individuali: rispetto dei confini, protezione da furti e da danni di vario genere, prescrizioni per la vendemmia, lo sfalcio dei prati e così via, secondo una normativa nutrita e legata alla realtà economica specifica delle diverse comunità;
  • in gran parte da ampie superfici boschive e pascolive sfruttate in comunione tra coloro che godevano dei diritti di incolato, i vicini, dove lo scopo della minuziosa regolamentazione era uno sfruttamento ragionato dei beni comuni, che dovevano innanzi tutto integrare il reddito delle singole famiglie.

La diffusione dell'istituzione regoliera avveniva a diversi livelli. Nei casi più frequenti si trattava di singole regole autonome costituite da un villaggio (a volte formato da più nuclei abitati), fino a forme organizzative composte da più di una comunità (comunità di valle, vicinie e altre forme aggregative).
Le comunità di villaggio trentine seguirono linee evolutive e processi di mutamento misurabili solo nel lungo periodo, mantenendo sempre una propria marcata autonomia riguardo all'uso del proprio territorio (fatte salve le prerogative di natura feudale), nonostante qualche intervento correttivo apportato nel corso dell'età moderna dagli apparati politici superiori. La crisi delle regole sopraggiunse solo nel tardo Settecento, con le riforme introdotte dai sovrani illuminati di casa d'Austria e dagli ultimi vescovi tridentini, volte al consolidamento dell'apparato amministrativo e alla riconduzione entro l'alveo statale delle fino ad allora numerose forme di autogoverno periferiche.

2.1.7 Organizzazione amministrativa

Difficile, a causa della molteplicità della casistica rappresentata, è riassumere in maniera schematica i moduli amministrativi secondo i quali si reggevano le antiche comunità di villaggio trentine. Prescindendo dalle infinite varianti determinate dalla necessità di adattare le norme e l'organizzazione alle esigenze particolari di ogni comunità (dipendenti dal livello altimetrico e dall'economia praticata, nonché dal grado di autogoverno goduto), l'amministrazione regoliera presenta comunque un'intelaiatura che fu comune a tutti i villaggi trentini.
Supremo organo deliberativo era l'assemblea plenaria dei vicini ( denominata in vario modo: regola generale, regola grande, regola piena ...), che si riuniva almeno una volta all'anno per rinnovare l'apparato amministrativo e per prendere altre risoluzioni determinanti per la vita della comunità (rinnovo degli statuti, rendiconto annuale degli amministratori, vendita di beni comuni e così via). Essa era formata da tutti i capifamiglia del villaggio e costituiva il momento partecipativo sul quale si fondava l'essenza della vita della regola. L'ordinaria amministrazione era solitamente affidata a una sorta di consiglio (esso pure variamente denominato) costituito dagli ufficiali posti ai vertici del governo regoliero.
L'apparato amministrativo, scelto su votazione o col sistema della rotazione, era spesso complesso e appesantito dall'obiettivo di rendere compartecipe un grande numero di soggetti. Se ne possono riassumere le figure principali, che nel caso di comunità ridotte non erano tutte presenti, mentre negli esempi più complessi si moltiplicavano fino a costituire un ingranaggio farraginoso.
Cariche preminenti:

  • il sindaco (o sindico), con compiti (più o meno estesi) di supervisione nell'amministrazione e di tutore degli interessi della regola in occasione di vertenze della stessa con l'autorità superiore, con altre comunità, con privati;
  • il regolano, dotato spesso di vari compiti, ma soprattutto di una bassa potestà giudiziaria relativamente alle infrazioni statutarie (sostituito nelle vallate meridionali da un console o un massaro);
  • i giurati, consiglieri investiti di rilevanti incarichi amministrativi e in qualche più raro caso dotati delle competenze giudiziarie proprie del regolano.

Mansioni esecutive:

  • i saltari, con funzioni paragonabili a quelle degli odierni ufficiali giudiziari, messi comunali, vigili urbani, erano però innanzi tutto guardie forestali e campestri;
  • altre cariche istituite con una certa frequenza erano quelle di segretario o attuario, degli stimadori dei danni, dei controllori di pesi e misure, degli scossori delle "steure" (da Steuer, tassa) e delle "colte" (o "collette"), dei soprastanti (alle acque, al fuoco, alle vettovaglie), dei pastori (che conducevano il bestiame dei vicini al pascolo e all'alpeggio), del malgaro (che sovrintendeva alla lavorazione e alla distribuzione all'interno della comunità dei prodotti lattiero-caseari).

Nel corso del tempo presso le diverse comunità l'organizzazione amministrativa fu sottoposta a correttivi, apportati sia dall'interno (per avvenuti mutamenti economici e demografici), che da parte della autorità superiori. Ma la sostanza di una gestione svincolata da un effettivo controllo centrale permase fino agli sconvolgimenti introdotti nel tardo Settecento, i quali segnarono il declino dell'antico regime e dell'autogoverno comunitativo, preparando il passaggio verso il comune ottocentesco.

2.1.8 Rapporti esterni

Il territorio entro il quale si erano sviluppati gli ambiti comunitativi era politicamente e amministrativamente complesso e disomogeneo:

  • spiritualmente non tutto l'odierno Trentino apparteneva alla diocesi tridentina (ne erano escluse la Val di Fassa, la Valsugana e altre località minori situate nella parte sudorientale della regione), che si estendeva invece su una parte dell'odierno Sudtirolo- Alto Adige;
  • politicamente alcune zone del territorio trentino a partire dal XIII secolo passarono al conte del Tirolo e poi di casa d'Austria (in Val d'Adige a nord di Trento, in Val di Non, in Val di Cembra, in Val di Fiemme, in alta Valsugana, in Vallagarina, verso il lago di Garda), altre non appartennero mai al vescovo di Trento (il Primiero, la bassa Valsugana e la Val di Fassa).

Amministrativamente il territorio trentino era governato:

  • in parte direttamente dal principe vescovo (in particolare le Valli Giudicarie e la gran parte delle Valli di Non e Sole);
  • per un'altra parte da famiglie nobili vassalle dello stesso;

  • la pretura di Trento (vescovile) dal magistrato consolare;

  • una parte da famiglie nobili vassalle del conte del Tirolo;

  • la pretura di Rovereto (tirolese) da provveditori;

  • la Val di Fassa dal principe vescovo di Bressanone.

L'organizzazione dei territori vescovili (suddivisi in gastaldie, scarie e deganie, sotto la supervisione di un vicedomino) quale si presentava nei primi secoli di vita del potere temporale tridentino, con gli inizi dell'età moderna si assestò su forme amministrative rimaste in vita sostanzialmente fino alla fine dell'antico regime.
Le figure più diffuse sul territorio (oltre ad assessori, commissari, massari), dotate di competenze amministrative e giudiziarie erano:

  • i vicari (giudici in prima istanza);
  • i capitani (a volte detti luogotenenti - giudici in seconda istanza).

