Opere d'arte per l'abbellimento degli edifici pubblici.
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2825 di data 14 dicembre 2007


Criteri per l’individuazione dell’artista incaricato della realizzazione dell’opera d’arte per l’abbellimento di nuovi edifici pubblici, di cui al comm 5ter dell’art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.
 

Il Relatore comunica:

L’art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 dispone l’obbligo della acquisizione o della realizzazione di un’opera d’arte, qualora la Provincia o altro Ente pubblico con contributi provinciali, provveda alla realizzazione di un nuovo edificio pubblico o ad una ristrutturazione.

L’art. 68 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento”, ha modificato il sopra citato art. 20, tra l’altro, introducendo il comma 5 ter.
Tale comma prevede che, per l’abbellimento di nuovi edifici pubblici, la Provincia, sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, debba individuare l’artista incaricato della realizzazione dell’opera d’arte, congiuntamente alla nomina del progettista dell’edificio. Artista, progettista e direttore dei lavori collaboreranno poi tra loro per la scelta dell’opera d’arte da realizzare nell’ambito del progetto.

Lo stesso comma stabilisce inoltre che l’individuazione dell’artista avvenga secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
Si prevede inoltre come le medesime disposizioni possano essere applicate anche agli edifici realizzati da altri enti pubblici con contributi provinciali, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 20. Tali enti, infatti, possono scegliere di nominare la commissione che individuerà l’opera d’arte d’abbellimento dell’edificio, secondo la procedura corrente di cui al comma 5, oppure nominare l’artista che realizzerà l’opera d’arte, seguendo le nuove modalità previste al comma 5 ter.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di disciplinare quanto previsto dal comma 5ter dell’art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2. Precisando che per quanto non disposto, rimane valido quanto disciplinato dal regolamento di attuazione dell’art.20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg..

Le principali proposte contenute nei criteri proposti riguardano le seguenti previsioni:

- I nuovi criteri sono applicati agli incarichi di progettazione definitiva, affidati dopo l’entrata in vigore degli stessi;

- entro il 30 giugno di ogni anno, gli artisti che intendono proporsi per l’affidamento dell’incarico di realizzazione di opere d’arte d’abbellimento di nuovi edifici pubblici, inviano alla Soprintenenza per i beni Architettonici il proprio curriculum o l’integrazione del medesimo già inviato negli anni precedenti. Successivamente la stessa Soprintenenza approva con determinazione del Dirigente e pubblica sul sito internet, nel portale tematico della Cultura, l’elenco degli artisti che hanno inviato la propria documentazione e provvede a trasmettere tale elenco e la relativa documentazione pervenuta a tutti gli enti pubblici e alle Associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- l’ente che realizza i lavori o la Struttura provinciale competente, ogniqualvolta debba affidare un nuovo incarico di progettazione per la realizzazione di un nuovo edifiico pubblico, individua l’artista fra quelli in elenco, sulla base del curriculum in relazione alla progettazione da elaborare, e, valutando le osservazioni inviate entro 15 giorni dalle associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, nomina l’artista a cui affidare l’incarico di collaborare con il progettista per la scelta dell’opera d’arte d’abbellimento del nuovo edificio pubblico, nonchè la relativa realizzazione e nè motiva la scelta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il comma 5ter, dell’art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2;
- visto il regolamento di attuazione dell’art.20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg;
- visto il parere favorevole senza osservazioni espresso dal Consiglio delle autonomi locali della Provincia di Trento nella seduta del 12 ottobre 2007;
- visto il parere favorevole della quinta commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, espresso nella seduta del 20 novembre 2007;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse i criteri per l’individuazione dell’artista incaricato della realizzazione dell’opera d’arte per l’abbellimento di nuovi edifici pubblici, previsti dal comma 5ter dell’art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare l’applicazione dei criteri di cui al punto 1) agli incarichi di progettazione affidati dopo l’entrata in vigore dei criteri stessi;

3) di pubblicare i criteri di cui all’allegato A del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

4) di dare atto che, per quanto non disposto nei criteri di cui al punto 1), rimane valido quanto disciplinato dal regolamento di attuazione dell’art.20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg..
 

