Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici - Settore beni librari e archivistici

"NORME RELATIVE AL DEPOSITO LEGALE
DEI DOCUMENTI DI INTERESSE CULTURALE DESTINATI ALL'USO PUBBLICO"
(Legge 15 aprile 2004, n. 106)

 Per saperne di più

"REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTO  DI DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI DI INTERESSE CULTURALE DESTINATI ALL'USO PUBBLICO"
(D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252)

 

PREMESSA


PROSPETTO SINTETICO

CAPO II (Reg.)
Deposito dei documenti stampati

CAPO III (Reg.)
Deposito dei documenti sonori e video

CAPO IV (Reg.)
Deposito dei documenti di grafica d'arte, dei video d'artista e dei documenti fotografici

CAPO V (Reg.)
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche

CAPO VI (Reg.)
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico

CAPO VII (Reg.)
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica

CAPO IX (Reg.)
Sanzioni amministrative e abrogazioni


APPENDICE
sono segnalati gli indirizzi di tutti gli Enti ed Istituti citati in Legge e nel Regolamento

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PREMESSA

Con decorrenza 2 settembre 2006 è entrato in vigore il Regolamento (DPR 3 maggio 2006, n. 252) che disciplina “il deposito legale dei documenti” in forza della Legge 15 aprile 2004, n. 106.
Con l’entrata in vigore di detto Regolamento (d'ora innanzi chiamato "Reg.") diviene pertanto operativa la Legge 15 aprile 2004, n. 106 (d'ora innanzi chiamata "Legge"), mentre cessa l’applicazione della Legge 2 febbraio 1939 n. 374 e s.m. sul deposito obbligatorio degli stampati.

Le principali innovazioni riguardano:

1) la diversa finalità della nuova normativa rispetto alla precedente, in quanto diretta non più al controllo della produzione editoriale nazionale, ma alla sua conservazione e valorizzazione mediante la costituzione dell'archivio nazionale e regionale [provinciale nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano] della produzione editoriale (1);

2) le tipologie di "documenti"(2) soggetti al deposito obbligatorio(3) :
- ai tradizionali documenti a stampa (per i quali permane l'obbligo di deposito)
- si aggiungono nuovi documenti: documenti sonori e video, documenti di grafica d'arte, video d'artista, documenti fotografici, film, soggetti, trattamenti delle sceneggiature cinematografiche, documenti diffusi su supporto informatico, documenti diffusi tramite informatica, microforme

3) cambiamento dei soggetti obbligati(4) al deposito: (non più il solo tipografo, ma):
- l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica
- il tipografo, ove manchi l'editore (cioè, qualora sulla pubblicazione manchi l'indicazione formale dell'editore o del responsabile della stessa)
- il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari.
- il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche

4) nuovi Istituti depositari(5) , deputati alla conservazioni dei prodotti editoriali;

5) nuove procedure da seguire per il deposito.

1. In dettaglio, le finalità della Legge (art. 2) riguardano:
a) la raccolta e la conservazione dei documenti (prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano)
b) la produzione e la diffusione dei servizi bibliografici nazionali
c) la possibilità di consultazione e la disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie
d) la documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
2. "i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalità previste dalla legge" (Reg., art. 2, comma 1, lett. f)).
Per "uso pubblico" si intende: "la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche" (Reg., art. 2, comma 1, lett. e)).
3. "I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano". (Legge, art. 1,. comma 3).
4. "le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge" (Reg., art. 2, comma 1, lett. d)).
5. "le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificità, sono raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale" (Reg., art. 2, comma 1, lett. g)).
Il Reg. (art. 4, comma 2) prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, proponga alla Conferenza unificata, entro il 2 giugno 2007, l'elenco degli istituti destinati a conservare le varie tipologie di documenti oggetto di deposito obbligatorio. Una volta approvato, tale elenco sarà oggetto di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Sino all'emanazione di detto decreto, l'istituto depositario per tutte le tipologie di documenti edite, prodotte o distribuite nella provincia di Trento è la Biblioteca comunale di Trento.

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CAPO II
Deposito dei documenti stampati

a) Soggetti obbligati (Reg., art. 6):
- l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica
- il tipografo, ove manchi l'editore (Reg., art. 6)

b) Tipologia di documenti (Reg., art. 6):
- libri
- opuscoli (comprende anche i documenti pieghevoli, ma non quelli a fini commerciali: es. pubblicità)
- pubblicazioni periodiche
- carte geografiche e topografiche
- atlanti
- manifesti
- musica a stampa
(con tutti gli eventuali allegati, di qualunque tipologia, es.: audio, video, CD, ecc.)