Le unità amministrative distribuite sul territorio erano le giudicature (o giurisdizioni), rette appunto da capitani, vicari o altri ufficiali (2) .
Le giudicature che il principe territoriale (il vescovo o il conte del Tirolo) concedeva in amministrazione a terzi erano dette giurisdizioni patrimoniali:

  • la pretura di Rovereto (di dipendenza tirolese);
  • le giurisdizioni infeudate alla nobiltà, dette più precisamente giurisdizioni dinastiali, poiché un dinasta deteneva una serie ampia di prerogative, tra cui la potestà giudiziaria nei suoi primi livelli.

Il diritto di regolanato maggiore, in origine detenuto dal vescovo e poi spesso ceduto alla nobiltà, permetteva a coloro che ne erano investiti un controllo diretto anche nella sfera economica delle comunità (presiedendo le riunioni di regola ed esercitando in appello la potestà giudiziaria rispetto alle sentenze pronunciate dai regolani delle ville).

Gerarchia politica nel principato:

  • principe vescovo: la massima autorità (anche nella materia spirituale nell'ambito però della diocesi);
  • capitolo della cattedrale: diritto al governo in periodo di sede vacante e diritto di elezione del vescovo;
  • consiglio aulico:
    • come organo politico costituito da membri laici (giurisperiti) e da canonici, presieduto dal vescovo, con la partecipazione del capitano tirolese della città di Trento;
    • come massimo tribunale del principato costituito solo da membri laici (tribunale di terza istanza dopo le sentenze dei fori locali / di seconda per le cause di valore molto elevato, che in ultima istanza giungevano ai tribunali dell'impero di Spira e Wetzlar.


Nei luoghi del principato dipendenti direttamente dal vescovo vi erano organi propri, preposti all'amministrazione economica, politica e giudiziaria del proprio ambito territoriale. Altrettanto in quelli dipendenti dalla contea del Tirolo.
Le cause provenienti dalle zone del territorio trentino di pertinenza tirolese, dopo i pronunciamenti da parte dei fori locali, passavano al Tribunale d'Appello di Innsbruck.
Fonti statutarie:

  • Landesordnung: fonte preminente per il Tirolo (in uso solo per pochi territori trentini annessi alla contea, in altri rimane lo Statuto di Trento, in altri ancora statuti propri );
  • Statuto di Trento: fonte preminente nel principato vescovile;
  • Statuti locali (di valle, dinastiali, di città e borgate ecc.): vigenza limitata e purché non in contrasto con lo Statuto di Trento;
  • carte di regola: normativa per l'organizzazione economica e civile delle comunità di villaggio.

L'amministrazione ecclesiastica si intersecava con quella politica, cellule fondamentali dell'organizzazione diocesana erano le pievi, nate ancor prima dell'anno 1000, le quali influirono poi sull'articolazione politica del territorio.
Lungo tutto l'antico regime nei territori asburgici fu assai forte il potere dei ceti o stati, gli Stände, cioè le componenti sociali del paese dotate di rilevanza politica, con le quali il principe territoriale condivideva la gestione del territorio. La dieta tirolese, il Landtag, una sorta di antico parlamento, era l'organo entro il quale periodicamente si riuniva la rappresentanza dei quattro ceti della contea (nobiltà, clero, città, contadini) per prendere decisioni soprattutto in merito alla materia fiscale. La dieta era dotata della facoltà di accogliere o meno le richieste fiscali inoltrate dal principe e dal diritto di organizzare all'interno della contea il prelievo. Le giurisdizioni del territorio (e quindi indirettamente le comunità rurali che vi facevano parte) partecipavano alla dieta all'interno della componente contadina. Con questo sistema furono rappresentate alle diete tirolesi anche alcune giurisdizioni appartenenti alla contea del Tirolo situate in territorio trentino.
Il principato vescovile di Trento e quello di Bressanone presenziavano alle diete tirolesi in qualità di membri aggiunti, al solo scopo di versare i contributi loro spettanti per la difesa comune del territorio, onere cui furono tenuti stabilmente a partire dal 1511. Le giurisdizioni trentine vescovili e le comunità che vi facevano parte non avevano alcuna relazione con la dieta tirolese, essendo il territorio del principato rappresentato solo dal vescovo e dal capitolo. Verso la fine del Settecento, con le riforme attuate nella stagione dell'assolutismo illuminato, i ceti della contea furono gradualmente esautorati di molte prerogative.
Nell'età riformista anche gli ambiti di autogoverno delle comunità furono maggiormente sottoposti agli uffici dello stato e regole iniziarono a essere subordinate agli organismi politici insediati sul territorio.
Negli anni dal 1796 al 1801 sul territorio trentino si succedettero governi francesi e amministrazione austriaca, la quale aveva posto il principato vescovile sotto sequestro. Dopo la secolarizzazione dello stesso nel 1803 e la sua annessione alla contea del Tirolo, l'intera regione nel 1805 passò al regno di Baviera. La parte italiana del Tirolo, all'inizio diviso ancora nei due Circoli di Trento e Rovereto, nel 1808 venne riunita nel Circolo all'Adige, con capoluogo Trento. Il territorio fu diviso in giudizi distrettuali, con compiti di controllo anche sui giudizi patrimoniali e dinastiali loro annessi (cui rimase solo la giurisdizione in materia civile).
La rivolta di Andreas Hofer del 1809 pose fine alla permanenza bavarese nel territorio trentino, il quale, con l'aggiunta della zona di Bolzano e privo del Primiero, nel 1810, dopo la sconfitta degli insorti, fu aggregato al Regno italico.


