Opere d'arte per l'abbellimento degli edifici pubblici.
Articolo 20.


L.P. 3 gennaio 1983, n. 2
Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale.

  Art.20
 
Opere d’arte

  1. La Provincia, qualora provvede alla realizzazione di nuovi edifici pubblici, destina al loro abbellimento, mediante opere d'arte contemporanea, una quota non inferiore al 3 per cento dei primi due miliardi di lire e dell'1 per cento dell'importo residuo della spesa totale prevista nel progetto.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli edifici realizzati da altri enti pubblici con contributi provinciali, attraverso le modalità previste dai commi 5 o 5 ter”.
  3. Le medesime disposizioni si applicano inoltre per l'abbellimento, mediante opere d'arte anche non contemporanea, di edifici oggetto di ristrutturazione comportanti una spesa superiore ai 2 milioni di euro.
  4. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici destinati ad uso industriale o abitativo nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati che importino una spesa non superiore a due miliardi.
  5. L'opera d'arte da realizzare o da acquistare ai sensi dei commi 2 e 3 è scelta da una commissione, nominata dall'ente che provvede alla realizzazione dei lavori, composta da:
    a) un rappresentante dell'ente che realizza l'opera;
    b) il progettista dell'opera edile;
    c) un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
    d) un esperto designato dal dirigente del dipartimento beni e attività culturali.
  1. bis. Una somma non superiore al 20 per cento dell’importo previsto dal progetto per l’abbellimento degli edifici ai sensi dei commi 2 e 3 può essere destinata alla corresponsione di premi a favore degli artisti giudicati meritevoli dalla commissione prevista dal comma 5 e per gli importi da essa definiti, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione dell’opera da realizzare.
  1. ter. Per l’abbellimento di nuovi edifici pubblici secondo quanto previsto dal comma 1 la Provincia, sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, individua l’artista incaricato della realizzazione dell’opera congiuntamente alla nomina del progettista dell’edificio. L’artista incaricato collabora con il progettista per l’individuazione dell’opera d’arte da realizzare nell’ambito del progetto.
  1. L'impegno di somme da parte della Provincia per la realizzazione degli edifici di cui al comma 1 è subordinato alla determinazione della quota destinata al loro abbellimento mediante opere d'arte.
  2. La Giunta provinciale emana, entro sessanta giorni, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. (16) (17).

 

(16) Articolo sostituito dall'art. 14 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e successivamente modificato dall'art. 62 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dall'art. 38 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.
(17) Si veda il D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg per l'attuazione del presente articolo.