![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|||
| Provincia Autonoma di Trento | Home | | ![]() |
|
|
"NORME RELATIVE AL DEPOSITO LEGALE |
|
| |||||||||||
"REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTO
DI DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI DI INTERESSE CULTURALE
DESTINATI ALL'USO PUBBLICO"
(D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252)
PREMESSA
PROSPETTO SINTETICO
CAPO II (Reg.)
Deposito dei documenti stampati
CAPO III (Reg.)
Deposito dei documenti sonori e video
CAPO IV (Reg.)
Deposito dei documenti di grafica d'arte, dei video d'artista e dei
documenti fotografici
CAPO V (Reg.)
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature
cinematografiche
CAPO VI (Reg.)
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
CAPO VII (Reg.)
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
CAPO IX (Reg.)
Sanzioni amministrative e abrogazioni
APPENDICE
sono segnalati gli indirizzi di tutti gli Enti ed Istituti citati in
Legge e nel Regolamento
Scarica il documento in formato word (75.5 kb)
PREMESSA
Con decorrenza 2 settembre 2006 è entrato in vigore il Regolamento (DPR 3
maggio 2006, n. 252) che disciplina “il deposito legale dei documenti” in forza
della Legge 15 aprile 2004, n. 106.
Con l’entrata in vigore di detto Regolamento (d'ora innanzi chiamato "Reg.")
diviene pertanto operativa la Legge 15 aprile 2004, n. 106 (d'ora innanzi
chiamata "Legge"), mentre cessa l’applicazione della Legge 2 febbraio 1939 n.
374 e s.m. sul deposito obbligatorio degli stampati.
Le principali innovazioni riguardano:
1) la diversa finalità della nuova normativa rispetto alla precedente, in
quanto diretta non più al controllo della produzione editoriale nazionale, ma
alla sua conservazione e valorizzazione mediante la costituzione
dell'archivio nazionale e regionale [provinciale nel caso delle Province
autonome di Trento e Bolzano] della produzione editoriale
(1);
2) le tipologie di "documenti"(2)
soggetti al deposito obbligatorio(3)
:
- ai tradizionali documenti a stampa (per i quali permane l'obbligo di
deposito)
- si aggiungono nuovi documenti: documenti sonori e video, documenti di
grafica d'arte, video d'artista, documenti fotografici, film, soggetti,
trattamenti delle sceneggiature cinematografiche, documenti diffusi su supporto
informatico, documenti diffusi tramite informatica, microforme
3) cambiamento dei soggetti obbligati(4)
al deposito: (non più il solo tipografo, ma):
- l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia
persona fisica che giuridica
- il tipografo, ove manchi l'editore (cioè, qualora sulla pubblicazione
manchi l'indicazione formale dell'editore o del responsabile della stessa)
- il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
editoriali similari.
- il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di
opere filmiche
4) nuovi Istituti depositari(5)
, deputati alla conservazioni dei prodotti editoriali;
5) nuove procedure da seguire per il deposito.
1. In dettaglio, le finalità della Legge (art. 2) riguardano:
a) la raccolta e la conservazione dei documenti (prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque
non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti
su licenza per il mercato italiano)
b) la produzione e la diffusione dei servizi bibliografici nazionali
c) la possibilità di consultazione e la disponibilità dei medesimi documenti,
nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché
sull'abusiva riproduzione di opere librarie
d) la documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
2. "i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che
gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su
ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle
finalità previste dalla legge" (Reg., art. 2, comma 1, lett. f)).
Per "uso pubblico" si intende: "la distribuzione, la immissione in circolazione,
in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al
presente regolamento, anche tramite reti informatiche" (Reg., art. 2, comma 1,
lett. e)).
3.
"I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque
non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti
su licenza per il mercato italiano". (Legge, art. 1,. comma 3).
4.
"le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi
dell'articolo 3 della legge" (Reg., art. 2, comma 1, lett. d)).
5.
"le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificità,
sono raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale" (Reg., art.
2, comma 1, lett. g)).
Il Reg. (art. 4, comma 2) prevede che ciascuna regione e provincia autonoma,
previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti
interessati, proponga alla Conferenza unificata, entro il 2 giugno 2007,
l'elenco degli istituti destinati a conservare le varie tipologie di documenti
oggetto di deposito obbligatorio. Una volta approvato, tale elenco sarà oggetto
di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Sino all'emanazione
di detto decreto, l'istituto depositario per tutte le tipologie di documenti
edite, prodotte o distribuite nella provincia di Trento è la Biblioteca comunale
di Trento.