PERIODO ITALICO

2.1.3 Date e luoghi di esistenza

Dopo il fallimento dell'insurrezione tirolese del 1809, con il Trattato di Parigi del 28 febbraio 1810 la Baviera perse gran parte del Tirolo meridionale, che confluì nel Regno italico e venne organizzato come Dipartimento dell'Alto Adige, comprendente l'odierno Trentino (con l'esclusione del Primiero, che passò al Dipartimento della Piave) e la zona di Bolzano fino a Salorno.
In un primo momento operò una Commissione amministrativa provvisoria presieduta dal barone Sigismondo Moll, mentre giungeva a Trento il consigliere di Stato Smancini per predisporre l'organizzazione del nuovo dipartimento secondo il sistema in vigore nel Regno Italico, il quale era organizzato in base all'esperienza istituzionale francese.
Mediante Regio Decreto datato Milano, 24 luglio 1810, veniva stabilita la strutturazione amministrativa del Dipartimento. Le aggregazioni (qui proposte e poi effettivamente realizzate) delle comunità minori in più ampi comuni amministrativi (divisi in tre classi a seconda del numero di abitanti), le cui competenze e la cui strutturazione interna erano stabiliti da rigorose norme statali di ispirazione fortemente centralistica, posero fine all'antica organizzazione regoliera. Dal grande numero di comunità autonome esistenti in antico regime e ancora durante il periodo bavarese nel territorio trentino, si passò a poco più di un centinaio di comuni amministrativi, divisi in tre classi a seconda dell'entità della popolazione.
Un decreto datato Monza, 23 agosto 1810 (n. 194), estendeva al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico (con riferimento al Decreto sull'Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno" dell'8 giugno 1805 (n. 46).
Con il 1 settembre 1810 il Dipartimento dell'Alto Adige venne ufficialmente attivato. Dalla documentazione archivistica però emerge che la legislazione napoleonica fu applicata solo in seguito e in date diverse da comune a comune.
Dopo la dissoluzione dell'impero napoleonico il Tirolo venne posto fino all'aprile del 1815 sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann. L'ordinamento comunale napoleonico rimase in vigore ancora per qualche anno: nel Circolo di Trento fino al 31 dicembre 1817, in quello di Rovereto fino al 31 dicembre 1820. A partire dal 1 gennaio 1818 il Circolo di Trento si regolò sulla base della Circolare del 4 novembre 1817, n. 11135/3818; dal 1 gennaio 1821 in tutto il territorio venne introdotto il Regolamento comunale per il Tirolo e il Vorarlberg del 26 ottobre 1819.


2.1.5 Stato giuridico

Ente pubblico.
Il 24 luglio 1810 un decreto vicereale stabiliva la divisione del Dipartimento dell'Alto Adige in cinque distretti e proponeva le aggregazioni comunali da effettuarsi sul territorio, così come poi furono effettuate.
Un successivo decreto vicereale datato 23 agosto 1810 estendeva al Dipartimento dell'Alto Adige l'organizzazione amministrativa dei comuni del Regno italico. Le normative di riferimento erano la "Legge sull'organizzazione delle autorità amministrative", n. 54, emanata dal Governo della Repubblica italiana il 24 luglio 1802 e il "Decreto sull'ammnistrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno", n. 46, promulgato da Napoleone Re d'Italia l'8 giugno 1805.
Il 10 settembre 1810 il prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi pubblicava le "Istruzioni per le Municipalità di prima, seconda e terza classe dirette a facilitar loro l'esecuzione delle Leggi e dei Regolamenti governativi e sulla conformazione regolare dei conti preventivi e consuntivi".
In data 17 settembre 1811 veniva pubblicato il "Codice dei podestà e dei sindaci del Regno", testo unico che raccoglieva e raccordava tutte le disposizioni precedenti e principale strumento legislativo di riferimento anche per i comuni del Dipartimento dell'Alto-Adige.


2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività

A seconda del numero di abitanti, i comuni furono divisi in tre classi: alla prima appartenevano i comuni con più di 10.000 abitanti, alla seconda quelli con oltre 3000 abitanti, alla terza quelli con meno di 3000.
Le materie e l'ambito di attività delle amministrazioni comunali durante il periodo di sovranità italica si desumono dall'elenco dalle "Istruzioni per le municipalità di prima, seconda e terza classe dirette a facilitare loro l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti governativi e sulla conformazione regolare dei conti preventivi e consuntivi", emesse con circolare del prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi in data 10 settembre 1810. In base a tali norme i comuni:

  • decidevano in merito ad alienazioni e concessione in affitto di beni comunali;

  • dovevano prestarsi alla resa di conto preventiva e consuntiva secondo i nuovi metodi;

  • esercitavano funzioni di polizia amministrativa;

  • attivavano una Guardia nazionale per il mantenimento dell'ordine pubblico;

  • tenevano i registri di stato civile (prima affidati alle parrocchie);

  • avevano competenza in materia di:
    • istruzione pubblica (soprattutto elementare),

    • sanità comunale,

    • questioni militari (alloggio e vitto delle truppe, coscrizione),

    • finanza,

    • culto (i parroci erano di nomina comunale),

    • istituti di beneficenza pubblica attivi sul proprio territorio,

    • acque, strade, ponti e 'ornato' pubblico.

Gli introiti per coprire le spese amministrative derivavano dai beni comunali, da vari tipi di imposta e prestazioni di servizi, dalle multe incassate.

2.1.7 Organizzazione amministrativa

I compiti degli organi dei comuni si desumono dalla legge organica delle autorità amministrative della Repubblica italiana del 24 luglio 1802 e dal decreto del Regno italico dell'8 giugno 1805. Il decreto vicereale del 23 agosto 1810 estendeva al Dipartimento dell'Alto Adige le disposizioni vigenti nel Regno italico.
Ogni comune era retto da una municipalità come organo esecutivo e da un consiglio comunale come organo consultivo e deliberante:

  • La municipalità era composta dal podestà e sei savi (comuni di prima classe), dal podestà e quattro savi (comuni di seconda classe), dal sindaco e due anziani ( comuni di terza classe).
    • I podestà, di nomina regia e di durata triennale, e i sindaci, di nomina prefettizia e di durata annuale, vigilavano sull'andamento generale del comune e ne erano i rappresentanti, presentavano i conti consuntivi e preventivi, sottoponevano ogni questione al consiglio e ne eseguivano le deliberazioni. I podestà dei capoluoghi di cantone avevano funzioni di rappresentanza e di delega rispetto a tutti i comuni ivi compresi.
    • I savi (rinnovati parzialmente anno dopo anno) e gli anziani (rinnovati tutti annualmente) venivano scelti dai consigli comunali tra coloro che godevano dei redditi maggiori e deliberavano su tutto ciò che veniva posto in discussione dal podestà/sindaco.
  • I Consigli comunali, che ordinariamente si svolgevano con cadenza biennale e alla presenza del prefetto, erano composti da un numero diverso di consiglieri (40/30/15 secondo delle tre classi di appartenenza del comune stesso), nominati dal re (nei primi due casi) o dal prefetto (nel terzo caso). Il loro rinnovo era rispettivamente quinquennale e triennale e le cariche, salvo eccezioni, non erano riassumibili se non dopo un biennio. Loro compiti erano: l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo (che passava rispettivamente al Ministero dell'Interno o al prefetto), la nomina dei revisori dei conti e delle cariche in scadenza, l'imposizione di spese e imposte.

