MODULISTICA PER I BENI CULTURALI: leggi di settore, contributi, graduatorie, richieste autorizzazioni, ecc.

Nuove disposizioni in materia di beni culturali" (L.P. 17 febbraio 2003, n. 1)

La legge sopra richiamata all'art. 5 prevede, tra l'altro:

  1. La Provincia ha facoltà di provvedere direttamente o di concedere contributi per la spesa sostenuta dal proprietario o da altro soggetto legittimato all’esecuzione di interventi per assicurare la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela, per il loro restauro e la loro manutenzione straordinaria, per attività di ricerca e recupero, nonché per l'installazione e il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici di salvaguardia e prevenzione
     

  1. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, i termini entro i quali possono essere presentate alle soprintendenze le istanze di contributo nonché i criteri per la valutazione delle stesse e i soggetti beneficiari. (Tali criteri sono stati fissati con la deliberazione n. 2055 di data 22 agosto 2003)
     



  2. Ai fini della fruizione pubblica dei beni tutelati, in caso di intervento rilevante sotto l’aspetto storico, artistico o economico, l'assunzione degli oneri di cui al presente articolo, relativamente a beni di proprietà privata, è subordinata alla garanzia del pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni, da stipularsi con i singoli beneficiari. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali della fruizione, tenendo conto della tipologia e dell’entità degli interventi finanziati e dei beni cui gli stessi si riferiscono. Le convenzioni di durata ultradecennale relative a beni immobili sono annotate al libro fondiario.
     



  3. La Provincia può esercitare, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, le facoltà previste ai commi 1 e 2, anche relativamente ai beni immobili e mobili (non sottoposti a vincolo) ritenuti appartenere al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino, e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento.

Demandate a gestire tali contributi sono la Soprintendenza per i Beni Architettonici e la Soprintendenza per i Beni Storico-artistici,  la prima per quanto riguarda i beni immobili (parte architettonica), la seconda i beni mobili (affreschi, dipinti, opere lignee, ecc...), situate a Trento in via S. Marco, 27.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il 30 aprile di ogni anno.

Beneficiari: possono chiedere il contributo;

  1. Comprensori;

  2. Comuni ed Enti pubblici non economici;

  3. Enti Ecclesiastici legalmente riconosciuti:

  4. Privati:

    1. Persone fisiche;
    2. Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (onlus);
    3. Enti di diritto privato;
  5. Società commerciali, Compagnie di assicurazione, Istituti di credito e loro Fondazioni, Società e Imprese in genere ed Enti pubblici economici: nessun contributo.

Vi sono alcune tipologie di contributo:

Ogni anno vengono approvate le graduatorie, sulla scorta di quanto previsto nei criteri, e alle pratiche in graduatoria utile al finanziamento verrà assegnato il contributo con i fondi stanziati nel bilancio dell'anno successivo a quello della presentazione. Le pratiche non finanziate per mancanza di fondi, rimangono in graduatoria, con lo stesso punteggio di merito, anche nei due anni successivi.

Le norme che regolano nel dettaglio la concessione dei contributi si trovano nella sopra richiamata L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 , e nei criteri.

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