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L'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, e s.m., introduce l'obbligo della acquisizione di opere d'arte qualora la Provincia, o altro Ente pubblico con contributi provinciali, provveda alla realizzazione di un nuovo edificio pubblico o ad una ristrutturazione di un edificio, comportante una spesa superiore ai 2 miliardi di lire.
La scelta dell'opera d'arte da realizzare o da acquistare è demandata ad una Commissione nominata, di volta in volta, dall'ente che provvede alla realizzazione dei lavori, la cui composizione viene genericamente prevista nel comma 5 del sopraccitato art. 20, come da ultimo sostituito dall’art. 38 della L.P. 17.2.2003, n. 1:
La composizione della Commissione viene dettagliatamente disciplinata all'art. 5 del regolamento di attuazione dell'art 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m., emanato con D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg., e s.m..
1. Nella composizione della commissione il rappresentante dell’ente che realizza l’opera assume la presidenza della stessa e si identifica nel sindaco o suo delegato per le opere realizzate dai comuni e nel legale rappresentante o suo delegato in caso di opere realizzate da altri enti.
2. Ai fini della nomina dell’esperto in rappresentanza delle associazioni artistiche, l’ente individua tale esperto attingendo dalle terne di nominativi segnalate, su richiesta della Soprintendenza per i beni architettonici della Provincia, all’inizio di ogni legislatura da una o più delle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale. Nel caso in cui non pervenga alcuna segnalazione entro trenta giorni dalla richiesta della Soprintendenza e fino a quando non perverranno le segnalazioni delle terne da parte di una o più delle associazioni degli artisti, alla designazione dell’esperto previsto dall’art. 20, comma, 5, lettera c), della legge provinciale n. 2 del 1983, provvede il dirigente del Dipartimento della Provincia competente in materia di beni e attività culturali.”
La Commissione redige ed emana il bando di concorso per la scelta dell'opera da realizzare. Inoltre individua l'opera vincitrice e redige motivata relazione della scelta effettuata. Infine accerta la conformità dell'opera realizzata o acquistata
Il comma 5 bis dell’art. 20 prevede che una somma non superiore al 20 per cento dell’importo previsto dal progetto per l’abbellimento degli edifici ai sensi dei commi 2 e 3 può essere destinata alla corresponsione di premi a favore degli artisti giudicati meritevoli dalla commissione prevista dal comma 5 e per gli importi da essa definiti, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione dell’opera da realizzare
La segreteria delle commissioni provinciali sono assicurate dal Servizio Beni Culturali.
Le commissioni provinciali nominate per l'abbellimento degli edifici pubblici realizzati dalla Provincia
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