Altri uffici amministrativi erano quello di ricevitore comunale (addetto alla riscossione delle imposte), segretario (preposto alla stesura degli atti pubblici e alla cura dei registri di protocollo), cursore (per i comuni di terza classe); più altro personale che i comuni di prima e seconda classe avessero ritenuto necessario.
I comuni attivavano inoltre:

  • Un Ufficio di stato civile (che redigeva e custodiva gli atti di nascita, matrimonio, morte) condotto da un savio nei comuni di prima e seconda classe, dal sindaco in quelli di terza;
  • una Guardia nazionale (per il mantenimento dell'ordine pubblico);
  • una Deputazione di sanità (con compiti di vario genere inerenti la salute pubblica) formata dal podestà e dai primi due savi (comuni di prima e seconda classe), dal sindaco con il primo anziano e il segretario (comuni di terza classe);
  • una provvisoria Deputazione per l'ornato pubblico (una sorta di commissione urbanistica).



2.1.8 Rapporti esterni

Dopo la vittoria dei francesi sulle truppe austriache e la sconfitta degli insorti guidati da Andreas Hofer, nel febbraio 1810 Napoleone separò il Tirolo italiano e la zona di Bolzano dal Tirolo settentrionale per unirli al Regno italico nel Dipartimento dell'Alto Adige (il Primiero venne invece aggregato al Dipartimento della Piave). Momentaneamente rimasero in vigore le leggi bavaresi, mentre il territorio veniva sottoposto a una amministrazione provvisoria sotto la guida del barone Sigismondo Moll. Il Codice Napoleone fu introdotto con il 1 luglio 1810. Il Dipartimento dell'Alto Adige fu posto in attività a partire dal 1 settembre 1810.
Esso era diviso nei distretti di Trento (con 5 cantoni e 33 comuni), Cles (con 4 cantoni e 28 comuni), Bolzano (con 4 cantoni e 24 comuni, poi elevati a 32; il cantone di Cavalese, con Fiemme e Fassa, era compreso qui), Rovereto (con 3 cantoni e 16 comuni), Riva (con 4 cantoni e 20 comuni), per un totale di 20 cantoni e 129 comuni.
Al vertice dell'amministrazione politica ed economica del Dipartimento era il prefetto, diretto responsabile di ogni attività, coadiuvato da un segretario, da due consiglieri, da un Consiglio di Prefettura e da un Consiglio generale dipartimentale. Gli uffici maggiori erano tutti di nomina regia.
Al prefetto competeva la sorveglianza su tutti i comuni (in tutte le funzioni amministrative i consigli comunali, i podestà, i savi, gli anziani e i sindaci dipendevano dalla prefettura o dalla viceprefettura), la polizia superiore, i lavori pubblici (strade e ponti), gli affari militari e tributari e altre materie. Egli presenziava (o vi delegava qualcuno) ai consigli comunali dei comuni di prima e seconda classe.
In ogni capoluogo di distretto vi era un viceprefetto, pure di nomina regia, con mansioni prefettizie nell'ambito proprio distretto e coadiuvato dal Consiglio distrettuale.
Nei cantoni per le materie amministrative censuarie vi era un cancelliere del censo (sempre di nomina regia) che custodiva i libri censuari dei comuni e presenziava ai consigli comunali dei comuni di terza classe.
A Trento vennero istituiti un'Intendenza di Finanza e Demanio, un Liceo, gli uffici del Conservatore del registro, del Conservatore delle ipoteche, del Direttore delle poste. La Congregazione di Carità nei vari comuni assorbì tutte le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza fino ad allora esistenti.
Per l'amministrazione giudiziaria, in ogni capoluogo di cantone era attiva una Giudicatura di pace con competenze in materia civile per cause entro un determinato valore.
La giurisdizione penale e l'appello erano riservate alla Corte di Giustizia civile e criminale di Trento, con competenza in entrambi gli ambiti per tutto il Dipartimento, a esclusione di Bolzano, dove era in attività un tribunale di prima istanza proprio. Le cause in appello passavano alla Corte d'Appello di Brescia e successivamente al Tribunale supremo di Milano.
A Rovereto per il distretto omonimo e per quello di Riva aveva sede un Tribunale di commercio; nei distretti di Trento e Tione tali mansioni erano svolte dalla Corte di giustizia.
Ritornato il territorio del Dipartimento dell'Alto Adige sotto la sovranità austriaca, il commissario in capo del Tirolo italiano ed illirico de Roschmann instaurava un'amministrazione provvisoria (1 marzo 1814) mediante i seguenti organi e uffici: una Reggenza del Paese con sede a Trento, un Ufficio circolare provvisorio a Trento per tutto il Tirolo italiano, un Capitanato di Circolo, i Vicecapitanati di Circolo al posto delle Viceprefetture nei cinque ex capoluoghi di distretto, una Deputazione del Paese al posto del Consiglio dipartimentale, una Deputazione cantonale in ogni Cantone.
A Trento aveva sede anche una Direzione di Polizia per tutto il Tirolo italiano; Commissariati venivano istituiti a Trento, Cles Bolzano, Rovereto, Riva. La Corte civile e criminale di Trento aveva assunto il ruolo di tribunale di seconda istanza al posto della Corte di Brescia e il tribunale supremo era passato da Milano a Vienna.
Nel giugno 1814, passato l'intero Tirolo all'Austria, Roschmann trasferì la direzione di tutti gli affari politici relativi al Tirolo italiano da Trento a Innsbruck. Cessato il periodo di amministrazione provvisoria, vennero erette due stazioni di polizia a Innsbruck e a Trento.
Alla fine del 1814 ritornava in vita il Governo provinciale e venivano ristabiliti gli Uffici circolari (nella parte italiana quelli di Trento e Rovereto) come prima dell'occupazione bavarese, con a capo un capitano di Circolo.
Nell'agosto 1814 fu reintrodotto in tutto il Tirolo il codice penale austriaco del 1803 e successivamente vi venne esteso l'ordinamento giudiziario per la Galizia austriaca del 1796. In seguito entrò in vigore l'Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch de1 1811.
Il Tribunale d'Appello di Innsbruck divenne la corte di giustizia superiore.
Nell'aprile 1815, con la nomina a governatore del Tirolo del conte di Bissingen, cessava il periodo di amministrazione provvisoria sotto la direzione del Roschmann. Nel novembre 1815 cessò le proprie funzioni la Corte di Giustizia civile e criminale di Trento e venne istituito un Giudizio civico provinciale. Nel luglio 1816 furono riattivati i Giudizi dinastiali ma con l'esercizio della sola giurisdizione civile, riservando quella penale al giudizio sovrano più vicino.
Con il 1 maggio 1817 ritornava in vita la distrettualizzazione giudiziaria risalente al 1805, comprendente 50 giudizi sovrani e 52 patrimoniali e dinastiali. Tra il 1816 e il 1817 furono eretti i Giudizi collegiali di Bolzano, Rovereto, Feldkirch, che si aggiunsero a quelli di Innsbruck e Trento come giudizi in prima istanza.