ALLEGATO A

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ARTISTA INCARICATO DELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA D’ARTE D’ABBELLIMENTO DI NUOVI EDIFICI PUBBLICI, DI CUI AL COMMA 5TER DELL’ART. 20 DELLA L.P. 3 GENNAIO 1983, N. 2.

1. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
I presenti criteri si applicano per l’individuazione dell’artista da incaricare della realizzazione dell’opera d’arte d’abbellimento di nuovi edifici provinciali, di cui al comma 5ter dell’art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2..
Sono soggetti all’applicazione dei presenti criteri anche gli enti pubblici che realizzano edifici con conributi provinciali, qualora scelgano di individuare l’opera d’arte d’abbellimento, ai sensi dell’art. 20, comma 5 ter, della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.
I criteri si applicano agli incarichi di progettazione definitiva affidati dopo l’entrata in vigore degli stessi.

2. ELENCO ARTISTI
Entro il 30 giugno di ogni anno, gli artisti che intendono proporsi per l’affidamento dell’incarico di realizzazione di opere d’arte d’abbellimento di nuovi edifici pubblici, inviano alla Soprintendenza per i beni Architettonici il proprio curriculum, o l’integrazione del medesimo già inviato negli anni precedenti.
La Soprintendenza per i beni Architettonici, dopo la scadenza dei termini, approva con determinazione del Dirigente l’elenco degli artisti che hanno inviato la propria documentazione. Successivamente provvede a pubblicare l’elenco sul sito internet nel portale tematico della Cultura e lo invia, con la relativa documentazione pervenuta, a tutti gli enti pubblici e alle Associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. INDIVIDUAZIONE DELL’ARTISTA
L’ente che realizza i lavori o la Struttura provinciale competente, ogniqualvolta debba affidare un nuovo incarico di progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo edificio pubblico, individua, fra gli artisti dell’elenco di cui al punto 2. l’artista più idoneo, sulla base della valutazione del curriculum in relazione alla progettazione da elaborare.
L’ente che realizza i lavori o la Struttura provinciale competente chiede alle associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale di esprimere entro 15 giorni le proprie osservazioni, in merito alla scelta dell’artista.

4. NOMINA DELL’ARTISTA
Trascorso il termine di cui al punto 3, l’ente che realizza i lavori, valutando le osservazioni eventualmente inviate dalle associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello
provinciale, nomina l’artista a cui affidare l’incarico di collaborare con il progettista per la scelta dell’opera d’arte d’abbellimento del nuovo edificio pubblico nonché con il direttore lavori per la relativa realizzazione, e né motiva la scelta, tenendo conto della non sovrapposizione degli incarichi e del principio di rotazione.

5. RAPPORTI FRA PROGETTISTA E ARTISTA
I rapporti di collaborazione fra il progettista, il direttore lavori e l’artista, per la scelta dell’opera d’arte d’abbellimento del nuovo edificio pubblico nonché della relativa realizzazione, saranno regolati nella convenzione di affidamento di incarico di progettazione definitiva e direzione lavori dell’edificio da realizzare, nonché nel contratto di nomina dell’artista per la scelta e la realizzazione dell’opera d’arte.

6. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
La Committenza, nell’ambito dell’approvazione del progetto definitivo o esecutivo, si esprime anche in ordine all’opera d’arte progettata dall’artista.

7. INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 20, COMMI 1 E 3 DELLA L.P. 2/1983 E S.M..
La Provincia e gli Enti pubblici possono provvedere a realizzare opere d’arte contemporanea per l’abbellimento dei nuovi edifici pubblici o negli interventi di ristrutturazione anche qualora l’importo della spesa totale prevista nel progetto sia inferiore alle soglie di cui all’art. 20, commi 1 e 3 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m..

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In mancanza dell’elenco di cui al punto 2., l’Ente che realizza i lavori o la Struttura provinciale competente individua l’artista, scegliendo fra 5 artisti idonei, sulla base della valutazione del curriculum, in relazione alla progettazione da elaborare.
Per la nomina dell’artista segue la procedura descritta ai precedenti punti 3., secondo paragrafo, 4. e 5.