c) Quantità e Istituti depositari:
- 1 copia: Biblioteca nazionale centrale di Roma (Reg., art. 6)
- 1 copia: Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Reg., art. 6)
- 2 copie Biblioteca comunale di Trento (Reg., art. 6)
- 1 copia di opere giuridiche: Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia (Reg., art. 12)

d) Esonero:
- totale: estratti (esclusi quelli di musica a stampa), bozze di stampa, registri e modulistica, elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio (Reg., art. 8)
- parziale: 1 sola copia per l'archivio nazionale e 1 per l'archivio regionale [provinciale] di documenti con tirature limitate e/o valori commerciali elevati (cfr. Reg., art. 9)

e) Consegna:
- tempi
- entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti (Reg., art. 7)
- in deroga, opere giuridiche, manifesti, giornali quotidiani, periodici settimanali, quindicinali e mensili, previo accordo con gli istituti depositari, possono essere consegnati in forma cumulativa (reg., art. 12)
- modalità (Reg., art. 7):
 - direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
 - gli esemplari devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
  - dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106"
  - nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito
 - elenco in due copie dei documenti inviati
 - per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 7
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
 - cfr. Reg. art. 10

e) Altre fattispecie di deposito (Legge, art. 6)
si tratta di deposito, su richiesta, di pubblicazioni ufficiali e non di enti pubblici

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CAPO III
Deposito dei documenti sonori e video

a) Soggetti obbligati (Reg., art. 14):
- chi li produce parzialmente o totalmente in Italia, o
- chi li distribuisce su licenza per il mercato italiano

b) Tipologia di documenti (Reg., art. 2, comma 1, lett. f), n. 3)):
- fonogrammi
- videogrammi
- audiovisivi
diversi dai film e da documenti fotografici
(si tratta di musicassette, videocassette, CD, DVD, pubblicati singolarmente, non allegati ad altri documenti a stampa)
Non rientrano in questa tipologia:
- documenti sonori e video diffusi su supporto informatico (cfr. Capo VI)
- documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica (cfr. Capo VII)

c) Quantità e Istituti depositari (Reg., art. 14):
- 1 copia: Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo
- 1 copia: Biblioteca comunale di Trento

d) Esonero totale (Reg., art. 16):
documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari

e) Consegna:
- tempi:
  - entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti (Reg., art. 15)
  - in deroga, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, con scadenze al massimo semestrali) (Reg., art. 19)
- modalità (Reg., art. 15):
  - direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
  - i documenti devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
    - dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106"
    - nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito
  - elenco in due copie dei documenti inviati
  - per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 15
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
  - cfr. Reg. art. 17

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CAPO IV
Deposito dei documenti di grafica d'arte,  dei video d'artista e dei documenti fotografici

a) Soggetti obbligati (Reg., art. 20):
- l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione

b) Tipologia di documenti (Reg., art. 20):
- opere di grafica d'arte(1)
- video d'artista(2) 
- documenti fotografici(3) 
- nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più opere grafiche o fotografiche di uno o più autori, l'esemplare deve essere consegnato nel suo insieme
Non rientrano in questa tipologia:
- documenti di grafica d'arte, video d'artista e documenti fotografici diffusi su supporto informatico (cfr. Capo VI)
- documenti di grafica d'arte, video d'artista e documenti fotografici diffusi tramite rete informatica (cfr. Capo VII)

c) Quantità e Istituti depositari (Reg., art. 20):
- 1 copia: Istituto nazionale per la grafica
- 1 copia: Biblioteca comunale di Trento

d) Esonero:
- totale: cfr. Reg., art. 22
- parziale: solo su richiesta, per documenti di particolare pregio, elevato valore economico, ecc. (cfr. Reg., art. 23)

e) Consegna:
- tempi (Reg., art. 21):
 - entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti
- modalità (Reg., art. 21):
  - direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
  - i documenti devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
    - dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106"
    - nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito
  - elenco in due copie dei documenti inviati
  - per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 21
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
  - cfr. Reg. art. 24

1. "esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni." (Reg., art. 2, comma 1, lett. f), n. 6).
2. "videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni." (Reg., art. 2, comma 1, lett. f), n. 7).
3."esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni." (Reg., art. 2, comma 1, lett. f), n. 5).

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CAPO V
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche

a) Soggetti obbligati (Reg., art. 26-27):
- il produttore (per i film)
- il Direttore generale per il Cinema del Ministero (per i soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche)

b) Tipologia di documenti (Reg., art. 26-27):
- film(1) (solo se iscritti al pubblico registro)
- soggetti, trattamenti, sceneggiature cinematografiche(2)

c) Quantità e Istituti depositari (Reg., art. 26-27):
- film:
 - 1 copia positiva nuova conforme al negativo o al master: Cineteca nazionale
 - 1 copia negativa del film nel caso lo stesso sia riconosciuto di interesse culturale (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28): Cineteca nazionale
 - nessuna ulteriore copia per i film ammessi ai benefici di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28 (art. 24) in quanto tale ammissione comporta di per sé il deposito presso la Cineteca nazionale di una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche
 - 1 copia: Biblioteca comunale di Trento
L'esportazione definitiva dei negativi originali di film è comunicata alla Cineteca nazionale alla quale il produttore, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, ai fini di duplicazione conservativa e restauro
- soggetti, trattamenti, sceneggiature:
 - 1 copia, anche su supporto informatico: Cineteca nazionale o Biblioteca "Luigi Chiarini" del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale

d) Consegna:
- tempi (Reg., art. 28):
  - entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti
- modalità (Reg., art. 28):
  - direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
  - i documenti devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
    - dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106"
    - nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito
  - elenco in due copie dei documenti inviati
  - per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 28
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
  - cfr. Reg. art. 29

1. "iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE)". (Legge, art. 4, lett. o)). "Film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo e documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico." (Reg., art. 2, comma 1, lett. f) n. 4)).
2. Si tratta di: "soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Legge, art. 4, lett. p)).