PERIODO AUSTRIACO

2.1.3 Date e luoghi di esistenza

Nell'ottobre del 1813 le truppe austriache occuparono il Dipartimento dell'Alto Adige.
Il 10 dicembre esso venne posto sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann.
Il 1 marzo 1814 Roschmann emanava la "Provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico", al cui § 5 delle "Disposizioni generali", "Titolo primo", veniva stabilita salvo modifiche improrogabili, la prosecuzione della precedente distrettualizzazione comunale.
Terminata la fase di transizione, il 1 gennaio 1818 entrò in vigore nel Circolo di Trento un provvisorio ordinamento comunale, in applicazione della Circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817. Nel Circolo di Rovereto l'ordinamento comunale italico fu mantenuto fino al 31 dicembre 1820.
Il 1 gennaio 1821 venne introdotto il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819. Esso sanciva la ricostituzione dei comuni sulla base della situazione esistente nel 1805, prima dell'occupazione bavarese. Con il decadere dell'ordinamento comunale introdotto sotto il Regno italico cessava anche la relativa distrettualizzazione e la gran parte delle frazioni chiedevano di sciogliere il legame amministrativo con il comune di aggregazione.
La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 regolò i diritti fondamentali dei comuni, garantiti dal § 33 della costituzione del 4 marzo 1849. Negli anni dal 1849 al 1860, soprattutto nelle Valli Giudicarie, alcuni comuni operarono delle aggregazioni, molte delle quali furono seguite di lì a qualche anno da nuove separazioni.
Nel periodo del cosiddetto 'neoassolutismo' (1851 - 1861) la legge del 17 marzo 1849 non venne applicata e per la gestione dei comuni ci si avvalse di ordinanze emanate di volta in volta.
La legge comunale del 24 aprile 1859, che intendeva rendere stabili dette ordinanze, venne superata dalla ripresa della vita costituzionale nel 1861 e nell'amministrazione dei comuni si tornarono a recepire i principi che erano alla base della legge comunale provvisoria del 1849.
Il 5 marzo 1862 venne emanata la legge-quadro sull'ordinamento degli affari comunali, che rimandava a normative da elaborarsi da parte delle province.
Il 9 gennaio 1866 veniva emesso un "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".
Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, a seguito della sconfitta dell'Austria nella prima guerra mondiale, il Trentino venne annesso al regno d'Italia. L'ordinamento comunale austriaco cessava con l'entrata in vigore del R.D. dell'11 gennaio 1923, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.

2.1.5 Stato giuridico

Ente pubblico.
Ancora prima dell'effettivo decadere degli ordinamenti comunali italici furono emanate dal governo austriaco alcune norme riguardanti i comuni:
Il "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" (Circolare governativa del 31 agosto 1817, n. 20934 - 1760) ripristinava le regole introdotte in tale ambito da Giuseppe II con l'ordinanza del 31 ottobre 1785.
La Circolare del Capitanato di Trento datata 4 novembre 1817, n. 11135, stabiliva il passaggio nel Circolo omonimo dall'organizzazione italica a quella austriaca, che doveva compiersi con il 1 gennaio 1818.
Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819 ribadiva il ritorno all'organizzazione del 1805 e venne introdotto nel Tirolo italiano con il 1 gennaio 1821.
La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, sancì per prima l'autogoverno comunale.
Durante gli anni del neassolutismo (1851 - 1861), una serie di ordinanze emanate di volta in volta annullò i princìpi liberali cui si atteneva la legge del 1849. Tra esse, quelle del 31 dicembre 1851, n. 4 (che stabiliva nuovi criteri nell'amministrazione pubblica), del 19 marzo 1852, n. 67 (che conferiva alle autorità politiche il diritto di confermare gli ufficiali comunali), del 15 gennaio 1852, n. 17 (che vietava la pubblicità delle discussioni in merito agli affari comunali).
La legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58, cedette di lì a poco il passo alle norme introdotte durante l'avvento del liberalismo.
La legge-quadro del 5 marzo 1862, n. 18, passata alle diete provinciali per la discussione, elencava in ventisei articoli "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali" e rimandava a future leggi provinciali che avrebbero predisposto i regolamenti comunali nei diversi paesi della corona.
La legge del 3 dicembre 1863, n.115, emanata in esecuzione dell'art. II della legge comunale del 5 marzo 1862, concerneva la regolazione dei rapporti di incolato (Reichsgesetz über das Heimatrecht).
Il 9 gennaio 1866, sulla base delle disposizioni fissate nella legge comunale del 5 marzo 1862, veniva emesso il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".
Le leggi del 18 gennaio 1882, n.2, e dell'8 giugno 1892, n.261, furono motivate dalla necessità di mettere in atto un maggiore controllo circa l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali.

