Opere d'arte per l'abbellimento degli edifici pubblici.
D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg.


D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg (1).
Modifica del Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 novembre 1996, n. 53

  Il Presidente della Giunta provinciale

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2);

- visto l'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

- su conforme Delib.G.P. 19 luglio 1996, n. 8813

decreta

- è emanato il nuovo regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 25, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

- è abrogato il regolamento approvato con D.P.G.P. 11 dicembre 1992, n. 20-73/Leg e modificato con D.P.G.P. 31 dicembre 1992, n. 25-78/Leg;

- il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regolare registrazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regolamento di attuazione dell'art. 20 L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10, e modificato dall'art. 62 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici

Art. 1
Oggetto.

1. Si considerano edifici pubblici i fabbricati di proprietà della Provincia o di altri enti pubblici, ad eccezione degli edifici destinati a fini solamente abitativi o di quelli contenenti esclusivamente impianti tecnologici, nonché degli immobili da adibire a magazzino, deposito, officine, autorimesse, stalle o assimilabili.

2. Per ristrutturazione si intende l'intervento volto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono realizzare una struttura in tutto o in buona parte diversa dalla precedente.

Art. 2
Determinazione della spesa.

1. Gli importi per l'opera d'arte sono determinati in sede di progetto ed il finanziamento avviene contestualmente a quello relativo al finanziamento dell'edificio. Il limite di spesa può essere portato fino al triplo della quota minima prevista per legge e deve comprendere sia l'importo per l'acquisizione o la realizzazione dell'opera d'arte che la spesa per gli eventuali interventi edili necessari alla collocazione dell'opera stessa.

2. Le relative somme sono impegnate da parte del Servizio competente per la realizzazione dell'edificio sul medesimo capitolo di bilancio su cui è impegnata la rimanente spesa per realizzazione dell'edificio pubblico.

Art. 3
Calcolo della somma.

1. La somma destinata all'opera d'arte viene determinata prendendo in considerazione unicamente il costo complessivo delle opere e dei lavori previsti dal progetto.

2. Nei casi in cui gli edifici siano costruiti per stralci o lotti separati, realizzati anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si ha riguardo alla spesa totale del progetto esecutivo. L'opera d'arte sarà di norma prevista nel lotto o nello stralcio conclusivo.

3. I progetti degli edifici possono contenere l'indicazione di massima del tipo di opera d'arte da realizzare, in particolare quando questa si configuri quale parte integrante dell'edificio.

Art. 4
Commissione - Nomina.

1. La Commissione prevista dall'art. 20, comma 5, della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 come sostituito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10, è nominata, di volta in volta, dall'ente che realizza l’opera entro 90 giorni dalla data di inizio lavori.

2. Per gli edifici realizzati dalla Provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale nomina di volta in volta, su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali, apposite commissioni. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate dal Servizio beni culturali
(2).

(2) Comma così sostituito dal D.P.G.P. 17 maggio 2000, n. 8-26/Leg.

Art. 5
Commissione - Composizione.

1. Nella composizione della Commissione il rappresentante dell’ente che realizza l’opera assume la presidenza della stessa e si identifica nell’assessore provinciale competente in materia di beni culturali o suo delegato per le opere realizzate dalla Provincia, nel sindaco o suo delegato per le opere realizzate dai comuni e nel legale rappresentante o suo delegato in caso di opere realizzate da altri enti.

2. Ai fini della nomina dell’esperto in rappresentanza delle associazioni artistiche, l’ente individua tale esperto attingendo dalle terne di nominativi segnalate, su richiesta del Servizio Beni Culturali della Provincia, all’inizio di ogni legislatura da una o più delle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale. Nel caso in cui non pervenga alcuna segnalazione entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio Beni Culturali e fino a quando non perverranno le segnalazioni delle terne da parte di una o più delle associazioni degli artisti, alla designazione dell’esperto previsto dall’art. 20, comma 5, lettera c), della legge provinciale n. 2 del 1983, provvede il dirigente del Dipartimento della Provincia competente in materia di beni e attività culturali.

Articolo sostituito con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 12-133/Leg. di data 23 giugno 2003.

Art. 6
Commissione - Competenze.

1. La Commissione sceglie l'opera d'arte da realizzare o da acquistare e definisce gli eventuali lavori necessari per la collocazione dell'opera d'arte. Le opere da realizzare vengono scelte tramite pubblica gara, mentre per quelle da acquistare si provvede sulla base di almeno due perizie di stima.

2. La Commissione redige ed emana il bando di concorso per la scelta dell'opera da realizzare. Detto bando stabilirà:
a) le caratteristiche dell'opera e le modalità della sua presentazione;
b) i tempi di esecuzione e di consegna dell'opera d'arte;
c) le modalità di pagamento.

3. La commissione provvede all'individuazione dell'opera d'arte e redige motivata relazione della scelta effettuata. Copia di tale relazione è inviata al Servizio Beni culturali della Provincia autonoma di Trento che provvede a tenere un registro aggiornato delle opere d'arte dislocate negli edifici pubblici
(4).

4. La commissione accerta la conformità dell'opera realizzata o acquistata, nonché delle opere edili accessorie, rispetto alla scelta effettuata.

(4) Comma così modificato dal D.P.G.P. 17 maggio 2000, n. 8-26/Leg.

Art. 7
Norma finale di coordinamento.

1. A decorrere dalla data di attivazione delle strutture organizzative previste dall’art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), il riferimento al “Servizio Beni Culturali della Provincia” e al “Dipartimento della Provincia competente in materia di beni culturali” si intende sostituito rispettivamente con il riferimento alla “Soprintendenza per i beni architettonici” e al “Dipartimento beni e attività culturali”.

Articolo sostituito con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 12-133/Leg. di data 23 giugno 2003.