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"REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTO
DI DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI DI INTERESSE CULTURALE
DESTINATI ALL'USO PUBBLICO"
(D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252)
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 (1).
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di
interesse culturale destinati all'uso pubblico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n.
106;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio
2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore,
espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica)
del presente decreto in data 20 luglio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
1. Oggetto.
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della
legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di
produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al
pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di
cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale
della produzione editoriale, nonchè per garantire servizi bibliografici
finalizzati all'informazione e all'accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in
relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di
deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio
nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in
Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale
regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale,
presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente
regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
b) Ministro: il Ministro per i beni e le attività culturali;
c) Ministero: il Ministero per i beni e le attività culturali;
d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al
deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;
e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o
comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento,
anche tramite reti informatiche;
f) documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo
oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che
digitale, nonchè su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica
nell'ambito delle finalità previste dalla legge;
1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto
tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni
digitali;
2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via
telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da
quelli di cui ai numeri 4) e 5);
4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale,
con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro
cinematografico;
5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi
esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il
procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati
per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con
qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su
qualsiasi supporto, purchè rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa
dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera
originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;
7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro
supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella
volontà di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;
8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su
supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o
microfilm;
g) istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive
competenze e specificità, sono raccolti e conservati i documenti oggetto di
deposito legale;
h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha
prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il
responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della
distribuzione;
i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza la
produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti
di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28;
l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o
provvedimenti adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio
delle proprie funzioni. Sono altresì considerate ufficiali le pubblicazioni dei
predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.
3. Archivio nazionale della produzione editoriale.
1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione
editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in
numero non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le
modalità stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di
documento soggetto a deposito legale.
4. Archivi delle produzioni editoriali regionali.
1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali
regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3,
provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non
superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto
obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le
associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla
Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti
di cui al comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti
oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto
destinatario.
3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al
comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero,
sentita la Conferenza unificata.
4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli
istituti depositari regionali, nonchè le successive variazioni e integrazioni
derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti
depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della
Conferenza unificata.
5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di
avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare
l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle
raccolte librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale
sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni. Le modalità attuative sono disciplinate con
apposito accordo, nel quale sono definite altresì le modalità di esercizio della
tutela.
6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti
ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza
copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive
modificazioni.
5. Raccolta e conservazione dei documenti.
1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare
i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale.
2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard
nazionali per le diverse categorie;
b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena
concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle
norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità;
d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti
depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui
diritti connessi;
e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente
regolamento, reclamare i documenti non pervenuti, eventualmente segnalando
l'inadempienza secondo le modalità di cui all'articolo 44.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che
diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica, gli
istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente
normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi
informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla
norma ISO 14721.
Capo II
Deposito dei documenti stampati
6. Soggetti obbligati e istituti depositari.
1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti
depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione,
ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.
2. Una copia è consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia
alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.
4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) manifesti;
g) musica a stampa.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, ai documenti
realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili.
6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le
sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video
d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalità di diffusione al
pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca
nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma,
nonchè agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove
detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio
nazionale, li trasmettono all'istituto depositario più idoneo alla loro
conservazione.
7. Modalità di consegna.
1. La consegna è eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla
prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati al deposito
consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in un apposito plico,
direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi
di eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero con Poste italiane
S.p.a.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro
resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonchè nome,
ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito.
4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna
con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per
ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua
individuazione.
5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul
contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce,
opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come
prova dell'avvenuta consegna.
6. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito
legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico di
cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.
8. Esonero totale.
1. Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al
deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di
un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad
esclusione degli estratti di musica a stampa;
b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio.
2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al
deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
f) del comma 1, nonchè le ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito
legale le mappe catastali.
9. Esonero parziale.
1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una
sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere che
abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore
commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta
esclusione per la musica a stampa.
2. Il soggetto obbligato può, altresì, presentare istanza al Ministero o alla
regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito
legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500
esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o,
rispettivamente, la regione competente, decide sull'istanza con provvedimento
motivato che, se di accoglimento, è comunicato anche agli istituti presso i
quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei
documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.
10. Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati.
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonchè sugli allegati
che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato
al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del
soggetto obbligato al deposito;
b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali
International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number
(ISSN), se utilizzato dall'editore.
2. Sui documenti è altresì apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura:
«esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15
aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori
modalità di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto
obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.
11. Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato, la
sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, dal Ministero, su indicazione
degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei
seguenti criteri:
a) prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la pubblicazione
rientra;
b) tiratura complessiva dell'edizione;
c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.
12. Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e
modalità di deposito.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge, al
fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere
giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati
al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia
dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche in
forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.