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CAPO VI
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico

a) Soggetti obbligati (Reg., art. 32):
- il produttore, o
- il distributore su licenza per il mercato italiano

b) Tipologia di documenti (Reg., art. 32):
- documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali
- documenti sonori e video su supporto informatico
- documenti fotografici, grafica d'arte e video d'artista su supporto informatico
- film su supporto informatico

c) Quantità e Istituti depositari (Reg., art. 32):
- 1 copia di documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali: Biblioteca nazionale centrale di Roma
- 1 copia di documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali: Biblioteca nazionale centrale di Firenze
- 1 copia di documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali, attinenti alla materia giuridica: Biblioteca centrale giuridica del Ministero per la giustizia
- 2 copie di documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali: Biblioteca comunale di Trento
- 1 copia di documenti sonori e video su supporto informatico: Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo
- 1 copia documenti fotografici, grafica d'arte e video d'artista su supporto informatico: Istituto nazionale per la grafica
- 1 copia film su supporto informatico: Cineteca nazionale

d) Esonero totale:
i seguenti documenti su supporto informatico: estratti (esclusi quelli di musica a stampa), bozze di stampa, registri e modulistica, elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio (cfr. Reg., art. 34).

e) Consegna:
- tempi:
  - entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti (Reg., art. 7)
- modalità (Reg., art. 32):
  - direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
  - i documenti devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
    - dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106"
    - nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito
  - elenco in due copie dei documenti inviati
  - per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 32
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
  - cfr. Reg. art. 35

e) Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico (Reg., art. 33):
nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e diritti connessi

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CAPO VII
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica

Deposito sospeso in attesa di sperimentazione e successivo regolamento.

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CAPO IX
Sanzioni amministrative e abrogazioni

a) Sanzioni amministrative pecuniarie (Reg., art. 43): per chiunque violi le norme della Legge e del Reg.
  - 3 (tre) volte il valore commerciale del documento, raddoppiato in caso di recidiva, fino a un massimo di € 1.500,00, per ogni documento non depositato
  - fino a 15 (quindici) volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato
  - riduzione della metà della sanzione se la consegna avviene successivamente alla scadenza dei 60 (sessanta) giorni ma prima dell’avvio della procedura di accertamento
  - il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l’obbligo della consegna degli esemplari dovuti
  - l’adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria

b) Abrogazioni:
cfr. art. 46

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APPENDICE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici - Settore beni librari e archivistici
Corso Buonarroti, 76
38100 TRENTO
tel. 0461 494471
e-mail: serv.benilib@provincia.tn.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO.
Ufficio sezioni trentine
via Roma 55
38100 TRENTO
tel. 0461/275544; e-mail: info@bibcom.trento.it; sito: www.bibcom.trento.it

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE
Via Tripoli, 36
50122 FIRENZE FI
tel. 055 2638293
e-mail: segreteria@bncf.firenze.sbn.it

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA
Viale Castro Pretorio, 105
00185 ROMA RM
tel. 06 49891 - fax 06 4457635
e-mail: bncrm@bnc.roma.sbn.it

BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Piazza Cavour
00193 ROMA RM
tel. 06 68834900
e-mail bcg@giustizia.it

BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Piazza della Minerva, 38
00186 ROMA RM
tel. 06.6706.3717 - fax 06.6706.4338
e-mail: BibliotecaMinerva@senato.it

BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Via del Seminario, 76
00186 ROMA RM
tel. 06 67603476 fax 06 6786886
e-mail bib_segreteria@camera.it

BIBLIOTECA DI STATO-MUSEO DELL’AUDIOVISIVO
Via M. Castani, 32
00186 ROMA RM
tel. 06 68406923 fax 06 6865837
e-mail discoteca@dds.it

ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA

Gabinetto disegni e stampe
Via della Lungara, 230
00165 ROMA RM
tel. 06 699801 fax 06 68806565
e-mail s.papaldo@mggrafica.it

Calcografia
Via della Stamperia, 6
00187 ROMA RM
tel. 06 699801 fax 06 69921454
e-mail s.papaldo@mggrafica.it

CINETECA NAZIONALE
Via Tuscolana, 1524
00173 ROMA RM
tel. 06 72294314
e-mail biblioteca@csc-cinematografia.it

BIBLIOTECA “LUIGI CHIARINI” DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA-CINETECA NAZIONALE
Via Tuscolana, 1524
00173 ROMA RM
tel. 06 72294263
e-mail biblioteca@csc-cinematografia.it

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