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Nuove disposizioni in materia di beni culturali (legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1)
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La Provincia autonoma di Trento, mediante la Soprintendenza
per i Beni librari e archivistici, ai sensi della legge provinciale 17
febbraio 2003, n. 1 concede contributi a sostegno degli interventi e delle
attività per gli archivi storici e per le biblioteche di conservazione, e
più in particolare per:
- l’acquisizione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture
destinate a sedi di archivi (art. 31, comma 2, lett. a)
- l’acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi (art. 31, comma 2, lett.
b)
- la conservazione ed il restauro di beni archivistici (art. 5, comma 1)
- l’ordinamento e inventariazione di archivi (art. 31, comma 2, lett. c)
- la valorizzazione di beni archivistici (art. 5, comma 2)
- il funzionamento degli archivi (art. 31, comma 2, lett. d)
- l’acquisto di arredi e attrezzature per le biblioteche (art. 5, comma 1)
- la conservazione e restauro di beni librari (art. 5, comma 1)
- lo studio e valorizzazione di beni librari (art. 5, comma 2).
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I soggetti ai quali possono essere concessi i contributi, i
termini per la presentazione delle domande alla Soprintendenza per i Beni
librari e archivistici ed i criteri per la valutazione delle medesime sono
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2464 del giorno 20
ottobre 2004 modificata con deliberazione n. 659 di data 7 aprile 2006 ("Criteri e
modalità per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt.
5 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1").
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Possono accedere ai contributi:
per gli archivi storici
- enti pubblici locali diversi da comuni e loro forme associative (nel
rispetto di quanto disposto dai criteri di applicazione della L.P. 15.11.1993,
n. 36 e s.m.); enti funzionali della Provincia autonoma di Trento
- soggetti privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati
di notevole interesse storico dal Dirigente della Struttura provinciale
competente in materia di beni librari e archivistici
- enti ecclesiastici proprietari di archivi considerati di interesse storico
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 2000, n. 189
per le biblioteche di conservazione
- enti pubblici territoriali e enti pubblici operanti nelle materie di
competenza della Provincia o ad essa delegate: comprensori, comuni e loro
forme associative, altri enti pubblici locali
- soggetti privati proprietari, possessori o detentori di biblioteche
dichiarate di particolare importanza dal Dirigente del Servizio provinciale
competente
- enti ecclesiastici proprietari di beni librari di interesse storico ai sensi
dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n.
189.
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Ai fini della fruizione pubblica dei beni tutelati, in caso
di intervento rilevante sotto l’aspetto storico, artistico o economico,
l'assunzione degli oneri di cui al presente articolo, relativamente a beni di
proprietà privata, è subordinata alla garanzia del pubblico accesso, qualora
non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da
apposite convenzioni, da stipularsi con i singoli beneficiari. Le convenzioni
stabiliscono i limiti temporali della fruizione, tenendo conto della tipologia
e dell’entità degli interventi finanziati e dei beni cui gli stessi si
riferiscono. Le convenzioni di durata ultradecennale relative a beni immobili
sono annotate al libro fondiario.
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Le domande di contributo, redatte sull’apposita
modulistica, devono essere inoltrate (anche a mezzo posta) alla
Soprintendenza per i Beni librari e archivistici entro il giorno 30 giugno
di ogni anno. Tali domande sono valutate per la concessione del contributo
a valere sull’esercizio finanziario dell’anno successivo a quello di
presentazione.
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Sulla base di quanto disposto dai criteri per la
concessione dei contributi ad ogni domanda è attribuito un punteggio. Al
termine della fase istruttoria (termine massimo: 240 giorni decorrenti dal
giorno successivo al termine per la presentazione delle domande) viene redatta
una graduatoria, in base alla quale sono concessi i contributi, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili. Le domande di contributo non finanziate per
mancanza di fondi possono rientrare automaticamente nella graduatoria
dell’anno successivo se il soggetto richiedente inoltra alla Soprintendenza
per i Beni librari e archivistici una domanda di riconsiderazione. In
tale caso la domanda conserva il punteggio inizialmente attribuito, maggiorato
di 10 punti.
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