2. In caso di pubblicazioni a due o più tirature diversificate per prezzo di
copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.
3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti,
dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili può
essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli
istituti depositari.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna è effettuata in appositi
contenitori che garantiscano l'integrità del materiale in essi contenuto.
13. Altre fattispecie di deposito.
1. Ai fini del deposito di cui all'articolo 6 della legge, i soggetti pubblici
ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio responsabile
dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6
della legge.
2. A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con
l'istituzione richiesta, anche nelle forme dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, le modalità di deposito dei documenti di cui al comma 1. Il
Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i
soggetti obbligati al deposito ai fini dell'applicazione del comma 3
dell'articolo 6 della legge.
3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di
deposito volontario e di scambio con ogni altro ente culturale e di ricerca non
soggetto ad obbligo di deposito.
Capo III
Deposito dei documenti sonori e video
14. Soggetti obbligati e istituti depositari.
1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in
Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, è consegnata alla
Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
2. Una ulteriore copia è consegnata all'istituto che sarà individuato dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, secondo le modalità indicate dall'articolo 4.
3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati
secondo le modalità stabilite al capo VI.
4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati
secondo le modalità stabilite dal capo VII.
15. Modalità di consegna.
1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalità
stabilite dall'articolo 7.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualità tecnica e del
tutto identici a quelli messi in circolazione.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i
soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti
depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.
16. Esonero totale.
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati
dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.
17. Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video.
1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video
consegnato per il deposito legale, nonchè sugli allegati che eventualmente lo
accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui al
comma 1, lettera c), del predetto articolo.
18. Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non sia
dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità
di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste editoriale e tipologia
di supporto.
19. Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalità
di deposito.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono
concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti
sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.
2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di
garantire l'integrità del materiale in essi contenuto.
Capo IV
Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista e dei documenti fotografici
20. Soggetti obbligati e istituti depositari.
1. Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei
video d'artista è inviato all'Istituto nazionale per la grafica a cura
dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. Nel caso di
edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più opere grafiche o
fotografiche realizzate da uno o più autori, l'esemplare dell'opera deve essere
consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi.
2. Una ulteriore copia è consegnata agli istituti che saranno individuati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con le modalità indicate dall'articolo 4.
3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione,
l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo apposito
accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e
valorizzazione.
4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista
diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite
dal Capo VI.
5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista
diffusi su rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite dal
Capo VII.
21. Modalità di consegna.
1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalità stabilite
dall'articolo 7.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i
soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti
depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista
dai quali sia possibile effettuare copia.
4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro
resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonchè nome,
ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito.
5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna
con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per
ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua
individuazione.
6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul
contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce,
opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia
costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come
prova dell'avvenuta consegna. L'accettazione definitiva dei documenti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto
depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo
della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.
22. Esonero totale.
1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso
genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi
linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura, realizzate con
procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la
fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;
b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano
prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove di stato,
o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
c) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di
video d'artista già depositati;
d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai
diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia già
conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con
analoghe funzioni pubblicistiche.
23. Esonero parziale.
1. Il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero o, rispettivamente,
alla regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal
deposito legale per:
a) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di
particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile
in misura superiore a 15.000,00 euro;
b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti per
conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle
singole realizzazioni;
c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine
di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al
deposito, o per concordare la tipologia e la forma più appropriata in cui i
documenti devono essere depositati.
2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi
dell'articolo 9, comma 3.
24. Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d'arte,
video d'artista ed ai documenti fotografici.
1. Su ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale
sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi
identificativi:
a) sul recto:
1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza
dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui il
numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore
il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla corrispondente
all'indicazione di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente seguita
dalla numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il numeratore
indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero
totale degli esemplari;
b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli
effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome dell'autore;
2) l'indicazione del titolo;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva
pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale è stata realizzata la matrice, nonchè il sistema di
stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
6) l'indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto obbligato al deposito.
2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono apposti,
a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione
della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale
agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo
dipende, o del committente;
2) l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro
contesto di pubblica diffusione, di effettiva produzione o pubblicazione o di
diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) l'indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento
e la sua diffusione;
6) l'indicazione della tiratura, ove esista;
7) il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di
documentazione di altre opere;
8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto obbligato al deposito.
3. Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a
cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi
dell'opera, il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonchè gli elementi
di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2. È altresi riportata la dicitura:
«esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15
aprile 2004, n. 106».
25. Determinazione del valore commerciale dei documenti di grafica d'arte,
dei video d'artista, dei documenti fotografici ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte,
fotografici, nonchè dei video d'artista non sia dichiarato, la sua
determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui
all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per contenuti e veste
grafica ed editoriale.
Capo V
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche
26. Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari.
1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia
positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui
all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale
anche una copia negativa del film.
2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale
mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 28 del 2004.