CAPO II
Deposito dei documenti stampati
a) Soggetti obbligati (Reg., art. 6):
- l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica
che giuridica
- il tipografo, ove manchi l'editore (Reg., art. 6)
b) Tipologia di documenti (Reg., art. 6):
- libri
- opuscoli (comprende anche i documenti pieghevoli, ma non quelli a fini
commerciali: es. pubblicità)
- pubblicazioni periodiche
- carte geografiche e topografiche
- atlanti
- manifesti
- musica a stampa
(con tutti gli eventuali allegati, di qualunque tipologia, es.: audio, video,
CD, ecc.)
c) Quantità e Istituti depositari:
- 1 copia: Biblioteca nazionale centrale di Roma (Reg., art. 6)
- 1 copia: Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Reg., art. 6)
- 2 copie Biblioteca comunale di Trento (Reg., art. 6)
- 1 copia di opere giuridiche: Biblioteca centrale giuridica del Ministero della
giustizia (Reg., art. 12)
d) Esonero:
- totale: estratti (esclusi quelli di musica a stampa), bozze di stampa,
registri e modulistica, elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili,
mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio (Reg.,
art. 8)
- parziale: 1 sola copia per l'archivio nazionale e 1 per l'archivio regionale
[provinciale] di documenti con tirature limitate e/o valori commerciali elevati
(cfr. Reg., art. 9)
e) Consegna:
- tempi
- entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti (Reg.,
art. 7)
- in deroga, opere giuridiche, manifesti, giornali quotidiani, periodici
settimanali, quindicinali e mensili, previo accordo con gli istituti depositari,
possono essere consegnati in forma cumulativa (reg., art. 12)
- modalità (Reg., art. 7):
- direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
- gli esemplari devono essere chiusi in apposito plico confezionato con
involucro resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
- dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della
legge 15 aprile 2004, n. 106"
- nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito
- elenco in due copie dei documenti inviati
- per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 7
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
- cfr. Reg. art. 10
e) Altre fattispecie di deposito (Legge, art. 6)
si tratta di deposito, su richiesta, di pubblicazioni ufficiali e non di enti
pubblici
CAPO III
Deposito dei documenti sonori e video
a) Soggetti obbligati (Reg., art. 14):
- chi li produce parzialmente o totalmente in Italia, o
- chi li distribuisce su licenza per il mercato italiano
b) Tipologia di documenti (Reg., art. 2, comma 1, lett. f), n. 3)):
- fonogrammi
- videogrammi
- audiovisivi
diversi dai film e da documenti fotografici
(si tratta di musicassette, videocassette, CD, DVD, pubblicati singolarmente,
non allegati ad altri documenti a stampa)
Non rientrano in questa tipologia:
- documenti sonori e video diffusi su supporto informatico (cfr. Capo VI)
- documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica (cfr. Capo VII)
c) Quantità e Istituti depositari (Reg., art. 14):
- 1 copia: Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo
- 1 copia: Biblioteca comunale di Trento
d) Esonero totale (Reg., art. 16):
documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a 15
esemplari
e) Consegna:
- tempi:
- entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti (Reg.,
art. 15)
- in deroga, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati
forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, con scadenze al
massimo semestrali) (Reg., art. 19)
- modalità (Reg., art. 15):
- direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
- i documenti devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro
resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
- dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della
legge 15 aprile 2004, n. 106"
- nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito
- elenco in due copie dei documenti inviati
- per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 15
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
- cfr. Reg. art. 17
CAPO IV
Deposito dei documenti di grafica d'arte, dei video d'artista e dei
documenti fotografici
a) Soggetti obbligati (Reg., art. 20):
- l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione
b) Tipologia di documenti (Reg., art. 20):
- opere di grafica d'arte(1)
- video d'artista(2)
- documenti fotografici(3)
- nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più opere
grafiche o fotografiche di uno o più autori, l'esemplare deve essere consegnato
nel suo insieme
Non rientrano in questa tipologia:
- documenti di grafica d'arte, video d'artista e documenti fotografici diffusi
su supporto informatico (cfr. Capo VI)
- documenti di grafica d'arte, video d'artista e documenti fotografici diffusi
tramite rete informatica (cfr. Capo VII)
c) Quantità e Istituti depositari (Reg., art. 20):
- 1 copia: Istituto nazionale per la grafica
- 1 copia: Biblioteca comunale di Trento
d) Esonero:
- totale: cfr. Reg., art. 22
- parziale: solo su richiesta, per documenti di particolare pregio, elevato
valore economico, ecc. (cfr. Reg., art. 23)
e) Consegna:
- tempi (Reg., art. 21):
- entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti
- modalità (Reg., art. 21):
- direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
- i documenti devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro
resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
- dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della
legge 15 aprile 2004, n. 106"
- nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito
- elenco in due copie dei documenti inviati
- per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 21
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
- cfr. Reg. art. 24
1. "esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate
con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su
qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa
dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera
originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni." (Reg., art. 2, comma 1, lett. f), n. 6).