2.1.6 Competenze, funzioni, ambito di attività

Per tutto il periodo che precedette la rivoluzione del marzo 1848 (il Vormärz) i comuni furono interamente sottoposti alle autorità superiori, con scarsa partecipazione delle popolazioni alla gestione locale.
Nel "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" del 31 agosto 1817, a seconda delle diverse "facoltà" e bisogni le comunità erano suddivise in Comuni rurali e Comuni di Città (§6); i primi in Comuni maggiori e "piccioli Comuni" (§7). Dei Comuni di Città, per l'ambito trentino, facevano parte Trento, Rovereto, Riva, Arco.
La Circolare del capitanato di Trento del 4 novembre 1817, n.11135 (cit.), riguardante l'organizzazione e futura amministrazione dei Comuni nel Circolo di Trento stabiliva tra l'altro l'osservanza, a partire dal 1 gennaio 1818, dell'ordinanza governiale del 31 ottobre 1785 per l'amministrazione dei beni di ciascun singolo comune (la quale era annessa alla circolare del 3 aprile 1816, n. 7624).
Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, ribadiva il ritorno alle antiche individualità comunali vigenti fino al 1805, sciogliendo le aggregazioni introdotte sotto il Regno italico. Esso era rivolto alle "Comuni di campagna", alle "Città minori considerate come Comuni", alle "Città maggiori considerate come Comuni". Tale ordinamento sancì uno stretto controllo da parte statale, riducendo le amministrazioni comunali a mere esecutrici della volontà dello stato.
La legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, emanata parallelamente alla nuova costituzione del 4 marzo 1849, contemplava per i comuni un livello di autogoverno al passo con le esigenze delle dottrine liberali. Essa affermava preliminarmente che "Base fondamentale dello Stato libero si è il libero Comune" (Disposizioni generali, I), attribuendo al comune competenze naturali (concernenti tutti gli affari pubblici di interesse comunale che potevano essere affrontati con forze proprie) e delegate (riguardanti i compiti che al comune venivano affidati dallo stato). Alle autorità politiche non spettava alcuna ingerenza nei confronti dei comuni, la cui gestione era interamente affidata agli organi previsti per l'autoamministrazione.
La legge comunale provvisoria considerava alla medesima stregua paesi e città, tuttavia prevedeva l'emanazione di statuti propri per le città di Innsbruck, Bolzano e Trento, alle quali, sottoposte direttamente ai Capitanati circolari, era inoltre conferita l'amministrazione politica in prima istanza per il proprio distretto.
Con l'avviarsi della compagine statale verso forme assolutistiche anche lo spirito della Legge provvisoria comunale del 1849 venne svuotato, emanando una serie di ordinanze che ne contraddicevano i principi. Queste disposizioni del Ministero degli Interni, insieme al complesso delle ordinanze degli anni 1850 e 1851 e a frammenti della legge comunale del 1849 costituirono i fondamenti dell'amministrazione comunale per un intero decennio.
Legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58 fu espressione della volontà del governo di accentrare nelle proprie mani tutta la pubblica amministrazione e non considerò più i comuni quali partner degli organi dell'amministrazione politica. Di tale legge solo le disposizioni sull'incolato furono applicate. Nel medesimo anno veniva emanata la patente di ottobre, mentre la costituzione del febbraio 1861 chiuse ufficialmente il periodo del neoassolutismo.
Al termine di tale esperienza si impose subito la necessità di rinnovare alla luce dei nuovi indirizzi liberali l'apparato statale e di conferire una diversa impronta anche all'organizzazione comunale, secondo i princìpi di autoamministrazione. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi, che negativi, da allora in poi caratterizzò le amministrazioni locali in Austria.
La legge - quadro del 5 marzo 1862, n. 18, forniva solo una cornice normativa, il cui completamento era affidato poi alle leggi provinciali. Essa elencava pertanto solo "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali". Dal punto di vista delle competenze, delle funzioni e dell'ambito di attività dei comuni non si discostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849. Il comune, che era il principale depositario dell'autogoverno locale, non veniva considerato come organo dello stato, ma come un soggetto a sé stante, caratterizzato da interessi specifici e dotato perciò di un raggio d'azione proprio.
Veniva pertanto ribadito quale punto fermo il conferimento ai comuni di una doppia sfera d'azione: quella naturale (tale espressione in questa legge veniva sostituita dal termine "indipendente") e quella delegata.
Dell'art. VII, che permetteva ai comuni aggregatisi in base alla legge provvisoria del 17.3.1849 di tornare a scindersi, approfittarono, nell'ambito trentino, i comuni del Capitanato di Tione che in precedenza avevano operato tale scelta.
La legge del 5 marzo 1862 ribadiva agli artt. XVII - XXI la possibilità per le Diete provinciali di istituire delle Rappresentanze di Distretto o di Circolo (previste anche nella legge comunale del 1849 e mai attivate) con relative Giunte, quali organi di raccordo tra i comuni e la Dieta, ma la Dieta tirolese rifiutò l'istituzione di dipartimenti politici così estesi, a motivo delle grandi distanze del paese e delle difficoltà di comunicazione.
Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" emanato il 9 gennaio 1866, quanto a competenze, funzioni e ambito di attività dei comuni, era conseguente alla legge del 5 marzo 1862. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi, che negativi, da allora in poi caratterizzò le amministrazioni locali in Austria.


2.1.7 Organizzazione amministrativa

Nel periodo del Vormärz l'amministrazione dei comuni in Austria fu in stretta dipendenza dagli apparati statali. I rappresentanti scelti dagli abitanti furono solo autorità esecutive e consultive. L'amministrazione locale risultava burocraticamente complicata e spesso economicamente svantaggiosa.
La circolare del capitanato di Trento del 4 novembre 1817, n.11135, quanto alla futura organizzazione amministrativa dei comuni nel Circolo di Trento stabiliva la nomina di una Rappresentanza comunale e di un capocomune coadiuvato da altro personale (un attuario, degli assistenti, un cassiere, delle guardie boschive e campestri).
Compiti delle nuove Rappresentanze comunali e dei capicomune erano: - la stesura di un accurato inventario del patrimonio comunale; - la corretta tenuta degli atti; - la presentazione dei conti consuntivi; - la consegna degli atti degli archivi comunali presenti nell'ex comune di aggregazione; - la consegna all'archivio del giudizio dei registri di stato civile; - la presentazione del rendiconto, secondo l'ordinanza del 1785.
Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, istituiva nelle Città maggiori considerate come Comuni (Innsbruck, Trento, Bolzano, Rovereto) un Magistrato politico-economico, il quale fungeva anche da istanza politica per le gravi trasgressioni di polizia entro il proprio distretto. Il regolamento definitivo dei magistrati politico-economici delle diverse città giunse in tempi diversi (a Rovereto il 28 gennaio 1823, a Trento il 22 novembre 1825).
Le Città minori considerate come Comuni (per la parte italiana, Riva, Ala e Arco) erano rette da un Magistrato politico-economico, composto di 16/20 elettori, i quali eleggevano:

  • un borgomastro (sindaco), quattro consiglieri, un amministratore dei beni comunali, un esattore steurale (fiscale) e, solo in caso di beni consistenti e di una rilevante attività edilizia, rispettivamente un cancelliere civico e un architetto civico.

Il Comune di campagna doveva eleggere:
  • un capocomune, con il compito di mantenere l'ordine e la polizia;
  • due deputati, quali suoi assistenti;
  • un cassiere;
  • un esattore steurale (o esattore comunale);
  • un certo numero di guardie campestri.

I modi e i termini delle elezioni alle cariche comunali non erano specificati. Da parte del giudizio distrettuale di competenza, nei comuni lontani dalla sede giudiziaria, venivano nominati delegati o giurati per facilitare l'amministrazione.
Il regolamento comunale del 1819, uno strumento legislativo troppo sommario e superficiale, rimase in vigore per quasi trent'anni.
Più dettagliata anche in merito all'organizzazione amministrativa fu la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170. La legge distingueva tra membri comunali e stranieri e, all'interno dei primi, tra cittadini del comune e "pertinenti". Il diritto di voto attivo e passivo, legato al censo, era inoltre riservato ai cittadini e ai "pertinenti" (ma questi ultimi solo se rivestivano uffici pubblici). Organi previsti erano:

  • una Rappresentanza comunale (con membri di numero variabile a seconda della grandezza dei comuni) dotata di un vasto ambito di azione;
  • una Deputazione comunale composta da: un podestà (capocomune per i centri minori), con il compito preminente di rendere esecutive le deliberazioni della Rappresentanza, e due consiglieri, sottoposti al podestà.