3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film è comunicata alla
Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi
causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini
di duplicazione conservativa e restauro.
4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
numero 4), è consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il
soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed
individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità
indicate all'articolo 4.
27. Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati
e istituti depositari.
1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una
copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge,
anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi
Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale, presso
la quale dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura
l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film
effettivamente prodotti.
28. Modalità di consegna.
1. La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
p), della legge, avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.
2. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i
soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti
depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della
legge, dai quali sia possibile effettuare copia.
29. Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici.
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del
soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero
la sede legale del produttore di opere filmiche;
b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
c) l'anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le
sceneggiature di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge;
d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione
generale per il cinema;
e) per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a film
non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla
Cineteca nazionale.
30. Determinazione del valore commerciale dei film ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7
della legge il valore commerciale dei film è determinato secondo le modalità di
cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa in laboratorio della
copia.
31. Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e
sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7
della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature è
stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT e con le
modalità di cui all'articolo 11, comma 1.
Capo VI
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
32. Soggetti obbligati e istituti depositari.
1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), prodotti
totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato
italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione di quelli
indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale
di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico è consegnata
alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), su supporto
informatico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei
film diffusi su supporto informatico è consegnata alla Cineteca nazionale.
3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica è
consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia per
le finalità di cui all'articolo 12, comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli
istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente è consegnata ai
predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.
5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le
modalità stabilite dall'articolo 7.
6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con
gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia
possibile effettuare copia a fini conservativi.
33. Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico.
1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario
esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste
all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi.
34. Esonero totale.
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto informatico
indicati all'articolo 8.
35. Elementi identificativi da apporre ai documenti diffusi su supporto
informatico.
1. Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il deposito legale,
nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura
del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;
c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o
internazionali, quali l'International Standard Book Number (ISBN), International
Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), se utilizzato
dal produttore.
2. Sui documenti è apposta a cura del soggetto obbligato la dicitura: «Esemplare
fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004,
n. 106».
36. Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi su
supporto informatico.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto informatico
non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le
modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) valore commerciale di edizioni similari;
b) costi di produzione stimati.
Capo VII
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
37. Modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete
informatica.
1. Le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica sono
definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché la
Commissione per il deposito legale, di cui all'articolo 42 e il Comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di
cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui
all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti
obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalità tecniche del deposito
prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le
migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura
prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:
a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su
supporti e mediante tecnologie tradizionali;
b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri
di ricerca e delle istituzioni culturali;
c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero
contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.
4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di
sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica
propedeutica alla proposta di cui al comma 1.
5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi
idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del
documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o
di diffusione del documento, nonché sulla provenienza dal suo autore.
38. Accessibilità dei documenti diffusi tramite rete informatica.
1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili
liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel
rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a
determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto
all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili
esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate
all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi.
39. Esoneri.
1. I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale
nell'ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base
dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
2. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete
informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso
riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.
40. Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite
rete informatica.
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7
della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite
rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, a cura
della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale
centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o
dei costi di produzione stimati.
2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione
di cui all'articolo 37.
Capo VIII
Strumenti di controllo
41. Strumenti di controllo.
1. Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale è svolto
dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza.
42. Commissione per il deposito legale.
1. È istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata:
«Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di controllo e
monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
2. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale del
Ministero, pareri sulle problematiche specifiche derivanti dall'attuazione della
legge e propone linee guida e di indirizzo al Ministero, anche in ordine alla
individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalità
delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
3. La Commissione è composta:
a) dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;
b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie;
c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
e) dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo dell'audiovisivo;
f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
h) dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della
giustizia;
i) da un rappresentante designato dall'ANCI;
l) da un rappresentante designato dall'UPI;
m) da un rappresentante designato dal Coordinamento dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
c) il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della Società italiana autori ed editori (SIAE);
e) i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive
associazioni di categoria, compresi i rappresentanti degli operatori di
telecomunicazioni e di internet;
f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB).
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai componenti della
commissione non sono attribuiti gettoni, indennità e rimborsi di alcun tipo.
6. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione è assicurato
dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Capo IX
Sanzioni amministrative e abrogazioni
43. Sanzioni amministrative.
1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale
del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00
euro, per ogni documento non depositato.
2. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, è aumentata
fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto
obbligato.
3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti
successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma
3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento di
cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà.
44. Accertamento.
1. Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto
obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie,
entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento.
2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una
riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1.
3. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento è trasmesso dagli
istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero o
all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza,
all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle
modalità per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le
disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della
consegna degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2,
della legge.
45. Modalità di versamento.
1. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa da parte
dei competenti Uffici ministeriali, sono versate, a cura del soggetto obbligato,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.
46. Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82
Note:
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2006, n. 19.
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 3 maggio
2006, n. 252.