2.
"videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo
tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare
un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni." (Reg., art. 2, comma 1, lett. f), n. 7).
3."esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che
documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico,
digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione
e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni." (Reg., art. 2, comma 1, lett. f), n. 5).
CAPO V
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature
cinematografiche
a) Soggetti obbligati (Reg., art. 26-27):
- il produttore (per i film)
- il Direttore generale per il Cinema del Ministero (per i soggetti, trattamenti
e sceneggiature cinematografiche)
b) Tipologia di documenti (Reg., art. 26-27):
- film(1) (solo se iscritti al
pubblico registro)
- soggetti, trattamenti, sceneggiature cinematografiche(2)
c) Quantità e Istituti depositari (Reg., art. 26-27):
- film:
- 1 copia positiva nuova conforme al negativo o al master: Cineteca nazionale
- 1 copia negativa del film nel caso lo stesso sia riconosciuto di interesse
culturale (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28): Cineteca
nazionale
- nessuna ulteriore copia per i film ammessi ai benefici di cui al D.Lgs 22
gennaio 2004, n. 28 (art. 24) in quanto tale ammissione comporta di per sé il
deposito presso la Cineteca nazionale di una copia positiva nuova conforme al
negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche
- 1 copia: Biblioteca comunale di Trento
L'esportazione definitiva dei negativi originali di film è comunicata alla
Cineteca nazionale alla quale il produttore, o i suoi aventi causa, garantiscono
il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, ai fini di duplicazione
conservativa e restauro
- soggetti, trattamenti, sceneggiature:
- 1 copia, anche su supporto informatico: Cineteca nazionale o Biblioteca "Luigi
Chiarini" del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale
d) Consegna:
- tempi (Reg., art. 28):
- entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti
- modalità (Reg., art. 28):
- direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
- i documenti devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro
resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
- dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della
legge 15 aprile 2004, n. 106"
- nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito
- elenco in due copie dei documenti inviati
- per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 28
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto obbligato:
- cfr. Reg. art. 29
1. "iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto
dalla Società italiana autori ed editori (SIAE)". (Legge, art. 4, lett. o)).
"Film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale,
con contenuto narrativo e documentaristico, iscritto al pubblico registro
cinematografico." (Reg., art. 2, comma 1, lett. f) n. 4)).
2.
Si tratta di: "soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi
alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28 (Legge, art. 4, lett. p)).
CAPO VI
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
a) Soggetti obbligati (Reg., art. 32):
- il produttore, o
- il distributore su licenza per il mercato italiano
b) Tipologia di documenti (Reg., art. 32):
- documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non
riscrivibile, contenenti informazioni digitali
- documenti sonori e video su supporto informatico
- documenti fotografici, grafica d'arte e video d'artista su supporto
informatico
- film su supporto informatico
c) Quantità e Istituti depositari (Reg., art. 32):
- 1 copia di documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o
non riscrivibile, contenenti informazioni digitali: Biblioteca nazionale
centrale di Roma
- 1 copia di documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o
non riscrivibile, contenenti informazioni digitali: Biblioteca nazionale
centrale di Firenze
- 1 copia di documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o
non riscrivibile, contenenti informazioni digitali, attinenti alla materia
giuridica: Biblioteca centrale giuridica del Ministero per la giustizia
- 2 copie di documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o
non riscrivibile, contenenti informazioni digitali: Biblioteca comunale di
Trento
- 1 copia di documenti sonori e video su supporto informatico: Discoteca di
Stato - Museo dell'Audiovisivo
- 1 copia documenti fotografici, grafica d'arte e video d'artista su supporto
informatico: Istituto nazionale per la grafica
- 1 copia film su supporto informatico: Cineteca nazionale
d) Esonero totale:
i seguenti documenti su supporto informatico: estratti (esclusi quelli di musica
a stampa), bozze di stampa, registri e modulistica, elenchi dei protesti
cambiari e documenti assimilabili, mappe catastali, materiale di ordinaria e
minuta pubblicità per il commercio (cfr. Reg., art. 34).