Nella temperie neoassolutista l'organizzazione amministrativa dei comuni si resse in base a disposizioni provvisorie, in attesa che venisse elaborata la legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58. Essa, rispetto alle ordinanze transitorie, ribadiva la necessità di un'approvazione delle autorità nella scelta degli ufficiali comunali. Il borgomastro stesso era designato dalle autorità su proposta di una terna di soggetti scaturiti dalle votazioni.
Decaduta la legge precedente con il mutare della situazione politica, la legge - quadro del 5 marzo 1862 non si scostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849 ed era in consonanza con l'avvento del liberalismo negli organi di governo dell'impero. Essa tutelava maggiormente i diritti dei singoli e perciò toglieva le precedenti limitazioni nell'accesso al comune e ai diritti elettorali.
Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" del 9 gennaio 1866 aggiungeva poche novità rispetto all'organizzazione amministrativa dei comuni prevista dalla legge provvisoria del 1849. Emergeva la forte posizione del capocomune, dotato di molte competenze e con i consiglieri nella mera posizione di aiutanti. Rispetto alla linea del governo, prevalse il punto di vista dei conservatori tirolesi riguardo alle limitazioni nell'accettazione nel comune di nuovi membri.
Il presente regolamento, così come quello del 1862, era rivolto esclusivamente a paesi e borgate di dimensioni contenute, essendo le città maggiori ormai dotate di statuto proprio.
Al regolamento comunale del 9 gennaio 1866 era annesso il "Regolamento elettorale per i Comuni della Contea principesca del Tirolo", tramite il quale i ceti più facoltosi mantenevano il controllo delle amministrazioni comunali.
Con il progressivamente sempre più esteso diritto di voto presso il parlamento dell'Impero, la base sociale degli elettori delle rappresentanze comunali paradossalmente rimase spesso più bassa.
Allo scoppio della guerra le amministrazioni comunali caddero sotto il controllo delle autorità politiche.

2.1.8 Rapporti esterni

Il 21 aprile 1815 cessava il periodo di amministrazione provvisoria del Tirolo. A partire dal 1 maggio 1815 l'Austria incorporò ufficialmente il Dipartimento dell'Alto Adige, mentre il Congresso di Vienna confermava il passaggio dell'ex principato vescovile di Trento all'Austria, già avvenuto nel 1803.
Con il 24 marzo 1816 i distretti di Trento e Bressanone ottenevano una loro rappresentanza (insufficiente per la parte italiana del territorio) alla Dieta di Innsbruck, ripristinata dopo la sua soppressione sotto la Baviera.
Il 6 aprile 1818 il Tirolo venne incorporato nella Confederazione germanica, nata dalla dissoluzione dell'impero romano germanico e succeduta alla Confederazione del Reno crollata con Napoleone.
I due Capitanati di Circolo di Trento e Rovereto furono ricostituiti a partire dal 1 maggio 1815.
L'attività della Corte di giustizia di Trento cessava; con il 20 novembre 1815 veniva eretto un Giudizio civico provinciale a Trento e successivamente un Giudizio collegiale civile e criminale a Rovereto, ciascuno con competenze per i rispettivi Circoli.
Il Tribunale d'Appello e Giudizio criminale superiore aveva sede a Innsbruck, mentre l'ultima istanza giudiziaria era costituita dal Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna.
La circolare del 17 luglio 1816 stabiliva che fosse riservata ai giudizi principeschi (sovrani) la giurisdizione criminale rispetto ai ripristinati giudizi patrimoniali nobili.
Con la Patente imperiale del 14 marzo 1817 il Tirolo fu diviso in 99 distretti amministrativi (più 7 nel Vorarlberg); 95 vennero amministrati da cosiddetti Giudizi cumulativi con competenze sia in materia politico-amministrativa, che giudiziaria. Furono denominati Giudizi distrettuali (Landgerichte), sia che ci si riferisse ai 44 principeschi (statali), che ai 51 patrimoniali (sottoposti a un dinasta). Entro gli anni Quaranta dell'Ottocento i dinasti rinunciarono via via ai propri residui diritti giudiziari.
Il Circolo di Trento era costituito da 10 giudizi principeschi (3) e 11 patrimoniali; quello di Rovereto da 8 principeschi e 6 patrimoniali.
Nei 4 distretti cittadini di Innsbruck, Bolzano, Trento e Rovereto l'amministrazione politica era di competenza dei Magistrati, istituiti in dette città rispettivamente in data 11 novembre 1820, 25 febbraio1821, 22 novembre 1825, 28 febbraio 1823.
La nuova organizzazione giudiziaria decorreva dal 1 maggio 1817.
Per quanto riguardava la materia penale, l'Organizzazione dei giudizi criminali, secondo la Circolare dell'i.r. Giudizio di Appello del 16 aprile 1817 prescriveva che i giudizi di prima istanza fossero: - inquirenti autorizzati anche a decidere (per la parte italiana il Giudizio civico provinciale di Trento e il Giudizio collegiale di Rovereto); - inquirenti senza diritto di decisione, detti anche Giudizi distrettuali (per la parte italiana Cles, Cavalese, Tione); - inquirenti competenti solo alla cattura dei sospettati di reato e all'assunzione dei rilievi informativi, detti semplicemente Giudizi (tutti gli altri).
La circolare del Capitanato di Trento di data 4 novembre 1817, n.11135, rivolta alle comunità del Circolo, esplicitava la dipendenza delle stesse dal Capitanato e dai Giudizi distrettuali.
Dopo i moti del 1848 e il fallimento dell'Assemblea costituente di Vienna-Kremsier, fu pubblicata la nuova costituzione del 4 marzo 1849, la quale permetteva allo stato di tenere saldamente in pugno la trasformazione dello stesso in senso moderatamente borghese.
Avendo alla base la separazione delle funzioni giudiziarie da quelle politico-amministrative, il 1 gennaio 1850 entrò in vigore la nuova organizzazione delle autorità amministrative politiche in Tirolo e Vorarlberg:

  • una Luogotenenza a Innsbruck per tutta la provincia;
  • tre Reggenze di Circolo, a Innsbruck, Bressanone e Trento;
  • per l'esercizio delle funzioni politiche i Capitanati distrettuali (sei nella parte italiana);
  • per l'esercizio delle funzioni giudiziarie i nuovi Giudizi distrettuali (4)(26 per il Tirolo italiano), dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza.

