MODULISTICA PER I BENI LIBRARI ED ARCHIVISTICI: leggi di settore, contributi, graduatorie
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Nuove disposizioni in materia di beni culturali (legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1)

  1. La Provincia autonoma di Trento, mediante la Soprintendenza per i Beni librari e archivistici, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 concede contributi a sostegno degli interventi e delle attività per gli archivi storici e per le biblioteche di conservazione, e più in particolare per:
    - l’acquisizione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi (art. 31, comma 2, lett. a)
    - l’acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi (art. 31, comma 2, lett. b)
    - la conservazione ed il restauro di beni archivistici (art. 5, comma 1)
    - l’ordinamento e inventariazione di archivi (art. 31, comma 2, lett. c)
    - la valorizzazione di beni archivistici (art. 5, comma 2)
    - il funzionamento degli archivi (art. 31, comma 2, lett. d)
    - l’acquisto di arredi e attrezzature per le biblioteche (art. 5, comma 1)
    - la conservazione e restauro di beni librari (art. 5, comma 1)
    - lo studio e valorizzazione di beni librari (art. 5, comma 2).
     

  2. I soggetti ai quali possono essere concessi i contributi, i termini per la presentazione delle domande alla Soprintendenza per i Beni librari e archivistici ed i criteri per la valutazione delle medesime sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2464 del giorno 20 ottobre 2004 modificata con deliberazione n. 659 di data 7 aprile 2006 ("Criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1").
     

  3. Possono accedere ai contributi:

    per gli archivi storici
    - enti pubblici locali diversi da comuni e loro forme associative (nel rispetto di quanto disposto dai criteri di applicazione della L.P. 15.11.1993, n. 36 e s.m.); enti funzionali della Provincia autonoma di Trento
    - soggetti privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico dal Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici
    - enti ecclesiastici proprietari di archivi considerati di interesse storico ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189

    per le biblioteche di conservazione
    - enti pubblici territoriali e enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia o ad essa delegate: comprensori, comuni e loro forme associative, altri enti pubblici locali
    - soggetti privati proprietari, possessori o detentori di biblioteche dichiarate di particolare importanza dal Dirigente del Servizio provinciale competente
    - enti ecclesiastici proprietari di beni librari di interesse storico ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189.
     

  4. Ai fini della fruizione pubblica dei beni tutelati, in caso di intervento rilevante sotto l’aspetto storico, artistico o economico, l'assunzione degli oneri di cui al presente articolo, relativamente a beni di proprietà privata, è subordinata alla garanzia del pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni, da stipularsi con i singoli beneficiari. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali della fruizione, tenendo conto della tipologia e dell’entità degli interventi finanziati e dei beni cui gli stessi si riferiscono. Le convenzioni di durata ultradecennale relative a beni immobili sono annotate al libro fondiario.
     

  5. Le domande di contributo, redatte sull’apposita modulistica, devono essere inoltrate (anche a mezzo posta) alla Soprintendenza per i Beni librari e archivistici entro il giorno 30 giugno di ogni anno. Tali domande sono valutate per la concessione del contributo a valere sull’esercizio finanziario dell’anno successivo a quello di presentazione.
     

  6. Sulla base di quanto disposto dai criteri per la concessione dei contributi ad ogni domanda è attribuito un punteggio. Al termine della fase istruttoria (termine massimo: 240 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine per la presentazione delle domande) viene redatta una graduatoria, in base alla quale sono concessi i contributi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande di contributo non finanziate per mancanza di fondi possono rientrare automaticamente nella graduatoria dell’anno successivo se il soggetto richiedente inoltra alla Soprintendenza per i Beni librari e archivistici una domanda di riconsiderazione. In tale caso la domanda conserva il punteggio inizialmente attribuito, maggiorato di 10 punti.

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