Opere d'arte per l'abbellimento degli edifici pubblici.
Articolo 20.
L.P. 3 gennaio 1983, n. 2
Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale.
Art.20
Opere d’arte
- La Provincia, qualora provvede alla realizzazione di nuovi edifici pubblici,
destina al loro abbellimento, mediante opere d'arte contemporanea, una quota non
inferiore al 3 per cento dei primi due miliardi di lire e dell'1 per cento
dell'importo residuo della spesa totale prevista nel progetto.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli edifici realizzati
da altri enti pubblici con contributi provinciali, attraverso le modalità
previste dai commi 5 o 5 ter”.
- Le medesime disposizioni si applicano inoltre per l'abbellimento, mediante
opere d'arte anche non contemporanea, di edifici oggetto di ristrutturazione
comportanti una spesa superiore ai 2 milioni di euro.
- Sono escluse
dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici
destinati ad uso industriale o abitativo nonché gli edifici a qualsiasi uso
destinati che importino una spesa non superiore a due miliardi.
- L'opera
d'arte da realizzare o da acquistare ai sensi dei commi 2 e 3 è scelta da una
commissione, nominata dall'ente che provvede alla realizzazione dei lavori,
composta da:
a) un rappresentante dell'ente che realizza l'opera;
b) il progettista dell'opera edile;
c) un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
d) un esperto designato dal dirigente del dipartimento beni e attività
culturali.
- bis. Una somma non superiore al 20 per cento dell’importo previsto dal progetto
per l’abbellimento degli edifici ai sensi dei commi 2 e 3 può essere destinata
alla corresponsione di premi a favore degli artisti giudicati meritevoli dalla
commissione prevista dal comma 5 e per gli importi da essa definiti, a titolo
di rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione dell’opera
da realizzare.
- ter. Per l’abbellimento di nuovi edifici pubblici secondo quanto previsto dal
comma 1 la Provincia, sentite le associazioni artistiche maggiormente
rappresentative a livello provinciale e con le modalità e i criteri stabiliti
dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del
Consiglio provinciale che si esprime entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, individua l’artista incaricato della realizzazione
dell’opera congiuntamente alla nomina del progettista dell’edificio. L’artista
incaricato collabora con il progettista per l’individuazione dell’opera d’arte
da realizzare nell’ambito del progetto.
- L'impegno di somme da parte della Provincia per la realizzazione degli
edifici di cui al comma 1 è subordinato alla determinazione della quota
destinata al loro abbellimento mediante opere d'arte.
- La Giunta provinciale emana, entro sessanta giorni, un regolamento per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
(16) (17).
(16) Articolo sostituito dall'art. 14 della L.P.
14 febbraio 1992, n. 10 e successivamente modificato dall'art. 62 della L.P. 10
settembre 1993, n. 26 e dall'art. 38 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.
(17) Si veda il D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg per l'attuazione del
presente articolo.