e) Consegna:
- tempi:
- entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti (Reg.,
art. 7)
- modalità (Reg., art. 32):
- direttamente, o tramite posta, o con altro mezzo
- i documenti devono essere chiusi in apposito plico confezionato con involucro
resistente, sull'esterno del quale devono risultare:
- dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della
legge 15 aprile 2004, n. 106"
- nome, o denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito
- elenco in due copie dei documenti inviati
- per ulteriori modalità cfr. Reg., art. 32
- elementi identificativi da apporre su ogni documento dal soggetto
obbligato:
- cfr. Reg. art. 35
e) Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico (Reg.,
art. 33):
nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e diritti connessi
CAPO VII
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
Deposito sospeso in attesa di sperimentazione e successivo regolamento.
CAPO IX
Sanzioni amministrative e abrogazioni
a) Sanzioni amministrative pecuniarie (Reg., art. 43): per chiunque violi le
norme della Legge e del Reg.
- 3 (tre) volte il valore commerciale del documento, raddoppiato in caso di
recidiva, fino a un massimo di € 1.500,00, per ogni documento non depositato
- fino a 15 (quindici) volte in caso di evasione totale da parte del soggetto
obbligato
- riduzione della metà della sanzione se la consegna avviene successivamente
alla scadenza dei 60 (sessanta) giorni ma prima dell’avvio della procedura di
accertamento
- il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l’obbligo della
consegna degli esemplari dovuti
- l’adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione
di un terzo della sanzione pecuniaria
b) Abrogazioni:
cfr. art. 46
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici - Settore beni librari e archivistici
Corso Buonarroti, 76
38100 TRENTO
tel. 0461 494471
e-mail: serv.benilib@provincia.tn.it
BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO.
Ufficio sezioni trentine
via Roma 55
38100 TRENTO
tel. 0461/275544; e-mail:
info@bibcom.trento.it; sito:
www.bibcom.trento.it
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE
Via Tripoli, 36
50122 FIRENZE FI
tel. 055 2638293
e-mail: segreteria@bncf.firenze.sbn.it
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA
Viale Castro Pretorio, 105
00185 ROMA RM
tel. 06 49891 - fax 06 4457635
e-mail: bncrm@bnc.roma.sbn.it
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Piazza Cavour
00193 ROMA RM
tel. 06 68834900
e-mail bcg@giustizia.it
BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Piazza della Minerva, 38
00186 ROMA RM
tel. 06.6706.3717 - fax 06.6706.4338
e-mail: BibliotecaMinerva@senato.it
BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Via del Seminario, 76
00186 ROMA RM
tel. 06 67603476 fax 06 6786886
e-mail bib_segreteria@camera.it
BIBLIOTECA DI STATO-MUSEO DELL’AUDIOVISIVO
Via M. Castani, 32
00186 ROMA RM
tel. 06 68406923 fax 06 6865837
e-mail discoteca@dds.it
ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA
Gabinetto disegni e stampe
Via della Lungara, 230
00165 ROMA RM
tel. 06 699801 fax 06 68806565
e-mail s.papaldo@mggrafica.it
Calcografia
Via della Stamperia, 6
00187 ROMA RM
tel. 06 699801 fax 06 69921454
e-mail s.papaldo@mggrafica.it
CINETECA NAZIONALE
Via Tuscolana, 1524
00173 ROMA RM
tel. 06 72294314
e-mail biblioteca@csc-cinematografia.it
BIBLIOTECA “LUIGI CHIARINI” DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA-CINETECA
NAZIONALE
Via Tuscolana, 1524
00173 ROMA RM
tel. 06 72294263
e-mail biblioteca@csc-cinematografia.it