Il nuovo ordinamento giudiziario in vigore a partire dal 1.5.1850 prevedeva dunque per il Tirolo italiano:

  • 26 Giudizi distrettuali dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza;
  • la Corte di Cassazione di Vienna, dotata della giurisdizione penale in terza e ultima istanza;
  • un Senato a Trento dotato di giurisdizione civile in terza istanza e penale in seconda;
  • due Corti di Giustizia, a Trento e a Rovereto, dotate di giurisdizione civile in seconda istanza;
  • la Corte di Giustizia di Trento come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona a nord di Trento (5);
  • la Corte di Giustizia di Rovereto come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona a sud di Trento, comprese le Giudicarie;
  • una Camera di Commercio a Rovereto.

La patente imperiale del 31 dicembre 1851 (Silvesterpatent) annullò la costituzione imperiale del 4 marzo 1849 e diede inizio al periodo del neoassolutismo. Al posto della Dieta furono attivate deputazioni 'consultive' a fianco dei governatori.
L'amministrazione giudiziaria e quella politica ai livelli inferiori tornarono a essere unificate. Il 6 maggio 1854 vennero introdotti anche in Tirolo gli Uffici distrettuali misti, nella parte italiana detti anche Preture, i quali eliminarono gli ampi Capitanati distrettuali e incontrarono il favore della popolazione poiché, abbracciando all'incirca le dimensioni dei vecchi giudizi, erano ben distribuiti sul territorio.
La contea del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in quattro Circoli, con sede a Innsbruck, Brixen, Trento e Bregenz, suddivisi in Distretti.
Il Circolo di Trento per l'amministrazione politica era costituito da 25 Uffici distrettuali (Preture).
Gli Uffici distrettuali corrispondevano ai Giudizi distrettuali Per le città di Trento e Rovereto con i dintorni erano competenti i rispettivi Magistrati civici.
L'autorità giudiziaria entrò in vigore a partire dal 25 novembre 1854.
Il Tribunale d'Appello per l'intera contea del Tirolo era a Innsbruck.
Per l'amministrazione della giustizia nel Tirolo italiano vi erano:

  • due Tribunali circolari (a Trento per i Distretti di Trento e dintorni, a Rovereto per i Distretti di Rovereto e dintorni);
  • a Trento e Rovereto due Giudizi distrettuali delegati urbani, che esercitavano la giustizia nelle suddette città e dintorni;
  • gli Uffici distrettuali misti, aventi competenze in materia giudiziaria civile oltre che in quella politica.

I Giudizi inquirenti in materia penale nel Circolo di Trento erano 8 (il Tribunale di Circolo di Trento, l'Ufficio distrettuale di Borgo, l'Ufficio distrettuale di Cavalese, l'Ufficio distrettuale di Primiero, l'Ufficio distrettuale di Cles, il Tribunale di Circolo di Rovereto, l'Ufficio distrettuale di Riva, l'Ufficio distrettuale di Tione).
La crisi subentrata alla sconfitta austriaca nella seconda guerra di indipendenza italiana e alla perdita della Lombardia segnarono la fine del neoassolutismo nella monarchia e l'apertura alle forze liberali. Vennero emanate prima la legge fondamentale del 20 ottobre 1860, poi la più innovativa legge fondamentale del 26 febbraio 1861.
Nel 1861, quale appendice alla legge fondamentale del 26 febbraio, venne approvato anche un nuovo regolamento provinciale per il Tirolo, il quale suscitò ancora delusione nei politici trentini a causa della loro insufficiente presenza alla Dieta: 21 deputati su un totale di 68. Da allora fino al 1914 in Tirolo, nonostante le pressioni per un rinnovamento, non furono introdotte sostanziali modifiche nella costituzione provinciale, né nei criteri della rappresentanza.
La sconfitta subita ad opera dei prussiani nel 1866 fece perdere all'Austria il ruolo-guida in Germania e provocò la cessione del Veneto all'Italia in seguito alla terza guerra di indipendenza. L'anno seguente le pressioni ungheresi portarono alla costituzione del 21 dicembre 1867, che decretava il cosiddetto Ausgleich, il compromesso che dava vita alla duplice monarchia austro-ungarica. I due tronconi di impero mantenevano in comune esercito e finanze, ma godevano ciascuno di un'organizzazione politico-amministrativa propria.
La legge del 19 maggio 1868 sull'erezione delle autorità politico-amministrative nei diversi regni della corona procedette alla completa separazione tra amministrazione politica e funzioni giudiziarie. Le autorità politiche distrettuali venivano denominate Capitanati distrettuali, creati nel 1849, decaduti durante il neoassolutismo e ora rimessi in vita, i quali erano retti da un Capitano e assorbivano l'attività politica che in precedenza era delle Preture e degli Uffici distrettuali misti.
Secondo l'ordinanza del Ministero degli Interni del 10 luglio 1868, la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in 24 Capitanati distrettuali (in vigore a partire dal 31 agosto 1868), otto dei quali per la parte italiana.
Le città di Trento e Rovereto, che in base al regolamento comunale del 1862 erano state elevate a città statutarie, dal punto di vista politico-amministrativo erano equiparate ai Capitanati distrettuali, per l'ambito giudiziario invece dipendevano dall'omonimo Giudizio distrettuale.
Mentre nell'ambito dell'Impero si ebbero diverse leggi elettorali, tese ad allargare sempre più il diritto di voto (1873, 1882, 1896, fino al suffragio universale maschile del 1907) nei comuni della monarchia per l'elezione delle Rappresentanze comunali la base elettorale rimase notevolmente più bassa. L'ultima provincia a rinnovare il proprio ordinamento interno fu il conservatore Tirolo. Il 2 febbraio 1914 finalmente ottenne la ratifica imperiale la nuova Landesordnung tirolese, che rappresentò in parte ancora un compromesso con il vecchio ordine.


(1) Non tutte le comunità trentine appartenenti alla contea del Tirolo erano inserite nel Circolo ai confini d'Italia: le comunità facenti parte delle giurisdizioni di Königsberg (Lavis), Mezzocorona, Cembra, Castello di Fiemme facevano parte del Circolo all'Adige e all'Isarco. La contea di Lodron, a causa della supremazia feudale del vescovo tridentino e della dipendenza dei conti Lodron dall'impero, non venne inserita in nessun circolo. (torna al testo)

(2) La presenza di capitani e vicari (a volte riuniti in un'unica figura), quali rappresentanti del governo vescovile e dotati delle medesime mansioni dei colleghi tridentini, si riscontra anche nella giurisdizione di Fassa, appartenente al principato di Bressanone. (torna al testo)

(3) Il 1 maggio 1817 il giudizio di Vigo di Fassa veniva staccato dal Circolo di Bolzano e incorporato a quello di Trento. (torna al testo)

(4) Da non confondersi con i Giudizi distrettuali dell'organizzazione del 1817, che in tedesco apparivano quali Landgerichte. (torna al testo)

(5) Il Giudizio distrettuale di Cles era Tribunale correzionale per i giudizi a esso sottoposti. (torna al testo)